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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14102/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (importatore)

La controversia

La controversia riguarda due giudizi riuniti promossi dalla medesima società importatrice avverso: (i) un avviso di rettifica con cui l'Ufficio doganale ha recuperato dazi evasi su importazioni di oggetti da tavola e cucina in porcellana; (ii) il correlato provvedimento sanzionatorio. Secondo l'Amministrazione, i certificati di origine allegati alle bollette doganali, che indicavano origine malese, erano falsi perché la merce risultava in realtà di origine cinese, quindi soggetta a misure antidumping. La CTR aveva valorizzato le risultanze dell'indagine OLAF e del processo verbale di revisione, ritenendo dimostrata la provenienza cinese della merce e inapplicabile l'esimente dell'art. 220 C.D.C. per mancanza di errore attivo dell'autorità doganale e di un affidamento tutelabile dell'importatore. Nel ricorso per cassazione, per il primo giudizio la società ha dedotto carenza di motivazione dell'atto impositivo, lamentando mancata allegazione della relazione OLAF e insufficienza probatoria in ordine all'origine della merce; per il secondo giudizio ha censurato la legittimità delle sanzioni, invocando assenza di colpevolezza, buona fede, applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 e del cumulo giuridico/continuazione ex art. 12 del d.lgs. n. 472/1997. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso RG 20296/2020 perché non riferito specificamente alla decisione impugnata e, per il resto, ha qualificato le doglianze come richiesta di nuova valutazione del merito; ha inoltre respinto le censure sull'omessa cooperazione amministrativa e sull'art. 220 C.D.C., affermando che, in presenza di accertamenti OLAF idonei a dimostrare la falsità dell'origine dichiarata, non è necessario attivare necessariamente la procedura di verifica con lo Stato di esportazione e non è configurabile un errore attivo dell'autorità doganale basato sulla mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell'esportatore. Quanto al ricorso RG 20496/2020, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo e il terzo, ma ha accolto il quarto motivo nei limiti in cui censurava l'applicazione della sanzione, ritenendo necessario verificare se la contribuente avesse dimostrato la propria incolpevole ignoranza e l'uso della diligenza esigibile alla luce delle rassicurazioni e della documentazione prodotta; la sentenza sanzionatoria è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche.

La decisione

Il ricorso RG 20296/2020 è stato rigettato integralmente, con condanna della società alle spese. Il ricorso RG 20496/2020 è stato invece accolto limitatamente al quarto motivo, mentre il primo è stato dichiarato inammissibile e il secondo e il terzo sono stati rigettati; la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese. Le memorie depositate dalla ricorrente sono state dichiarate inammissibili per tardività. La Corte ha ritenuto corretta, quanto al recupero dei dazi, la valorizzazione degli accertamenti OLAF e l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 220 C.D.C.; quanto alle sanzioni, ha invece ritenuto che la CTR non avesse adeguatamente verificato se gli elementi allegati dalla contribuente fossero idonei a provare la mancanza di colpevolezza e l'uso della normale diligenza, profilo decisivo ai fini dell'applicazione della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 11 del d.lgs. n. 374/1990

    Richiamato come base normativa dell'avviso di rettifica doganale; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, limitandosi a escludere il vizio di motivazione prospettato dalla ricorrente.

  • art. 220, n. 2, lett. b), C.D.C.

    L'esimente dalla contabilizzazione a posteriori richiede cumulativamente errore imputabile all'autorità doganale, impossibilità di riconoscerlo per un debitore in buona fede e osservanza delle disposizioni doganali; non basta la mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell'esportatore e l'errore attivo non si configura senza un comportamento attivo dell'autorità.

  • artt. 93-95 DAC

    La cooperazione amministrativa è prevista per i certificati di origine preferenziale; tuttavia, non è necessaria se l'autorità doganale dello Stato di importazione non nutre dubbi sull'origine reale delle merci o, come nel caso deciso, se l'origine reale è stata accertata tramite indagini OLAF e non vi è necessità di attivare formalmente la procedura.

  • art. 94 DAC

    La Corte respinge la censura di omessa procedura di verifica a posteriori dei certificati di origine, richiamando la giurisprudenza secondo cui il ricorso alla cooperazione amministrativa non è obbligatorio in presenza di elementi probatori già idonei a dimostrare la falsità del certificato.

  • art. 303 TULD

    La dichiarazione non veritiera sull'origine delle merci è sanzionabile perché l'origine integra un elemento della qualità della merce; ai fini della responsabilità è sufficiente la volontarietà della condotta, mentre il dolo o la colpa sono presunti e l'operatore deve provare l'incolpevole ignoranza.

  • art. 6 del d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dalla ricorrente per invocare l'assenza di colpevolezza; la Corte non ne accoglie la doglianza perché la CTR non ha adeguatamente valutato se le allegazioni difensive potessero dimostrare la non colpevolezza e la diligenza esigibile.

  • art. 12 del d.lgs. n. 472/1997

    La CTR aveva escluso cumulo giuridico e continuazione; la Corte non accoglie sul punto le censure della ricorrente se non nei limiti del motivo accolto, senza affermare un principio generale diverso da quello applicato nel caso concreto.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando le censure non hanno specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata e non individuano in modo chiaro il capo di pronuncia censurato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Le memorie depositate oltre il termine previsto sono inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per le doglianze di violazione di legge; la Corte esclude l'ammissibilità delle censure che, sotto tale veste, mirano in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura motivazionale è assorbita o non accolta nei limiti in cui la doglianza tende a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.

Massime di principio

  • In materia doganale, gli accertamenti dell'OLAF hanno piena rilevanza probatoria in giudizio; se l'Ufficio li utilizza per dimostrare la falsità dell'origine dichiarata, spetta all'importatore fornire prova contraria specifica e non generica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • L'esimente dall'obbligazione doganale recuperata a posteriori richiede la prova cumulativa dell'errore imputabile all'autorità, della non riconoscibilità dell'errore con l'ordinaria diligenza e dell'osservanza delle regole doganali da parte dell'operatore; non è sufficiente la mera ricezione di documenti inesatti provenienti da terzi.
  • Non è necessario attivare la cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione quando l'autorità doganale dispone già di elementi probatori idonei a escludere dubbi sull'origine reale della merce o a dimostrare la falsità del certificato.
  • La dichiarazione non veritiera sull'origine della merce integra violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 303 TULD; ai fini della sanzione è sufficiente la volontarietà della condotta, mentre l'operatore che invochi l'incolpevole ignoranza deve dimostrare di avere adottato la diligenza esigibile in relazione alla propria attività.
  • La buona fede dell'importatore non può fondarsi sulla sola fiducia nei documenti prodotti dal fornitore o sulla mancata contestazione immediata dell'autorità doganale, dovendo l'operatore verificare con maggiore attenzione l'effettiva regolarità della documentazione quando la natura dell'attività lo richiede.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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