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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13937/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una persona fisica un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009, imputandogli un reddito di partecipazione non dichiarato in qualità di socio al 47% di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa. Il contribuente aveva contestato l'atto, sostenendo di non aver ricevuto la notificazione dell'accertamento societario presupposto e di avere documentato che i costi contestati erano effettivamente sostenuti dalla società; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato l'annullamento. In cassazione l'Amministrazione ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per violazione della motivazione di cui all'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR si fosse pronunciata su un accertamento societario ormai definitivo e fuori dall'oggetto del giudizio, nonché la violazione dell'art. 47 TUIR, degli artt. 38, 39, comma 1, lett. d), e 41-bis D.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto riesaminabile l'avviso emesso verso la società nel giudizio relativo al socio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura principale perché la CTR non si era limitata a un riesame dell'accertamento societario definitivo, ma aveva valorizzato una ratio autonoma e decisiva: il contribuente aveva fornito prova documentale che il maggior reddito societario contestato era stato effettivamente impiegato per coprire costi d'esercizio e dunque non era stato distribuito ai soci. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, pur operando la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extra bilancio nelle società a ristretta base partecipativa, il socio può sempre fornire prova contraria dell'inesistenza del reddito imputato o della sua mancata distribuzione. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto della disciplina sul contributo unificato per l'Amministrazione soccombente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa opera una presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
  • La presunzione di distribuzione degli utili non è assoluta: il socio può superarla dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati, reinvestiti o comunque non percepiti.
  • Nel giudizio relativo all'accertamento del reddito di partecipazione, il socio può offrire prova contraria sia sull'inesistenza del reddito imputato sia sulla diversa destinazione delle somme, anche mediante documentazione contabile.
  • Il giudice di merito deve fondare la decisione su una ratio autonoma e specifica; se la censura di legittimità non attacca la concreta ragione decisiva accertata in sentenza, il ricorso non può essere accolto.
  • La definitività dell'accertamento emesso verso la società non esclude, di per sé, la possibilità per il socio di dimostrare che il maggior reddito societario non sia stato distribuito, quando il thema decidendum riguarda l'imputazione personale del reddito al socio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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