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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14677/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva ottenuto da una banca un mutuo fondiario per € 600.000 garantito da ipoteca e fideiussione. La banca aveva erogato solo € 579.000 in più tranche e aveva avviato il rimborso; la mutuataria aveva poi pagato alcune rate in ritardo e altre non le aveva pagate. La banca aveva quindi revocato l'affidamento e chiesto la restituzione del capitale e delle rate scadute. Il credito era stato ceduto e la cessionaria aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro la mutuataria e il fideiussore. In opposizione il tribunale aveva revocato il decreto e respinto la domanda di risoluzione. In appello, invece, la corte territoriale aveva dichiarato risolto il mutuo e condannato i debitori al pagamento. Nel ricorso per cassazione le parti soccombenti hanno dedotto, con due motivi strettamente connessi, l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell'art. 1460 c.c.: sostenevano che la banca avesse gravemente inadempiuto omettendo il frazionamento del mutuo e dell'ipoteca, richiesta dalla mutuataria, e che tale inadempimento, cronologicamente precedente e più grave, avrebbe dovuto incidere sul giudizio comparativo tra i reciproci inadempimenti e sulla valutazione della buona fede nell'eccezione di inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul vizio motivazionale non fossero scrutinabili nei termini prospettati, perché il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di insufficienze o contraddizioni motivazionali. Inoltre ha escluso che i fatti invocati fossero stati effettivamente trascurati dalla corte di merito o che, comunque, avessero decisività tale da imporre un diverso esito. Quanto alla disciplina dell'art. 1460 c.c., la Corte ha ribadito che, nei contratti a prestazioni corrispettive, il giudice deve individuare un solo inadempiente prevalente sulla base di un giudizio unitario, causale e proporzionale; ha quindi ritenuto insindacabile in cassazione l'apprezzamento di merito con cui la corte d'appello aveva attribuito la prevalenza dell'inadempimento alla società mutuataria e aveva giudicato non conforme a buona fede l'eccezione di inadempimento da essa sollevata. Le ricorrenti sono state anche condannate alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 1453 c.c.

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, in presenza di inadempienze reciproche, la risoluzione va imputata secondo un giudizio unitario sul comportamento complessivo delle parti e sull'inadempimento prevalente.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento è un rimedio di autotutela nella fase esecutiva del contratto, legittimo solo se il rifiuto non è contrario a buona fede e se la condotta della controparte abbia alterato il sinallagma in modo causalmente e proporzionalmente rilevante.

  • art. 39 T.U. bancario

    È richiamato come possibile fonte dell'obbligo di frazionamento del mutuo e dell'ipoteca; la Corte non decide nel merito se tale obbligo rientri o meno nel sinallagma, perché ritiene comunque infondate/inammissibili le censure proposte.

  • art. 40, comma 2, T.U.B.

    È menzionato dalle ricorrenti per sostenere la tollerabilità del ritardo nel pagamento di una rata di preammortamento; la Corte non valorizza tale profilo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 342 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata disattesa dalla corte di merito; il punto non è oggetto di accoglimento in cassazione.

  • art. 645 c.p.c.

    Indica l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai debitori ingiunti.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dalla banca è stata rigettata dalla corte d'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; non sono più deducibili l'insufficienza o la semplice contraddittorietà della motivazione.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera come rimedio di autotutela nel rapporto sinallagmatico e richiede una valutazione di buona fede oggettiva, da compiersi con riguardo alle circostanze concrete e al momento in cui l'eccezione è sollevata.
  • In presenza di inadempienze reciproche in un contratto a prestazioni corrispettive, il giudice deve individuare l'inadempimento prevalente mediante un giudizio unitario di comparazione fondato su criteri causali e proporzionali; non è ammissibile una pronuncia che attribuisca la responsabilità risolutiva in modo paritetico a entrambe le parti.
  • La verifica della buona fede nell'opporre l'eccezione di inadempimento è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non apparente.
  • Per censurare utilmente in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare un preciso accadimento storico, dimostrarne la discussione nel processo e spiegarne la decisività; non basta sollecitare una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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