Cassazione Civile, Ordinanza n. 30293/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una parte ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per paralizzare un'esecuzione per rilascio relativa a un immobile sito in Zagarolo. Il tribunale ha rigettato l'opposizione e la corte d'appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: (1) ha denunciato la violazione di varie norme urbanistiche ed edilizie, sostenendo che l'atto di compravendita in favore della controparte fosse invalido perché non indicava correttamente il titolo abilitativo dell'edificio e perché l'immobile sarebbe stato gravato da vincoli idrogeologici, di tutela delle falde e paesaggistici tali da impedire la sanatoria; (2) ha dedotto violazione delle norme sulla competenza, contestando il valore effettivo dell'immobile oggetto dell'esecuzione; (3) ha censurato la regolazione delle spese di lite, invocando una diversa applicazione del regime di soccombenza e della compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per mancata adeguata censura della ratio decidendi della sentenza impugnata, oltre che perché introduceva questioni di fatto non chiaramente dedotte nei gradi di merito; il secondo motivo è stato parimenti inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicato in quale fase e con quali atti fosse stata proposta la questione del valore del bene; il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, perché la corte territoriale aveva applicato correttamente il principio di soccombenza e la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
opposizione all’esecuzione per rilascio
è il rimedio processuale utilizzato dalla parte esecutata per contestare il diritto della controparte di procedere all'esecuzione per rilascio.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere una compiuta indicazione dei fatti e degli atti rilevanti; la mancanza di tali elementi rende inammissibili le censure che richiedano l'esame del merito o di atti non specificamente individuati.
art. 40, comma 2, L. n. 47/1985
richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla validità del trasferimento immobiliare e agli obblighi di indicazione urbanistica nell'atto di vendita.
richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla disciplina urbanistico-edilizia dell'atto di trasferimento.
art. 32 d.l. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003
richiamato con riferimento alla domanda di concessione edilizia in sanatoria e agli estremi da indicare nell'atto di compravendita.
art. 2, comma 58, L. n. 662/1996
considerato dalla corte d'appello, e non specificamente censurato, come parametro idoneo a ritenere sufficiente l'indicazione nell'atto degli estremi della domanda di sanatoria e del pagamento rateale dell'oblazione.
richiamati per contestare il valore del bene, ma la relativa censura è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione della previa deduzione nei gradi di merito.
la soccombenza comporta di regola la condanna alle spese; la compensazione è eccezionale e discrezionale, e la mancata esplicita motivazione sul mancato uso della compensazione non è censurabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale delle censure per violazione o falsa applicazione di legge sollevate dalla ricorrente.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
è stato applicato al terzo motivo, ritenuto manifestamente infondato perché conforme a principi di diritto consolidati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistendo l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non sono specifiche, non indicano con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti e non consentono di verificare la decisività delle questioni prospettate.
- Quando si contesta la sentenza di merito, il motivo deve attaccare la concreta ratio decidendi della decisione impugnata; se la critica non coglie tale fondamento, il motivo è inammissibile.
- Questioni di fatto non adeguatamente introdotte e localizzate nei precedenti gradi di giudizio non possono essere utilmente dedotte per la prima volta in cassazione.
- In tema di spese processuali, il principio di soccombenza regola la condanna alle spese; la compensazione, totale o parziale, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata espressa considerazione non è di regola censurabile in sede di legittimità.
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