Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30251/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia di merito, richiamata solo in modo sintetico nell'ordinanza, era già giunta in appello con due giudizi riuniti o comunque trattati parallelamente: uno promosso dal fallimento della società avverso una sentenza di primo grado e uno promosso da alcuni soggetti contro un'altra sentenza del Tribunale. I soccombenti hanno poi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello. Il ricorso è stato però dichiarato improcedibile perché i ricorrenti avevano affermato che la sentenza impugnata era stata notificata loro, ma avevano depositato solo copia autentica della sentenza con attestazione di conformità, senza depositare la relata di notificazione (o, nel caso di notifica telematica, i messaggi di spedizione e ricezione). Inoltre, la copia notificata non risultava prodotta dal controricorrente. La Corte ha rilevato che la notificazione della sentenza risaliva al 4/1/2023, mentre il ricorso era stato notificato il 2/3/2023, dunque oltre il termine breve di sessanta giorni; in tale situazione l'omissione della relata non poteva essere sanata con produzione successiva ex art. 372 c.p.c., e l'improcedibilità doveva essere rilevata anche d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ritenendo mancante il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, nonostante la parte ricorrente avesse dichiarato di aver ricevuto la notificazione. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il ricorrente che deduca la notificazione della sentenza impugnata deve depositare, nel termine per il deposito del ricorso, copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione (o della documentazione equivalente in caso di notifica telematica); la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso, salvo che la tempestività del ricorso sia comunque verificabile nei termini indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 369 c.p.c.

    termine previsto dall’art. 369 c.p.c.

    Il deposito richiesto dalla norma è essenziale per consentire al giudice di verificare immediatamente la procedibilità e la tempestività dell'impugnazione.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    termine di cui all’art. 325, comma 2°, c.p.c.

    La verifica della tempestività del ricorso si collega al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 372 c.p.c.

    produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione documentale non può sanare l'omissione del deposito della relata di notificazione quando il termine di legge per il deposito sia ormai decorso.

  • art. 24 Cost.

    La sanzione dell'improcedibilità non è ritenuta lesiva del diritto di difesa perché riguarda un adempimento preliminare, semplice e funzionale al controllo della procedibilità.

  • art. 111 Cost.

    La disciplina è coerente con il giusto processo e con l'esigenza di una pronta verifica del passaggio in giudicato e della corretta trattazione dell'impugnazione.

  • art. 6 CEDU

    L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione è considerata compatibile con il diritto a un equo processo, in quanto finalizzata a un legittimo scopo processuale e non eccessivamente onerosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di definizione dell'impugnazione con soccombenza del ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro dell'importo dovuto cui si aggancia l'ulteriore contributo unificato previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositarne nei termini copia autentica completa della relata di notifica o della documentazione equivalente; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • L'onere di deposito della sentenza notificata è funzionale alla verifica officiosa e immediata della tempestività dell'impugnazione e del passaggio in giudicato della decisione; perciò la sua omissione non è un vizio meramente formale.
  • Quando la notificazione della sentenza risulta effettuata oltre il termine breve e la relata non è stata depositata tempestivamente, l'omissione non può essere sanata con successiva produzione documentale ex art. 372 c.p.c.
  • L'improcedibilità va rilevata anche d'ufficio dal giudice di legittimità quando manca la documentazione necessaria a verificare la procedibilità del ricorso.
  • La sanzione processuale per omesso deposito della relata di notificazione non è incompatibile con il diritto di difesa o con il giusto processo, se l'adempimento richiesto è semplice e strumentale al controllo dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.