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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30249/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il destinatario di un decreto di espulsione prefettizio e del conseguente ordine del Questore ha impugnato davanti al Giudice di pace di Siracusa tali provvedimenti. Il giudice di merito ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, a suo dire, l'atto impugnato non era stato depositato, con impossibilità di verificare le censure. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, prospettando sia la violazione/falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sia l'omesso esame di un fatto decisivo ex n. 5, lamentando inoltre carenza di motivazione e violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. Sosteneva che il decreto di espulsione e l'ordine di allontanamento erano stati in realtà depositati telematicamente, e che comunque il giudice avrebbe dovuto consentirne l'eventuale produzione successiva, non potendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la sola mancata produzione dell'atto impugnato.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui denunciava l'omesso esame del documento, perché l'asserito errore del giudice nel ritenere non prodotto l'atto integra, se del caso, un errore di fatto deducibile con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. Ha invece accolto la doglianza di violazione di legge, affermando che nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione non esiste un espresso onere, a pena di inammissibilità, di depositare il provvedimento impugnato. Il richiamo alla disciplina del processo tributario è stato ritenuto non pertinente. La sentenza del Giudice di pace è stata quindi cassata con rinvio a diverso magistrato dello stesso ufficio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge è stata ritenuta deducibile con riferimento alla declaratoria di inammissibilità per mancato deposito del provvedimento impugnato, poiché tale sanzione non è prevista dalla disciplina applicabile al giudizio di opposizione all'espulsione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non è utilizzabile quando si deduca che il giudice abbia erroneamente ritenuto non prodotto un documento: in tal caso la censura riguarda un possibile errore di fatto, non un omesso esame censurabile in cassazione.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    L'errore del giudice che affermi l'inesistenza agli atti di un documento in realtà prodotto integra, se ne ricorrono i presupposti, un errore di fatto revocatorio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della lesione del diritto di difesa, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del motivo.

  • artt. 112, 113, 115 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per denunciare carenza di motivazione e erronea valutazione degli atti, ma la Corte ha risolto la questione soprattutto sul diverso piano della disciplina dell'inammissibilità e dell'errore di fatto.

  • art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998

    Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione non se ne ricava un onere di deposito dell'atto impugnato a pena di inammissibilità.

  • art. 18 d.lgs. 150/2011

    Il richiamo a tale rito non comporta l'introduzione di una sanzione di inammissibilità per omesso deposito del provvedimento espulsivo.

  • d.lgs. n. 149/2022

    Anche nel rito semplificato di cognizione applicabile dal 2023 alle controversie sull'espulsione non è previsto espressamente l'onere di deposito del provvedimento impugnato a pena di inammissibilità.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    Il precedente invocato in materia tributaria è stato ritenuto non pertinente al giudizio di opposizione all'espulsione.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito dichiara non prodotto un documento che in realtà risulta depositato, la censura riguarda un errore di fatto revocatorio e non un omesso esame deducibile ex art. 360, n. 5 c.p.c., salvo i presupposti della revocazione.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero non può essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per la sola mancata produzione del provvedimento impugnato, quando la disciplina applicabile non preveda espressamente tale onere a pena di inammissibilità.
  • Le regole processuali dettate per altri riti, come quello tributario, non sono automaticamente estensibili al procedimento di opposizione all'espulsione se la normativa speciale di settore e la struttura del rito non contemplano la medesima sanzione processuale.
  • Il controllo di legittimità deve distinguere tra errore sul contenuto degli atti presenti nel fascicolo e omesso esame di un fatto decisivo: nel primo caso il rimedio è, in linea di principio, la revocazione; nel secondo, ricorrendone i presupposti, il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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