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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30231/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal fallimento nei confronti della compravendita di un immobile stipulata tra un soggetto poi risultato debitore e una società acquirente. Il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto verso la procedura concorsuale e aveva condannato la società acquirente al risarcimento del danno per avere poi trasferito a terzi gli immobili, rendendo impossibile il ripristino della garanzia patrimoniale. La Corte d'appello ha rigettato il gravame della società, ritenendo: che anche il credito litigioso, ancora sub iudice, basti a legittimare l'azione revocatoria; che l'atto di alienazione avesse arrecato un pregiudizio alla garanzia patrimoniale anche solo in senso qualitativo; che la scientia damni del debitore potesse desumersi dalle circostanze temporali; che la consapevolezza del pregiudizio in capo alla società acquirente dovesse essere valutata tramite la persona fisica che la rappresentava, la quale coincideva con il debitore alienante; e che il terzo acquirente rispondesse ex art. 2043 c.c. per aver reso irrealizzabile la reintegrazione della garanzia. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame, sostenendo che il credito del fallimento fosse solo eventuale e che il giudice avrebbe dovuto accertarne serietà e consistenza o sospendere il processo; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. e vizio motivazionale, contestando eventus damni e scientia damni del debitore, assumendo di avere monetizzato un bene degradato e venduto fuori dal periodo sospetto; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. e vizio motivazionale, negando il consilium fraudis della società e sostenendo che, trattandosi di persona giuridica, rilevasse solo lo stato soggettivo del rappresentato e non del rappresentante; 4) violazione degli artt. 2901 e 2043 c.c. e vizio motivazionale, contestando la condanna risarcitoria per la successiva alienazione a terzi e la mancata prova del danno; 5) motivo sulle spese, assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché nelle more si era formato giudicato definitivo sul credito risarcitorio vantato dal fallimento nei confronti del debitore, ma ha anche ribadito il principio per cui il credito litigioso è sufficiente a fondare la legittimazione all'azione revocatoria e non impone la sospensione necessaria del giudizio revocatorio. Ha dichiarato inammissibili congiuntamente secondo e terzo motivo perché diretti, in sostanza, a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, e perché la critica sulla delibera assembleare predeterminativa dell'acquisto introduceva una questione nuova non autosufficientemente dedotta. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, confermando la regola secondo cui il terzo acquirente che, dopo l'acquisto da atto revocabile, compia atti elusivi tali da rendere impossibile il ripristino della garanzia patrimoniale risponde ex art. 2043 c.c. del pregiudizio cagionato al creditore, commisurato all'utilità perduta. Il quinto motivo è stato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per la tardiva richiesta di partecipazione alla discussione orale del fallimento. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche dal titolare di un credito eventuale o litigioso; il requisito dell'eventus damni può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio che renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito; la scientia damni del debitore e del terzo può essere provata anche per presunzioni.

  • art. 2043 c.c.

    Il terzo acquirente che, dopo l'acquisto da un atto revocabile, compia atti elusivi che rendano irrealizzabile il ripristino della garanzia patrimoniale risponde direttamente verso il creditore del danno cagionato.

  • art. 1391 c.c.

    La consapevolezza richiesta per la scientia damni, quando l'acquirente è una società, va accertata con riguardo alla persona fisica che la rappresenta, e tale stato soggettivo si comunica all'ente.

  • art. 295 c.p.c.

    È esclusa la sospensione necessaria del giudizio revocatorio per la pendenza della causa di accertamento del credito, perché quest'ultima non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione sulla revocatoria.

  • art. 337 c.p.c.

    La ricorrente aveva invocato la sospensione del giudizio in attesa dell'accertamento del credito, ma la Corte ha escluso la necessità di tale sospensione alla luce della funzione cautelare della revocatoria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    I motivi formalmente qualificati come violazione di legge non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera critica dell'apprezzamento delle prove o per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La censura che introduce una questione nuova richiede specifica indicazione e riproduzione degli atti rilevanti; in difetto la doglianza è inammissibile.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Occorre depositare gli atti su cui il ricorso si fonda e richiamarli specificamente per consentire il controllo della Corte.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono valutate dal giudice di merito secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza, apprezzamento non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche dal titolare di un credito non ancora definitivo, purché il credito sia almeno allegato come eventuale o litigioso; la pendenza del giudizio di accertamento del credito non impone la sospensione del giudizio revocatorio.
  • Ai fini dell'eventus damni non è necessaria la totale incapienza del patrimonio del debitore: è sufficiente anche una variazione qualitativa del patrimonio che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, salvo prova contraria del debitore sulla capienza del residuo patrimonio.
  • La scientia damni del debitore e del terzo acquirente può essere provata per presunzioni e valutata ex ante; quando l'acquirente è una società, rileva lo stato soggettivo della persona fisica che la rappresenta.
  • Il terzo che, dopo avere acquistato un bene proveniente da atto revocabile, compia atti successivi che rendano impossibile o più difficile il ripristino della garanzia patrimoniale, può rispondere ex art. 2043 c.c. del danno cagionato al creditore.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: la critica deve colpire un preciso omesso esame di fatti storici decisivi, non la mera lettura delle prove data dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoAccertamento del passivoAzione revocatoria
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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