Cassazione Civile, Ordinanza n. 25436/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasceva dall'azione proposta dalla società acquirente di un compendio immobiliare agricolo per ottenere il rilascio del fondo occupato, il risarcimento dei danni e, nei confronti dei venditori, l'accertamento dell'inadempimento all'obbligo di consegna con domanda di garanzia ex art. 1483 c.c. Il giudizio di merito aveva accertato l'occupazione sine titulo del fondo da parte del dante causa dei ricorrenti e aveva condannato gli eredi al rilascio. Con il ricorso per cassazione gli eredi articolavano cinque motivi: (1) violazione dell'art. 83 d.l. 18/2020 e del provvedimento organizzativo della Corte d'appello, per omessa fissazione dell'udienza di discussione nonostante richiesta; (2) e (3) e (4) censura della valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. in relazione, rispettivamente, alla ricostruzione del rapporto di godimento del fondo, all'art. 936 c.c. e all'art. 41 l. n. 203/1982; (5) censura sulle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. Prima della decisione i ricorrenti depositavano un atto di rinuncia al ricorso, motivato dall'intervenuta transazione e dalla sopravvenuta carenza di interesse a ottenere una pronuncia della Corte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, interpretando la rinuncia depositata dai ricorrenti come manifestazione della sostanza della richiesta di parte, fondata su intervenuta transazione. Non ha statuito sulle spese del giudizio di legittimità, poiché le controparti erano rimaste soltanto intimate. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, chiarendo che la sanzione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera per l'inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27
Richiamato solo come parametro della censura relativa alla mancata fissazione dell'udienza di discussione nel periodo emergenziale.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Indicati dai ricorrenti come norme che fondavano i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.
Invocato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove compiuta nei gradi di merito.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina delle opere eseguite sul fondo altrui.
art. 41 L. 3 maggio 1982, n. 203
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al rapporto agrario oggetto di controversia.
Richiamato nel quinto motivo in tema di condanna alle spese.
Richiamato nel quinto motivo in tema di compensazione delle spese.
Richiamato con riferimento alla domanda di garanzia proposta dall'acquirente nei confronti dei venditori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte afferma che il meccanismo sanzionatorio dell'ulteriore contributo unificato si applica all'inammissibilità originaria e non a quella sopravvenuta.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia espressione di sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta transazione, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse.
- L'inammissibilità sopravvenuta del ricorso non integra l'ipotesi che fa scattare il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, istituto riferito alla sola inammissibilità originaria del gravame.
- Quando le controparti sono rimaste soltanto intimate, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- Le censure che investono la valutazione del materiale probatorio e la motivazione della sentenza devono confrontarsi con il perimetro del sindacato di legittimità; tuttavia, in presenza di rinuncia sopravvenuta, il ricorso non viene esaminato nel merito.
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