Cassazione Civile, Ordinanza n. 13937/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una persona fisica un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009, imputandogli un reddito di partecipazione non dichiarato in qualità di socio al 47% di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa. Il contribuente aveva contestato l'atto, sostenendo di non aver ricevuto la notificazione dell'accertamento societario presupposto e di avere documentato che i costi contestati erano effettivamente sostenuti dalla società; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato l'annullamento. In cassazione l'Amministrazione ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per violazione della motivazione di cui all'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR si fosse pronunciata su un accertamento societario ormai definitivo e fuori dall'oggetto del giudizio, nonché la violazione dell'art. 47 TUIR, degli artt. 38, 39, comma 1, lett. d), e 41-bis D.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto riesaminabile l'avviso emesso verso la società nel giudizio relativo al socio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura principale perché la CTR non si era limitata a un riesame dell'accertamento societario definitivo, ma aveva valorizzato una ratio autonoma e decisiva: il contribuente aveva fornito prova documentale che il maggior reddito societario contestato era stato effettivamente impiegato per coprire costi d'esercizio e dunque non era stato distribuito ai soci. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, pur operando la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extra bilancio nelle società a ristretta base partecipativa, il socio può sempre fornire prova contraria dell'inesistenza del reddito imputato o della sua mancata distribuzione. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto della disciplina sul contributo unificato per l'Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione o di struttura della decisione
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta dall'Agenzia
richiamato quale norma sulla struttura e motivazione della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale
art. 47 D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dall'Agenzia nella doglianza sulla tassazione del reddito di partecipazione
artt. 38, 39, primo comma, lett. d), e 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973
richiamati quale base normativa dell'accertamento dei redditi e della presunzione di attribuzione ai soci nelle società a ristretta base
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova
art. 24 Cost.
evocato nel passaggio che ribadisce i limiti soggettivi del giudicato e la tutela del diritto di difesa
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma che legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società a ristretta base azionaria
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa opera una presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
- La presunzione di distribuzione degli utili non è assoluta: il socio può superarla dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati, reinvestiti o comunque non percepiti.
- Nel giudizio relativo all'accertamento del reddito di partecipazione, il socio può offrire prova contraria sia sull'inesistenza del reddito imputato sia sulla diversa destinazione delle somme, anche mediante documentazione contabile.
- Il giudice di merito deve fondare la decisione su una ratio autonoma e specifica; se la censura di legittimità non attacca la concreta ragione decisiva accertata in sentenza, il ricorso non può essere accolto.
- La definitività dell'accertamento emesso verso la società non esclude, di per sé, la possibilità per il socio di dimostrare che il maggior reddito societario non sia stato distribuito, quando il thema decidendum riguarda l'imputazione personale del reddito al socio.
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