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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30250/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce da una revocatoria fallimentare proposta dalla procedura concorsuale contro una società commerciale in relazione a una serie di operazioni aventi ad oggetto pani di ghisa. Secondo i giudici di merito, alcune compravendite di pani di ghisa sarebbero state utilizzate come mezzo anomalo di pagamento o di garanzia: in un primo gruppo di operazioni, la vendita avrebbe consentito di precostituire crediti poi compensati con crediti successivi della controparte per prestazioni di smaltimento; in un secondo gruppo, i pani di ghisa sarebbero stati trasferiti per estinguere debiti della società poi ammessa alla procedura, mediante un meccanismo qualificato come datio in solutum/mezzo anomalo di pagamento. La ricorrente ha censurato la sentenza d'appello deducendo, in sintesi, che: 1) l'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. sarebbe applicabile solo ad atti che abbiano effettivamente estinto un debito scaduto ed esigibile, non agli atti in sé considerati; 2) i contratti di vendita non potevano essere qualificati come atti solutori perché, al momento della loro conclusione, i crediti che sarebbero stati poi compensati non erano ancora sorti o comunque non erano scaduti; 3) la fattispecie, se letta come datio in solutum ex art. 1197 c.c., richiederebbe la preesistenza o coesistenza del debito pecuniario e un intento comune di estinzione, elementi che sarebbero mancati. La Corte di cassazione ha però ritenuto i motivi inammissibili, osservando che la sentenza impugnata aveva accertato in fatto una complessa operazione estintiva realizzata in periodo sospetto, con collegamento funzionale tra contratti di vendita, successiva maturazione dei crediti e compensazione, e che la censura mirava in realtà a un nuovo apprezzamento del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero realmente con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva accertato una fattispecie complessa di estinzione di debiti mediante operazioni anomale compiute nel periodo sospetto. La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di revocatoria fallimentare, possono essere revocati anche atti che, pur avendo la forma di compravendita o di altra operazione negoziale tipica, siano funzionalmente diretti a realizzare il soddisfacimento di un credito con mezzi anomali, anche attraverso un collegamento tra più atti. Ha inoltre ricordato che l'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. può applicarsi anche a debiti non ancora scaduti ma aventi scadenza anteriore al concorso, e che l'art. 65 l.fall. rende inefficaci i pagamenti di debiti scadenti nel giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente, se eseguiti nei due anni anteriori. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 65 l.fall.

    Sono inefficaci verso i creditori i pagamenti di debiti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente, se eseguiti dal debitore nei due anni anteriori all'apertura del concorso.

  • art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.

    È revocabile l'atto estintivo di un debito pecuniario quando sia realizzato con mezzi anormali di pagamento; la norma è applicabile, in via estensiva, anche agli atti estintivi di debiti non ancora scaduti ma destinati a scadere prima della dichiarazione di fallimento.

  • art. 1197 c.c.

    La datio in solutum rileva come schema di estinzione mediante prestazione diversa, ma la qualificazione dipende dalla concreta funzione economica dell'operazione e non dal solo nomen iuris adottato dalle parti.

  • art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile solo se mancano o sono assolutamente incerte le indicazioni sulle parti; non occorre una formulazione rituale se l'identificazione della parte intimata risulta comunque chiara dal contesto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le censure sono formulate come violazione o falsa applicazione di legge, ma non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto già accertato dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare, la qualificazione dell'atto non dipende dalla sua veste formale, ma dalla funzione economico-pratica concretamente accertata: se una compravendita o una sequenza di atti è strumentale al soddisfacimento di un credito con modalità anomale, l'operazione può essere assoggettata a revocatoria.
  • Il mezzo anormale di pagamento può essere ravvisato anche in una operazione complessa a formazione progressiva, nella quale il debito venga estinto indirettamente tramite collegamento funzionale tra trasferimento di beni, maturazione di controcrediti e successiva compensazione.
  • Ai fini dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., non è necessario che l'atto estintivo si esaurisca in un pagamento in denaro: rileva anche il trasferimento di beni in funzione solutoria, quando lo scopo ulteriore dell'operazione sia l'estinzione della passività.
  • La revocabilità può riguardare anche l'estinzione di debiti non ancora scaduti al momento dell'atto, purché la scadenza sia anteriore all'apertura della procedura concorsuale; ancor più sospetta è l'estinzione anticipata realizzata con mezzi anomali.
  • In sede di legittimità, non è censurabile come violazione di legge una ricostruzione che si risolva in una diversa lettura degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata abbia già qualificato l'operazione secondo la sua concreta funzione economica.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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