Cassazione Civile, Ordinanza n. 14109/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un autocarro destinato al trasporto di merci. L’acquirente agiva per ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento del venditore, deducendo ritardo nella consegna e vizi del mezzo: irregolare distribuzione del peso sugli assi, difetti del cassone trilaterale, cattivo funzionamento della gru e del radiocomando, nonché pericolosità del veicolo e minore capacità di carico. In subordine chiedeva il risarcimento del danno, anche sulla base di una consulenza tecnica preventiva. Il Tribunale respingeva le domande e la Corte d’appello confermava, ritenendo non provato un ritardo imputabile al venditore, non dimostrata la gravità dell’inadempimento e valorizzando l’avvenuta immatricolazione del mezzo, il suo utilizzo da parte dell’acquirente e l’inerzia di quest’ultimo rispetto all’offerta di eliminazione di alcuni difetti. In cassazione l’acquirente deduceva: violazione dell’art. 1490 c.c. per avere la Corte escluso la risoluzione nonostante i vizi avessero comunque diminuito in modo apprezzabile il valore del bene; erronea considerazione della consulenza tecnica d’ufficio come non probatoria; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa o falsa valutazione delle risultanze istruttorie; vizio motivazionale sull’esclusione della rilevanza della CTU e sulla sicurezza del mezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, in sintesi, che nella vendita la garanzia per vizi occulti è disciplinata in modo speciale dagli artt. 1490 e seguenti c.c. e non richiede la prova dell"importanza" dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.; tuttavia, nel caso concreto, la decisione di merito non è stata scalfita perché la Corte territoriale aveva accertato l’uso normale e prolungato del mezzo da parte dell’acquirente secondo la sua destinazione, circostanza incompatibile con la dedotta azione redibitoria, e perché non era stata allegata e provata in modo specifico la diminuzione apprezzabile di valore del bene. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla CTU, non essendo state indicate le norme asseritamente violate e perché la consulenza tecnica non può sostituire la prova dei fatti allegati; inammissibili anche le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c., poiché volte a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, e il motivo sul vizio motivazionale, perché diretto contro un sindacato non più consentito se non nei limiti del minimo costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La garanzia per vizi occulti opera quando la cosa è inidonea all'uso cui è destinata o ne è diminuito apprezzabilmente il valore; il compratore può scegliere tra risoluzione e riduzione del prezzo senza che rilevi il grado di gravità del vizio secondo l'art. 1455 c.c.
La risoluzione è impedita, tra l'altro, quando il bene sia stato trasformato, alienato o perito per caso fortuito o forza maggiore, e l'uso del bene può rilevare come indice di tacita rinuncia all'azione redibitoria.
Non si applica, in via generale, alla disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta, che ha una regolazione speciale e completa.
La consulenza tecnica preventiva era stata richiamata dalla parte come base per la quantificazione del danno richiesto in via subordinata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la deduzione di violazione di legge; la censura deve indicare con precisione le norme asseritamente violate.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza di vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali; non basta contestare la valutazione delle prove.
La violazione è deducibile solo quando il giudice attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno o viceversa; non quando si contesti il libero apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, non essendo più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei casi non estremi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella vendita, la domanda di risoluzione per vizi della cosa venduta è regolata dagli artt. 1490 e seguenti c.c. e non richiede la prova dell'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., perché l'azione redibitoria e quella estimatoria si fondano sull'esistenza del vizio e sulla sua incidenza oggettiva sul bene.
- Per ottenere la risoluzione per vizi occulti, il compratore deve allegare e provare specificamente che il vizio renda la cosa inidonea all'uso cui è destinata oppure ne diminuisca in modo apprezzabile il valore; non è sufficiente la mera quantificazione del costo di ripristino.
- L'uso normale e prolungato del bene da parte del compratore, secondo la sua destinazione, può essere valorizzato come indice di rinuncia tacita all'azione redibitoria, salvo che l'utilizzo sia solo precario e finalizzato a contenere il danno in attesa della tutela giudiziale.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è, di regola, un mezzo di prova in senso stretto: può avere funzione percipiente solo se riferita a fatti già allegati e tecnicamente accertabili, ma non può supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei casi di utilizzazione di prove non acquisite, di disapplicazione di prove legali o di attribuzione indebita di efficacia probatoria; non consente una rivalutazione del merito.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è oggi limitato al solo minimo costituzionale della motivazione, restando escluse le censure di insufficienza o contraddittorietà che mirino a ottenere una nuova ponderazione dei fatti.
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