Cassazione Civile, Ordinanza n. 24684/2025 del 06/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti del socio di una società a responsabilità limitata, dopo che alla società erano stati contestati maggiori ricavi. L'Ufficio ha ritenuto che i maggiori utili accertati in capo alla società fossero presuntivamente distribuiti al socio, in ragione della ristretta base sociale. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello annullando l'avviso. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972; 4) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e omessa considerazione di fatti decisivi. Il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, a sua volta fondato sulla violazione dell'art. 295 c.p.c. Tuttavia, prima della decisione sul merito, è stata depositata la prova della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con domanda presentata e prima rata pagata; non risultando notificato il diniego entro il termine previsto né richiesta di trattazione entro il 31 dicembre 2020, la Corte ha rilevato la sopravvenuta estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018. Ha disposto che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del comma 13 della norma richiamata. Ha inoltre escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, precisando che tale misura non si applica nei casi di estinzione conseguente a definizione agevolata, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
Invocato da entrambe le parti come parametro per la dedotta necessità di sospensione del giudizio; la Corte non si pronuncia sul merito delle censure perché rileva l'estinzione del processo per definizione agevolata.
Richiamato nel secondo motivo per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non esaminato nel merito per sopravvenuta estinzione.
art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel terzo motivo quale norma sulla utilizzabilità delle risultanze istruttorie; la censura resta assorbita dall'estinzione del processo.
art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel terzo motivo insieme all'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973; non esaminato nel merito.
art. 39, comma 1, lettere c) e d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel quarto motivo in relazione ai presupposti dell'accertamento induttivo; la Corte non entra nel merito.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel quarto motivo per vizi della motivazione della sentenza tributaria; non esaminato nel merito.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018
La presentazione della domanda di definizione agevolata, con allegata ricevuta e pagamento della prima rata, e la mancata notifica del diniego entro il termine del 31 luglio 2020, nonché l'assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, determinano l'estinzione del processo; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Base processuale dei motivi di ricorso principale e incidentale, ma non decisiva per l'esito a causa dell'estinzione.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Parametri di impugnazione richiamati nel quarto motivo; non esaminati nel merito.
Richiamato anche in relazione al cd. doppio contributo unificato e alla definizione agevolata della controversia.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dalla normativa sulla pace fiscale, se accompagnata dal pagamento della prima rata e non seguita da diniego dell'Ufficio entro il termine stabilito né da istanza di trattazione del processo, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale, che restano assorbiti.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica in modo estensivo o analogico ai casi di estinzione per definizione agevolata, essendo limitato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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