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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14106/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mandataria)

La controversia

La controversia nasce da una concessione-contratto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di demolizione, ricostruzione e completamento di una torre del Palazzo di Giustizia di Napoli, affidata a un raggruppamento temporaneo di imprese. Dopo la dichiarazione di decadenza del concessionario da parte del Provveditorato, la vicenda ha attraversato un giudizio arbitrale poi dichiarato nullo, seguito da un decreto ingiuntivo della PA per la restituzione delle somme pagate in esecuzione del lodo. L’opposizione al decreto era stata accolta in primo grado, con revoca del monitorio e accertamento del diritto delle imprese a trattenere le somme già percepite. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, riconoscendo la debenza delle somme alla PA, ritenendo legittima la decadenza e imputando al raggruppamento il ritardo e le carenze progettuali, in particolare per mancato adeguamento antisismico e insufficiente verifica dei calcestruzzi residuati dall’incendio. In cassazione la società ricorrente ha proposto nove motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per omessa indicazione, in intestazione e dispositivo, di alcune parti processuali; 2) omessa pronuncia nei confronti delle stesse parti; 3) violazione delle preclusioni processuali e tardività delle difese della PA in appello; 4) violazione degli artt. 342 c.p.c. e 2909 c.c. per mancata impugnazione di capi autonomi della sentenza di primo grado; 5) omesso esame della mancata registrazione del provvedimento di decadenza da parte della Corte dei conti; 6) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. sulla prevedibilità del danno alle strutture in calcestruzzo e sull’uso del fatto notorio in materia tecnica; 7) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per l’affermazione di carenze progettuali sulla base di documenti asseritamente tardivi o non idonei; 8) omesso esame del fatto che i lavori furono riappaltati anni dopo con finanziamenti diversi, a riprova della reale causa della decadenza (mancanza di fondi); 9) violazione della disciplina della concessione di sola costruzione e omesso esame circa la necessità di una variante per interventi emersi solo dopo la rimozione delle macerie e per l’adeguamento antisismico. La Corte di cassazione ha accolto solo i primi due motivi nei limiti relativi all’omessa menzione del Provveditorato regionale/interregionale, ritenendo invece infondata la doglianza quanto alle altre parti perché identificabili nel contesto della motivazione e nella rappresentanza processuale della mandataria; tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto nulla la sentenza d’appello per l’omessa indicazione, nell’intestazione e nel dispositivo, del Provveditorato regionale/interregionale alle opere pubbliche, poiché tale omissione determinava incertezza sui soggetti destinatari della decisione e impediva alla pronuncia di fungere da legge del caso concreto. Ha invece escluso che l’omessa menzione delle altre società mandanti integrasse un vizio, poiché esse risultavano sufficientemente identificate dal contesto e dalla rappresentanza esclusiva della mandataria nel RTI. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le censure di legittimità erano prospettate come violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132 c.p.c.

    la mancanza, in intestazione e dispositivo, dell’indicazione di una parte processuale può rendere nulla la sentenza se genera incertezza sui soggetti cui essa si riferisce.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno della doglianza di omessa pronuncia sui soggetti non menzionati nel dispositivo.

  • artt. 167, 183, 184 c.p.c.

    richiamati per sostenere la tardività delle difese e delle allegazioni della pubblica amministrazione in primo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione all’asserita inammissibilità delle nuove deduzioni in appello.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere che alcuni capi della sentenza di primo grado sarebbero divenuti coperti da giudicato interno.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l’uso di nozioni di comune esperienza in materia tecnica e l’apprezzamento delle prove/documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove da parte della Corte d’appello.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare il riparto dell’onere probatorio sulla prevedibilità dei danni e sulle carenze progettuali.

  • art. 1 L. 1137/1929

    richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti della concessione di sola costruzione e la necessità di una variante.

  • art. 16 della convenzione n. 6481 del 19 luglio 1991

    richiamato in primo grado quale base contrattuale per ritenere il diritto delle imprese a trattenere le somme percepite.

  • D.M. 28 gennaio 1986

    richiamato dalla Corte d’appello come fonte dell’obbligo di adeguamento antisismico del progetto.

  • L. n. 64/1974

    richiamata dalla Corte d’appello quale base normativa delle prescrizioni tecniche sismiche da rispettare.

Massime di principio

  • La mancata indicazione, nell’intestazione o nel dispositivo, di una parte processuale può determinare la nullità della sentenza solo se l’omissione crea una reale incertezza sui soggetti cui la decisione si riferisce e non è eliminabile tramite il complesso della motivazione.
  • Se una parte è rappresentata in giudizio da una mandataria con rappresentanza processuale esclusiva, l’identità delle mandanti può risultare sufficientemente determinata dal contesto della motivazione, senza che l’omessa menzione nominativa nel dispositivo comporti di per sé nullità.
  • Nel giudizio di legittimità, una censura di omessa pronuncia o di nullità della sentenza deve misurarsi con la concreta struttura del provvedimento impugnato e con la capacità della motivazione di rendere identificabili i destinatari della decisione.
  • La nullità per incertezza soggettiva della sentenza è configurabile quando la pronuncia non svolge la funzione di "legge del caso concreto", cioè quando non consente di individuare con chiarezza a chi siano riferibili statuizioni di condanna o di accoglimento.
  • Se il ricorso per cassazione è accolto anche solo in parte su un vizio che investe la struttura della sentenza d’appello, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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