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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25436/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasceva dall'azione proposta dalla società acquirente di un compendio immobiliare agricolo per ottenere il rilascio del fondo occupato, il risarcimento dei danni e, nei confronti dei venditori, l'accertamento dell'inadempimento all'obbligo di consegna con domanda di garanzia ex art. 1483 c.c. Il giudizio di merito aveva accertato l'occupazione sine titulo del fondo da parte del dante causa dei ricorrenti e aveva condannato gli eredi al rilascio. Con il ricorso per cassazione gli eredi articolavano cinque motivi: (1) violazione dell'art. 83 d.l. 18/2020 e del provvedimento organizzativo della Corte d'appello, per omessa fissazione dell'udienza di discussione nonostante richiesta; (2) e (3) e (4) censura della valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. in relazione, rispettivamente, alla ricostruzione del rapporto di godimento del fondo, all'art. 936 c.c. e all'art. 41 l. n. 203/1982; (5) censura sulle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. Prima della decisione i ricorrenti depositavano un atto di rinuncia al ricorso, motivato dall'intervenuta transazione e dalla sopravvenuta carenza di interesse a ottenere una pronuncia della Corte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, interpretando la rinuncia depositata dai ricorrenti come manifestazione della sostanza della richiesta di parte, fondata su intervenuta transazione. Non ha statuito sulle spese del giudizio di legittimità, poiché le controparti erano rimaste soltanto intimate. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, chiarendo che la sanzione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera per l'inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia espressione di sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta transazione, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse.
  • L'inammissibilità sopravvenuta del ricorso non integra l'ipotesi che fa scattare il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, istituto riferito alla sola inammissibilità originaria del gravame.
  • Quando le controparti sono rimaste soltanto intimate, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • Le censure che investono la valutazione del materiale probatorio e la motivazione della sentenza devono confrontarsi con il perimetro del sindacato di legittimità; tuttavia, in presenza di rinuncia sopravvenuta, il ricorso non viene esaminato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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