Cassazione Civile, Ordinanza n. 14103/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dalla società titolare di un metanodotto per ottenere la rimozione o l'arretramento di manufatti realizzati su un fondo vicino, assumendo la violazione di una servitù costituita con contratto del 1970 che imponeva il rispetto di una distanza minima di 10 metri dalla condotta. Il convenuto originario contestò la pretesa, sostenendo, tra l'altro, che una precedente sentenza del 1980 avesse già escluso la violazione per alcuni manufatti, che le opere non interferissero con la servitù e che, comunque, fossero state realizzate da tempo tale da averne consentito il mantenimento per usucapione. In via riconvenzionale chiese anche l'accertamento dell'estinzione della servitù per non uso ex art. 1073 c.c. e la declaratoria di irregolare interramento del metanodotto. La Corte d'appello accolse l'appello della società e condannò gli eredi ad arretrare alcuni manufatti. Nel ricorso per cassazione gli eredi dedussero quattro censure: 1) violazione degli artt. 1073 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello escluso il valore confessoriamente rilevante di alcune affermazioni contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c. della società, che secondo i ricorrenti avrebbero provato la realizzazione dei manufatti nel 1978; 2) violazione dell'art. 61 c.p.c. per il mancato rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio diretta a verificare la quota di interramento del metanodotto; 3) violazione degli artt. 1061 e 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto prescritto il diritto di contestare l'irregolare interramento del metanodotto, mentre secondo i ricorrenti, trattandosi di servitù non apparente, il decorso del tempo non avrebbe potuto operare nei termini indicati; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto di spese, sostenendo che la statuizione dovesse cadere per effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto carente di specificità, poiché fondato su un estratto isolato dell'atto difensivo senza riproduzione del contenuto delle istanze istruttorie rilevanti; il secondo è stato reputato inammissibile perché tendeva a censurare in diritto una valutazione discrezionale del giudice di merito sulla opportunità di disporre una nuova CTU, in presenza di elementi istruttori ritenuti già sufficienti; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché investiva solo una delle due rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, mentre l'altra ratio, relativa all'insufficienza probatoria, era rimasta ferma per effetto dell'inammissibilità del secondo motivo; il quarto è stato ritenuto meramente prospettico e privo di una concreta deduzione di violazione dell'art. 91 c.p.c. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'estinzione della servitù per non uso, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile in quanto non idonea a superare le autonome rationes della sentenza impugnata
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha valorizzato il fatto che incombeva ai convenuti/proponenti della riconvenzionale dimostrare il presupposto temporale dell'usucapione
la decisione sul rinnovo della consulenza tecnica è stata considerata espressione di potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata
invocato per sostenere l'inapplicabilità della prescrizione a una servitù non apparente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse rispetto alle rationes decidendi
richiamato in relazione alla memoria difensiva dalla quale i ricorrenti pretendevano di trarre una confessione giudiziale; la Corte ha escluso che il motivo fosse specifico e autosufficiente
richiamato per il requisito di specificità del ricorso per cassazione, ritenuto non rispettato dal primo motivo
norma processuale richiamata come base formale delle censure di violazione di legge
richiamato sul regolamento delle spese; il quarto motivo è stato ritenuto privo di una concreta violazione della norma
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per il procedimento in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale norma introduttiva dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che prospetta un error in iudicando deve essere autosufficiente e specifica: il ricorrente deve indicare e riprodurre, nei limiti di interesse, gli atti e i documenti su cui fonda la doglianza, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La valutazione sull'opportunità di disporre o rinnovare una consulenza tecnica d'ufficio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se il diniego è sorretto da una motivazione che valorizza elementi probatori già ritenuti sufficienti.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non colpisce tutte le ragioni poste a base della decisione.
- La doglianza sulle spese di lite è inammissibile se non evidenzia una concreta violazione del criterio della soccombenza e si limita a ipotizzare gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso.
- L'onere di provare i presupposti fattuali dell'usucapione o di altre eccezioni costitutive grava sulla parte che le invoca.
- rami
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