Cassazione Civile, Ordinanza n. 05866/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La lite nasce dall'omologazione, da parte del tribunale, di un concordato preventivo proposto da una società in liquidazione. L'Agenzia delle entrate aveva votato contro la proposta, impedendo il raggiungimento delle maggioranze di legge, e si era opposta all'omologazione. La corte d'appello ha rigettato il reclamo dell'Agenzia ritenendo applicabile il meccanismo del cosiddetto cram-down fiscale: in presenza di adesione dell'amministrazione finanziaria determinante per le maggioranze e di convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, il dissenso del Fisco è superabile; inoltre, la fattibilità del piano va valutata come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. L'Agenzia ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. e dell'art. 112, commi 1, lett. g), e 3, c.c.i.i., sostenendo che il cram-down fiscale non può fondarsi su un mero confronto numerico tra piano concordatario e liquidazione giudiziale, ma richiede che il dissenso del creditore pubblico sia irragionevole e che il giudice valuti in concreto l'affidabilità della proposta, la credibilità dei proponenti e le possibilità di recupero da azioni di responsabilità; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e della normativa sui crediti da superbonus, assumendo che le "comfort letter" prodotte non fossero prova idonea dell'esistenza e consistenza dei crediti d'imposta posti a base della finanza esterna; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., deducendo che la corte d'appello aveva escluso senza adeguata verifica la possibilità di ottenere in liquidazione giudiziale ulteriori attivi tramite azioni di responsabilità anche verso soggetti estranei agli organi sociali. La Corte di cassazione ha però ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che il cram-down fiscale opera quando il voto contrario dell'amministrazione finanziaria è determinante per le maggioranze e la proposta è conveniente o non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; una volta accertata la maggiore convenienza del concordato, la verifica giudiziale sull'omologazione si limita alla fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione comparativa compiuta dai giudici di merito sulla base della relazione del commissario giudiziale e dell'attestatore, che stimava nettamente più conveniente la proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello che aveva confermato l'omologazione del concordato preventivo, valorizzando il meccanismo del cram-down fiscale e la valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i.
"il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento ... è conveniente"
Il dissenso dell'amministrazione finanziaria è superabile se è determinante per le maggioranze e la proposta è conveniente o non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; il giudice sostituisce la propria valutazione a quella del creditore pubblico nel giudizio di convenienza.
art. 112, commi 1, lett. g), e 3, c.c.i.i.
Dopo l'approvazione forzata del concordato per cram-down fiscale, il giudice verifica l'omologazione secondo le regole ordinarie, controllando la fattibilità del piano come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Costituisce il parametro delle percentuali necessarie per l'approvazione della proposta; il cram-down opera quando l'adesione del creditore pubblico è decisiva per il loro raggiungimento.
art. 97 Cost.
Richiamato per escludere che il dissenso dell'amministrazione, quando la proposta è non deteriore, possa essere sindacato in base a ragioni di razionalità economica rilevanti ai fini del buon andamento.
La Corte non accoglie la censura sulla valutazione delle prove, ritenendo che i giudici di merito abbiano legittimamente valorizzato la documentazione e la relazione del commissario/attestatore.
Nel cram-down fiscale il proponente deve dimostrare la maggiore o non minore convenienza del piano rispetto alla liquidazione giudiziale; la Corte conferma che tale onere è stato assolto nel caso concreto.
artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000
Le dichiarazioni richiamate dall'Agenzia sono considerate nel contesto probatorio, ma la Corte non ravvisa un errore decisivo nella loro valorizzazione da parte dei giudici di merito.
artt. 119 ss. del d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020
Norme richiamate per contestare la cessione e l'utilizzabilità dei crediti da superbonus, ma la censura è ritenuta infondata nel giudizio di legittimità.
Richiamato in via comparativa per affermare che il cram-down fiscale era già configurato nella legge fallimentare come meccanismo di omologazione in mancanza di adesione del Fisco quando la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria.
È la disposizione cui si collega il meccanismo di approvazione forzata del concordato mediante il superamento del voto contrario dell'amministrazione finanziaria.
La Corte afferma che il cram-down fiscale non integra un tertium genus, ma una regola di omologazione che si colloca nell'ambito delle ipotesi di approvazione del concordato.
art. 161, terzo comma, l.fall.
Richiamato come fonte della relazione del professionista su cui può fondarsi la valutazione di convenienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, il cram-down fiscale opera quando il voto contrario dell'amministrazione finanziaria è determinante per il mancato raggiungimento delle maggioranze e la proposta assicura al creditore pubblico una soddisfazione conveniente o non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
- Una volta verificata la maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale, il giudice dell'omologazione deve limitarsi al controllo ordinario di fattibilità del piano, inteso come non manifesta inattitudine a conseguire gli obiettivi programmati.
- Nel giudizio di comparazione tra concordato e liquidazione giudiziale rileva l'insieme delle risorse effettivamente prospettabili nelle due alternative, secondo gli elementi documentali acquisiti e la relazione del professionista indipendente.
- Nel cram-down fiscale non rilevano, di per sé, le ragioni soggettive del dissenso dell'amministrazione finanziaria se la proposta risulta oggettivamente più vantaggiosa dell'alternativa liquidatoria.
- L'onere di dimostrare la convenienza del piano rispetto alla liquidazione giudiziale grava sul proponente, ma tale dimostrazione può essere desunta anche dalla relazione del commissario giudiziale e dall'attestazione del professionista indipendente, se logicamente congrue e non specificamente smentite.
- La censura in cassazione sulla valutazione delle prove richiede l'indicazione di fatti decisivi specificamente trascurati, non essendo sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
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