Cassazione Civile, Ordinanza n. 14104/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un atto formalmente qualificato come compravendita immobiliare tra una donna e un soggetto a lei legato da stretti rapporti familiari. Nei giudizi di merito la banca attrice aveva sostenuto che l'atto fosse in realtà una simulazione relativa, poiché l'operazione dissimulava una donazione diretta dell'immobile dal disponente all'altra parte, con prezzo non effettivamente corrisposto dall'acquirente ma versato da un terzo familiare, e quindi nulla per difetto della forma solenne richiesta per la donazione. I ricorrenti per cassazione hanno censurato la decisione d'appello con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362, 1414, 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando l'erronea interpretazione del contratto e delle prove, nonché l'errata allocazione dell'onere della prova sul fatto che la somma versata dal terzo fosse il corrispettivo della vendita; 2) violazione degli artt. 769, 809, 1441 e 2697 c.c., sostenendo che la fattispecie dovesse essere qualificata come donazione indiretta del terzo familiare al beneficiario e non come donazione diretta tra i contraenti; 3) violazione degli artt. 769, 809, 2697 e 2722 c.c., oltre che degli artt. 115 e 228 c.p.c., contestando che le dichiarazioni rese in interrogatorio formale fossero state valorizzate come confessione della simulazione; 4) nullità e violazione di norme processuali per avere la Corte d'appello evocato, in via conclusiva, anche l'art. 2901 c.c. pur in presenza di una domanda subordinata ritenuta assorbita dal primo giudice, senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anzitutto dichiarato inammissibile il controricorso depositato tardivamente dal soggetto intervenuto quale cessionario del credito, perché diverso dall'intimata originaria e non beneficiario del principio richiamato sulla prosecuzione del giudizio da parte della parte intimata. Nel merito, tutti i motivi dei ricorrenti sono stati ritenuti inammissibili: il primo perché, per la parte di vizio motivazionale, colpito dalla preclusione dell'art. 348-ter c.p.c. e, per la parte di violazione di legge, risolto in una critica alla valutazione delle prove e non in una reale deduzione di errore di diritto; il secondo perché mirava ancora una volta a contestare la ricostruzione fattuale e non a denunciare una vera falsa applicazione di legge; il terzo perché la Corte territoriale non aveva attribuito valore confessorio alle dichiarazioni del contraente, ma le aveva considerate solo come indizi; il quarto perché la frase della sentenza d'appello relativa all'art. 2901 c.c. era un mero obiter dictum privo di incidenza sul dispositivo, dunque non impugnabile per difetto di interesse. È stata inoltre dichiarata inammissibile la nuova deduzione proposta in memoria, perché estranea ai motivi originari e priva di specificità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo la banca principale rimasta intimata e il controricorso del cessionario inammissibile. È stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma che impone la forma solenne per la validità della donazione, la cui mancanza determina nullità dell'atto dissimulato
art. 48, L. n. 89/1913
richiamato quale ulteriore requisito formale per l'atto notarile di donazione
invocato dai ricorrenti per censurare l'interpretazione del rogito; la Corte ribadisce che la violazione dei canoni ermeneutici va specificamente dedotta e non può tradursi in mera diversa lettura del fatto
richiamato in relazione alla simulazione relativa; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile
la Corte osserva che non vi è stata inversione dell'onere della prova, ma solo contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte qualifica la doglianza come critica al merito, non come violazione processuale
norma processuale che delimita i vizi deducibili in cassazione; il ricorso è dichiarato inammissibile perché le doglianze sconfinano nel merito o sono prive di specificità
applicato quale preclusione al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme
richiamato per la disciplina della donazione; la Corte non modifica la qualificazione fatta dal giudice di merito perché la censura è inammissibile
richiamato in tema di liberalità indirette; la Corte conferma che la prospettazione dei ricorrenti attacca la ricostruzione fattuale
citato dai ricorrenti senza che la Corte ne ravvisi un errore di applicazione nel decisum
richiamato per contestare l'uso probatorio di dichiarazioni; la Corte ritiene la censura infondata/inammissibile perché la decisione ha utilizzato tali dichiarazioni solo come indizio
invocato in relazione al valore delle dichiarazioni di parte; la Corte non ravvisa attribuzione indebita di valore confessorio
richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte ritiene il motivo inammissibile anche perché riferito a un obiter dictum
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sul dovere di motivazione
richiamato solo in un'affermazione conclusiva della sentenza d'appello, qualificata dalla Cassazione come mero obiter dictum privo di interesse ad impugnare
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio
norma richiamata per il rito camerale e per la memoria depositata dalle parti
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
richiamato per il requisito di specificità del ricorso per cassazione
evocato dalla Corte d'appello solo in via ipotetica; la Cassazione lo qualifica come obiter e non decide sulla revocatoria
richiamato anche con riferimento alla valutazione delle prove nel giudizio di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o in una diversa ricostruzione del fatto, perché ciò attiene al merito ed è inammissibile.
- La deduzione del vizio di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale richiede l'indicazione specifica delle regole asseritamente violate e delle ragioni per cui il giudice se ne sarebbe discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del negozio.
- La doglianza relativa all'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se la sentenza abbia realmente invertito l'onere della prova; se il giudice ha invece ritenuto provato un fatto, la censura si traduce in contestazione del convincimento probatorio ed è inammissibile.
- Le dichiarazioni rese dalla parte in interrogatorio formale non integrano necessariamente confessione: il giudice può valorizzarle come meri elementi indiziari nell'ambito di una valutazione complessiva delle prove.
- Non è impugnabile, per difetto di interesse, l'affermazione della sentenza che costituisca mero obiter dictum privo di incidenza sul dispositivo.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
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