Cassazione Civile, Ordinanza n. 14105/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un privato, poi proseguita dall'erede, volta a far accertare l'acquisto per usucapione della proprietà di un'area antistante un immobile sito in Roma. Il Tribunale aveva respinto la domanda di usucapione e, su domanda riconvenzionale del Comune, aveva ordinato il rilascio dell'area; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte territoriale valutato le osservazioni del consulente di parte che avrebbero consentito l'esatta identificazione dell'area e dimostrato il possesso sin dalla fine dell'Ottocento da parte dei danti causa; 2) violazione degli artt. 1146 e 1158 c.c., per avere escluso l'unione del possesso del dante causa al proprio ai fini del compimento del ventennio utile all'usucapione; 3) violazione dell'art. 822 c.c., per avere ritenuto demaniale l'area in ragione del vincolo archeologico, che secondo il ricorrente non comporterebbe demanialità e non proverebbe né una destinazione a pubblico servizio né un atto di destinazione comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché il giudizio d'appello era soggetto all'art. 348-ter c.p.c. e il ricorrente non aveva assolto all'onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; e il secondo motivo, perché in realtà mirava a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, non una vera violazione di legge. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che i beni appartenenti a enti pubblici e con intrinseca rilevanza archeologica sono soggetti al regime del demanio pubblico ex artt. 822 e 824 c.c. e, quindi, non sono usucapibili; il vincolo archeologico non crea una nuova qualità del bene, ma ne certifica una già esistente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'usucapione ventennale; nel caso concreto è stata esclusa la prova del possesso utile per il periodo richiesto
richiamato sul possibile cumulo del possesso del dante causa con quello dell'avente causa; la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà fattuale
interpretato nel senso che i beni di enti pubblici con intrinseca rilevanza archeologica rientrano nel demanio pubblico e non sono usucapibili
letto in combinazione con l'art. 822 c.c. per affermare l'assoggettamento al regime demaniale dei beni culturali appartenenti ad enti pubblici
invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata dichiarata inammissibile anche per il filtro dell'art. 348-ter c.p.c.
richiamato per dedotta violazione di legge; la Corte ha precisato che la critica riguardava in realtà la valutazione dei fatti e delle prove
applicato per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, in assenza di specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito
Legge n. 1089/1939
richiamata come normativa sul vincolo archeologico; il suo apposizione non costituisce il bene come demaniale ma certifica una qualità già insita nel bene
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la sentenza d'appello è conforme a quella di primo grado e il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi poste a base delle due decisioni, come richiesto dal regime dell'art. 348-ter c.p.c.
- La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: quando la critica investe solo l'accertamento del possesso, della durata del possesso o dell'identificazione del bene, il motivo è inammissibile perché esula dall'art. 360, n. 3, c.p.c.
- I beni appartenenti a enti pubblici che presentino intrinseca rilevanza storica, artistica o archeologica sono soggetti al regime demaniale e non possono essere usucapiti; il vincolo archeologico non crea la demanialità, ma ne prende atto e la rende formalmente esplicita.
- Ai fini dell'usucapione di un bene demaniale o comunque non usucapibile, è irrilevante la data di imposizione del vincolo archeologico quando la rilevanza culturale del bene sia già inerente alle sue caratteristiche oggettive.
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