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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14152/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing nel quale l'utilizzatrice aveva contestato la debenza degli interessi richiesti dalla società di leasing, deducendo che la clausola sugli interessi moratori fosse usuraria. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, ritenendo che l'usurarietà colpisse esclusivamente gli interessi di mora e non anche gli interessi corrispettivi, condannando quindi la controparte alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi moratori. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dell'art. 644 c.p., dell'art. 1 d.l. 394/2000, della l. 24/2001 e della l. 108/1996, sostenendo che la pattuizione di interessi moratori usurari dovesse comportare la gratuità del contratto o, comunque, l'azzeramento di ogni obbligo di interessi o la sola debenza degli interessi moratori nella misura legale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale si fosse pronunciata sull'eccezione della controparte relativa a una pretesa rinuncia contenuta in una scrittura del 22/5/2008, nonostante il giudicato interno formatosi perché il primo giudice non avrebbe accolto tale eccezione; 3) violazione degli artt. 1972 e 1362 c.c., contestando l'interpretazione della scrittura privata del 22/5/2008, che la Corte d'appello aveva letto come transattiva o abdicativa, nonché l'esclusione del carattere essenziale della pattuizione sugli interessi moratori nel complesso dell'accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di interessi moratori usurari, opera l'art. 1815, comma 2, c.c. e gli interessi di mora non sono dovuti nella misura pattuita, ma restano dovuti nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; pertanto era corretta la decisione di merito che aveva escluso la caduta dell'obbligo di corrispondere gli interessi corrispettivi. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la sentenza di primo grado non aveva affatto deciso, neppure implicitamente, sulla dedotta rinuncia del 22/5/2008, sicché non vi era alcun giudicato interno sulla questione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione di merito dell'interpretazione della scrittura privata; la censura non indicava in modo specifico la violazione dei canoni ermeneutici, ma proponeva solo una lettura alternativa del documento, inammissibile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    In presenza di interessi usurari convenuti, la sanzione opera con riferimento agli interessi moratori; questi non sono dovuti nella misura pattuita, ma restano dovuti nei limiti degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato come norma sulla usura, in collegamento con la disciplina civilistica degli interessi usurari.

  • art. 1 d.l. n. 394/2000

    Richiamato insieme alla disciplina sull'usura per fondare la censura della ricorrente.

  • L. n. 24/2001

    Richiamata come norma di conversione/collegamento alla disciplina antiusura.

  • art. 1 L. n. 108/1996

    Richiamata come fonte della disciplina dell'usura.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    Indicato come parametro per riconoscere, in caso di mora usuraria, la debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione perché il primo giudice non aveva deciso sulla specifica eccezione di rinuncia.

  • art. 1972 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione transattiva della scrittura privata del 22/5/2008.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico; la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito interpretativo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge denunciato per i primi e terzi motivi.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per spiegare i limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti negoziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori non comporta automaticamente la gratuità dell'intero rapporto né elimina ogni obbligazione di pagamento degli interessi: la sanzione opera sulla clausola di mora, mentre restano dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, nei limiti consentiti dall'art. 1224, comma 1, c.c.
  • Per configurare la violazione dell'art. 112 c.p.c. non basta allegare che una questione sia stata affrontata in appello: occorre che il primo giudice abbia effettivamente deciso, anche implicitamente, sul punto, altrimenti non si forma alcun giudicato interno.
  • La censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile in cassazione solo se indica specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai criteri legali di interpretazione; non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di nuova lettura del documento negoziale.
  • L'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o dell'omesso esame nei ristretti confini consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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