Cassazione Civile, Ordinanza n. 10788/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una associazione sportiva dilettantistica era destinataria di un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto a seguito di verifica, recuperava a tassazione imposte dirette e indirette per un'annualità d'imposta, ritenendo che l'ente svolgesse in prevalenza attività commerciale, in assenza di democraticità e tracciabilità delle transazioni, con conseguente decadenza dal regime agevolato ex L. n. 398 del 1991. In primo grado il ricorso della contribuente era accolto perché il PVC non era stato prodotto in giudizio. La CTR confermava l'annullamento ritenendo che la mancata produzione del PVC rendesse l'atto non adeguatamente motivato e che l'Ufficio non avesse provato i fatti costitutivi della pretesa. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avevano deciso su un vizio motivazionale dell'avviso non dedotto dalla contribuente; con il secondo denunciava violazione degli artt. 4 DPR n. 600 del 1973, 7 L. n. 212 del 2000 e 2697 c.c., contestando la confusione tra motivazione dell'atto e prova della pretesa fiscale e sostenendo che il PVC era stato poi prodotto in appello, legittimamente e tempestivamente ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non dimostrava l'assenza della doglianza sul difetto di motivazione dell'avviso nei gradi di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che la mancata produzione del PVC può rilevare sia sul piano della motivazione per relationem dell'atto sia sul piano probatorio, ma che nella specie l'avviso trascriveva i fatti essenziali del PVC e, soprattutto, il documento era stato prodotto dall'Agenzia in appello, in modo ammissibile ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, entro i termini di legge. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio al giudice tributario regionale, affinché riesamini la controversia tenendo conto della documentazione prodotta e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la decisione di merito non può pronunciarsi su un vizio non dedotto; tuttavia, nel caso concreto, il ricorso non dimostrava in modo decisivo la novità della questione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma evocata come parametro del vizio processuale denunciato con il primo motivo.
richiamato nel secondo motivo quale norma coinvolta nella disciplina dell'accertamento fiscale.
richiamato nel secondo motivo in tema di motivazione degli atti impositivi e garanzie del contribuente.
la Corte ribadisce che la tecnica di motivazione per relationem non sposta l'onere della prova: l'Ufficio resta tenuto a provare la pretesa in giudizio.
richiamata come regime agevolato del quale l'ente avrebbe perso il beneficio per svolgimento di prevalente attività commerciale.
artt. 40 e 41-bis DPR n. 600 del 1973
norme poste a base del recupero a tassazione operato dall'Ufficio.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per escludere che il mancato deposito del PVC determini inammissibilità del ricorso del contribuente; i documenti possono essere prodotti successivamente o acquisiti dal giudice.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
consente la produzione in appello di documenti anche non prodotti prima, purché tempestivamente e ritualmente; il PVC poteva quindi essere prodotto dall'Ufficio in secondo grado.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
indicato come termine perentorio per la produzione documentale in appello.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per l'applicazione in appello delle norme sul giudizio di primo grado, compresi i termini di produzione documentale.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento fondato su un processo verbale di constatazione può essere motivato per relationem, ma il giudice deve verificare se nel provvedimento siano comunque trasfusi i fatti essenziali posti a base della pretesa, così da garantire la completezza della motivazione e il pieno contraddittorio.
- La mancata produzione del PVC non comporta, di per sé, l'inammissibilità del ricorso del contribuente né l'automatica illegittimità dell'accertamento; occorre distinguere tra profilo motivazionale dell'atto e profilo probatorio della pretesa tributaria.
- Nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria, quale attrice in senso sostanziale, deve provare i fatti costitutivi della pretesa; tale onere può essere assolto anche mediante la produzione del PVC in appello, purché nei termini di legge.
- L'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di documenti senza particolari restrizioni, purché la produzione sia tempestiva e rituale; il PVC può quindi essere introdotto nel giudizio di secondo grado anche se non prodotto in primo grado.
- Il giudice di merito non può confondere l'insufficienza motivazionale dell'atto con la carenza di prova in giudizio: si tratta di profili distinti, che vanno scrutinati separatamente.
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