Cassazione Civile, Ordinanza n. 14919/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto eolico di proprietà della società ricorrente. L'Ufficio aveva elevato la rendita catastale includendo nel computo il valore del palo di sostegno della torre eolica. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che il palo costituisse una costruzione e non un elemento funzionale allo specifico processo produttivo, con conseguente assoggettamento a rendita. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015, sostenendo che la torre eolica dovesse essere esclusa dalla stima diretta perché componente essenziale e inscindibile dell'impianto; (2) violazione della stessa norma, dell'art. 23 Cost. e irrilevanza della circolare ministeriale richiamata dalla CTR, poiché riferita alla disciplina anteriore alla novella del 2015; (3) omessa pronuncia sul principio di buona fede e collaborazione ex art. 10 L. n. 212/2000 nella determinazione dei valori catastali; (4) violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c. per la medesima questione; (5) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in relazione alla determinazione del valore catastale, con richiamo agli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato alla luce del proprio orientamento più recente in materia di rendita catastale degli impianti eolici dopo la L. n. 208/2015. Ha affermato che, ai fini della stima diretta, non deve computarsi il valore delle componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente integrate o connesse al fabbricato. Ha però rilevato che la sentenza impugnata non aveva compiuto l անհրաժեշտ accertamento in fatto sulla natura tecnica della torre eolica, avendo qualificato la questione come meramente giuridica. Per tale ragione ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione, affinché effettui gli accertamenti necessari, anche mediante consulenza tecnica se occorra. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015
"macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma, dal 1° gennaio 2016, impone di determinare la rendita catastale tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma escludendo i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se infissi al suolo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge per i primi due motivi e per il quarto motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare omessa pronuncia e nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l'imposizione tributaria richiede una base normativa e non può fondarsi su una circolare riferita a disciplina previgente.
Richiamato come espressione dei principi di buona fede e collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente.
Invocato insieme all'art. 112 c.p.c. per la denuncia di omessa pronuncia su un motivo di appello/ricorso.
Richiamato per denunciare il vizio di omessa pronuncia.
Richiamato per il dedotto difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione del valore catastale e all'onere probatorio.
Citatato nel procedimento camerale non partecipato per la proposta del relatore.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali, dopo la L. n. 208/2015, vanno esclusi dal valore catastale i macchinari, congegni, attrezzature e impianti che siano funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente integrati o connessi al fabbricato.
- La qualificazione di una componente di un impianto come "costruzione" oppure come elemento impiantistico escluso dalla stima richiede un accertamento in fatto e tecnico, non risolvibile in astratto con una mera qualificazione giuridica.
- Quando il giudice di merito omette di verificare tecnicamente la funzione della componente controversa e decide senza il necessario accertamento fattuale, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame.
- L'eventuale riferimento a prassi amministrative anteriori alla riforma non può prevalere sulla disciplina legale sopravvenuta in materia di determinazione della rendita catastale.
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