Cassazione Civile, Ordinanza n. 02534/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società ricorrente per il pagamento di compensi professionali non corrisposti. L’Ufficio ha tassato sia il decreto ingiuntivo sia il rapporto negoziale sottostante richiamato nel provvedimento monitorio, ritenendo integrata l’enunciazione di un contratto soggetto a imposta. La società ha contestato: 1) l’omessa pronuncia della CTR sulla dedotta nullità dell’avviso per difetto di motivazione; 2) l’erronea affermazione di sufficiente motivazione dell’avviso, lamentando la mancata allegazione degli atti tassati; 3) la violazione delle norme sull’enunciazione e sulla determinazione dell’imposta, sostenendo che l’Ufficio avesse tassato indebitamente sia l’atto giudiziario sia il rapporto sottostante e che la motivazione dell’avviso fosse mutata solo in giudizio; 4) la violazione delle regole sull’onere della prova e sull’autosufficienza, per avere i giudici riconosciuto la tassazione di un atto enunciato non individuato né allegato all’avviso o nel fascicolo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia, perché la CTR aveva espressamente escluso il vizio motivazionale dell’avviso. Ha escluso anche il difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione, affermando che, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, è sufficiente l’indicazione del numero e della data del decreto ingiuntivo, se l’atto è agevolmente individuabile. Quanto ai motivi sulla tassazione dell’atto enunciato, ha rilevato l’inammissibilità per difetto di autosufficienza nella parte in cui il ricorso non riportava in modo completo gli atti e le allegazioni rilevanti, oltre al fatto che la questione era nuova. Nel merito, ha ribadito che l’art. 22 d.P.R. 131/1986 consente la tassazione dell’atto enunciato anche se soggetto a registrazione in caso d’uso, quando la sua enunciazione sia idonea a identificarne natura e contenuto; nel caso concreto il decreto ingiuntivo richiamava chiaramente il contratto di prestazione d’opera professionale non pagata, sicché la doppia tassazione fissa era legittima. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro per il motivo di omessa pronuncia
richiamato per il vizio di omessa pronuncia
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in tema di motivazione degli atti impositivi
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato in tema di motivazione dell’avviso di liquidazione
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
“Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati ... l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”
la sola enunciazione di un atto non registrato in un atto registrato è sufficiente a renderlo tassabile; la norma opera anche se l’atto enunciato è soggetto a registrazione in caso d’uso
art. 69 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per la pena pecuniaria prevista per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso
art. 6 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
il mero richiamo dell’atto non registrato in un atto registrato non integra di per sé un caso d’uso
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione
richiamato dal ricorrente in tema di disponibilità e valutazione delle prove
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
la mancata specifica riproduzione e localizzazione degli atti rilevanti nel ricorso comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica gli estremi dell’atto tassato e i criteri tariffari applicati, senza necessità di allegare l’atto, purché esso sia agevolmente individuabile dal contribuente.
- Ai fini dell’art. 22 d.P.R. 131/1986, l’enunciazione di un negozio non registrato in un atto soggetto a registrazione è tassabile se il richiamo contiene elementi sufficienti a identificarne natura e contenuto in modo autonomo.
- La tassazione per enunciazione può operare anche quando l’atto enunciato sia soggetto a registrazione in caso d’uso: il mero richiamo in un atto registrato non costituisce caso d’uso, ma non impedisce l’assoggettamento all’imposta per effetto della enunciazione.
- L’imposta di registro ha natura di imposta d’atto: l’eventuale tassazione del provvedimento giudiziario non esclude, di per sé, la tassazione autonoma del negozio enunciato, se ricorrono i presupposti di legge.
- In sede di legittimità, il ricorso che si fondi su atti o documenti deve rispettare rigorosamente l’onere di autosufficienza, con specifica riproduzione e localizzazione degli elementi decisivi; in difetto il motivo è inammissibile.
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