Cassazione Civile, Ordinanza n. 15407/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 su modello IVA 2017, notificata al contribuente dopo una comunicazione di irregolarità indicata come già notificata. Il contribuente aveva impugnato la cartella e il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso annullando l’atto e compensando le spese. In appello il contribuente si doleva solo della regolazione delle spese, mentre l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello incidentale e l’Agenzia delle entrate-Riscossione aveva svolto proprie difese. In cassazione il contribuente ha proposto nove motivi, incentrati soprattutto sull’asserita inammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle entrate in appello, dell’intervento/posizione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sull’omessa pronuncia su eccezioni preliminari, sulla carenza di motivazione, sull’acquiescenza alla sentenza di primo grado, sulla legittimità della cartella e sulle spese. La Corte ha esaminato preliminarmente la tardività dell’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate e ha rilevato che esso era stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale, termine applicabile nel processo tributario ai sensi degli artt. 54 e 23 del d.lgs. n. 546/1992. Ha quindi dichiarato tardivo l’appello incidentale e, per tale ragione, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché riesamini la controversia senza considerare l’impugnazione tardiva e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso ulteriori sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare di tardività dell’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, rilevando che era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale e quindi era inammissibile. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della lite senza tenere conto dell’appello incidentale tardivo e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata quale base del controllo automatizzato che ha generato la cartella di pagamento
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione alla procedura di reclamo/mediazione esperita senza esito
prevede che l’appello incidentale nel processo tributario debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale
indicato come parte del combinato disposto che regola la costituzione e la proposizione dell’appello incidentale nel processo tributario
richiamato per distinguere l’ipotesi di appello incidentale tardivo efficace solo se il principale è ammissibile, dalla diversa ipotesi di tardività oltre il termine perentorio, che comporta inammissibilità
menzionato solo per chiarire che la tardività oltre i sessanta giorni va valutata a prescindere dal termine lungo di impugnazione
invocato dalla parte controricorrente nella memoria per dedurre l’inammissibilità dell’appello incidentale e delle difese avversarie
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione a nullità e motivazione della sentenza impugnata
richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia
richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione delle prove e del materiale istruttorio
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove
richiamato nei motivi di ricorso sul riparto dell’onere della prova
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione al requisito della motivazione della sentenza
richiamato nei motivi di ricorso sulla motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nei motivi di ricorso come parametro della motivazione nel processo tributario
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
richiamato nei motivi di ricorso in tema di rappresentanza e difesa dell’amministrazione
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nei motivi di ricorso in tema di rappresentanza processuale nel processo tributario
richiamato nel primo motivo di ricorso sull’intervento di terzi
richiamato nel primo motivo di ricorso sull’intervento di terzi
art. 14, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel primo motivo di ricorso sulla partecipazione di più soggetti al giudizio tributario
richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di attività dell’agente della riscossione
art. 22, comma 2, codice dell’amministrazione digitale
richiamato nel quarto motivo di ricorso in relazione alla validità della costituzione e della documentazione telematica
richiamato nel sesto motivo di ricorso in tema di interesse e legittimazione a impugnare
richiamato nel sesto motivo di ricorso in tema di acquiescenza
richiamato nell’ottavo motivo di ricorso sulla motivazione degli atti amministrativi
richiamati nell’ottavo motivo di ricorso in tema di motivazione e garanzie del contribuente
richiamato nel nono motivo di ricorso sulle spese processuali
richiamati nel nono motivo di ricorso per la liquidazione dei compensi professionali
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’appello incidentale deve essere proposto con le controdeduzioni entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale; la sua proposizione oltre tale termine comporta inammissibilità rilevabile anche d’ufficio in cassazione.
- La tardività dell’appello incidentale va distinta dall’ipotesi di appello incidentale tempestivo ma tardivo rispetto al termine ordinario di impugnazione: solo in quest’ultimo caso opera la disciplina dell’inefficacia condizionata all’inammissibilità dell’impugnazione principale.
- La questione della tempestività o ammissibilità dell’appello incidentale può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non esaminata dal giudice di merito.
- Quando l’impugnazione incidentale è inammissibile per tardività, la sentenza che abbia deciso nel merito su tale impugnazione va cassata con rinvio per un nuovo esame della controversia, senza considerare il gravame tardivo.
- La tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario non determina nullità del giudizio, ma solo decadenza dalle facoltà processuali eventualmente precluse.
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