Cassazione Civile, Ordinanza n. 30252/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un pagamento di euro 40.000,00 effettuato pochi mesi prima del fallimento della debitrice a favore di una società creditrice, a saldo di fatture scadute. Secondo la prospettazione dei fallimenti, il pagamento era revocabile perché eseguito non con denaro del debitore ma tramite una delegazione di pagamento collegata a una compravendita immobiliare, quindi mediante mezzo anomalo idoneo a pregiudicare la par condicio creditorum; inoltre la debitrice era in stato di decozione, desumibile anche dall'iscrizione al registro protesti e da precedenti azioni esecutive infruttuose intraprese dal creditore. Il tribunale aveva accolto la revocatoria e la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società pagata ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata provata la sua estraneità al negozio presupposto, né la modalità concreta di dazione dell'assegno, e che tali circostanze escludessero la scientia decoctionis; 2) violazione dell'art. 67 l.fall. per avere la corte territoriale ritenuto la consapevolezza dello stato di decozione sulla base di un presupposto fattuale errato; 3) ulteriore violazione dell'art. 67 l.fall. per avere qualificato il pagamento come anormale e non eseguito nei termini d'uso, ancora sulla base dell'asserita consegna del denaro dal delegato al delegatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità sollevate dai fallimenti, ritenendo ammissibile la proposizione di un secondo ricorso sostitutivo del primo e non sanzionabile il deposito anticipato dell'istanza ex art. 369 c.p.c. Tuttavia ha dichiarato inammissibile il ricorso nel merito. Ha rilevato che la ricostruzione fattuale accolta dai giudici di merito era quella di un pagamento eseguito tramite delegazione di pagamento e non di una consegna materiale del denaro da parte del debitore al creditore; che la revocatoria colpisce il mezzo anormale di pagamento, anche se il creditore ritenga che il denaro provenga da soggetto diverso dal debitore; che, una volta qualificato l'atto come pagamento anomalo ex art. 67 l.fall., opera la presunzione relativa di scientia decoctionis, gravando sul convenuto l'onere di provare l'inscientia decoctionis con elementi concreti e non generici; e che la valutazione delle prove e delle presunzioni di fatto appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
"Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge"
Il principio di consumazione dell'impugnazione va letto in senso restrittivo; fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, può essere proposto un secondo ricorso sostitutivo, immune dai vizi del primo.
Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione rileva il rispetto del termine ultimo di deposito; il deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo prima della notificazione non comporta improcedibilità se il deposito complessivo avviene nei termini.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure formulate come violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale resta circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente di prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
In tema di revocatoria fallimentare, una volta provata la natura anomala del pagamento, grava sul convenuto l'onere di dimostrare la propria inscientia decoctionis.
Non può essere denunciata in cassazione una mancata valutazione delle prove quando la censura mira, in realtà, a una diversa ricostruzione del fatto.
primo comma; secondo comma; terzo comma, n. 1
Il pagamento eseguito con mezzo anomalo, in quanto non effettuato con denaro o altro mezzo normale, è revocabile; l'atto estintivo così qualificato fonda la presunzione relativa della scientia decoctionis, superabile solo con prova contraria specifica.
La conoscenza dello stato di insolvenza può essere accertata anche per presunzioni semplici, ma la selezione dei fatti e il giudizio sulla loro gravità, precisione e concordanza appartengono al merito.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ricorrendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il principio di consumazione dell'impugnazione non opera in modo assoluto: un secondo ricorso per cassazione può sostituire il primo, se proposto entro il termine e prima di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.
- Nel giudizio di legittimità, la procedibilità del ricorso dipende dal rispetto del termine finale di deposito; il solo fatto che un atto accessorio sia depositato prima della notificazione non determina improcedibilità se il deposito complessivo è tempestivo.
- In tema di revocatoria fallimentare, il pagamento eseguito con delegazione o altro mezzo anomalo può essere aggredito come atto estintivo non fisiologico, a prescindere dalla convinzione del creditore circa la provenienza delle somme.
- Una volta accertata la natura anomala del pagamento, la conoscenza dello stato di decozione è presunta in capo al creditore destinatario, che ha l'onere di provare in modo concreto e specifico la propria inscientia decoctionis.
- La prova dell'inscientia decoctionis non può essere assolta con affermazioni generiche o con elementi astratti, ma richiede circostanze idonee a far apparire, secondo ordinaria prudenza, che l'imprenditore fosse in una situazione normale di esercizio dell'impresa.
- L'accertamento della conoscenza dell'insolvenza può avvenire per presunzioni semplici; la scelta degli indizi e la loro valutazione in termini di gravità, precisione e concordanza sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come mera diversa lettura delle prove.
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