Cassazione Civile, Ordinanza n. 33829/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpeg, Irap e Iva, maggiori ricavi ritenuti derivanti dalla vendita di immobili da parte di una società. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto solo in parte l’appello dell’Ufficio, confermando l’illegittimità dell’accertamento per molte compravendite, ma ritenendolo fondato per due specifiche vendite. La società ricorre per cassazione con due motivi: con il primo censura la motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che la CTR, pur affermando il principio secondo cui il solo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI costituisce presunzione semplice insufficiente da sola a fondare il maggior imponibile, avrebbe poi applicato in modo contraddittorio tale criterio alle due compravendite residue; con il secondo deduce la violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR non avrebbe esaminato alcune contestazioni della contribuente ritenendole non riproposte in appello, mentre si trattava di mere difese, che non necessitano di riproposizione espressa.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Ritiene fondato il primo motivo solo in parte: conferma che il solo scostamento dai valori OMI non basta a sorreggere l’accertamento, ma considera immune da censure la motivazione relativa a una delle due compravendite, perché la CTR aveva valorizzato anche un ulteriore elemento presuntivo, cioè un mutuo di importo superiore al prezzo dichiarato; invece giudica manifestamente contraddittoria la motivazione sull’altra compravendita, perché la conferma della ripresa risultava fondata esclusivamente sullo scostamento dai valori OMI. Accoglie anche il secondo motivo, affermando che nel processo tributario le mere difese non devono essere riproposte in appello per essere esaminate dal giudice, sicché la CTR avrebbe dovuto valutare le contestazioni della società sulla zona di riferimento dell’immobile e sui criteri di calcolo del valore. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro di censura per la dedotta violazione di legge processuale relativa alla mancata esame delle difese non riproposte in appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo previgente alla riforma del 2012, consente di denunciare omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
È norma riproduttiva dell’art. 346 c.p.c. nel processo tributario; non impone la riproposizione delle mere difese, ma solo delle eccezioni non accolte.
La sua portata è richiamata per distinguere tra eccezioni, che vanno riproposte, e mere difese, che si intendono mantenute.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
È indicato come norma modificata, insieme all’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla disciplina che ha soppresso la presunzione legale relativa del valore normale.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Come l’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, è richiamato per la soppressione della presunzione legale relativa di corrispondenza del prezzo al valore normale.
art. 24, comma 5, l. n. 88 del 2009
È richiamato per la reintroduzione retroattiva della presunzione semplice in tema di accertamento dei maggiori ricavi da cessione di immobili, in attuazione di finalità di adeguamento al diritto comunitario.
È menzionato come la norma che aveva introdotto la presunzione legale relativa poi soppressa dalla disciplina successiva.
Massime di principio
- In tema di accertamento dei maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili, la difformità tra prezzo dichiarato e valori OMI costituisce soltanto una presunzione semplice e, da sola, non basta a fondare la ripresa a tassazione.
- Il giudice tributario può basare l’accertamento anche su un solo elemento indiziario, purché dotato dei requisiti di precisione e gravità; tuttavia i valori OMI devono essere corroborati da ulteriori indizi, altrimenti si ricade in una presunzione su presunzione.
- La presenza di un mutuo erogato per un importo superiore al prezzo dichiarato costituisce un elemento presuntivo idoneo a sostenere l’accertamento di maggiori ricavi dalla compravendita immobiliare.
- Nel processo tributario le mere difese, cioè le contestazioni dei fatti costitutivi dedotti dall’Ufficio, non devono essere oggetto di specifica riproposizione in appello per essere esaminate dal giudice.
- L’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato nel senso che l’onere di riproposizione riguarda le eccezioni in senso proprio e non le mere difese.
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