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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18743/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

Un istituto autonomo per le case popolari aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo ex art. 32 r.d. n. 1165/1938 per il rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e per il pagamento di canoni arretrati. L'ingiunta aveva proposto opposizione, respinta nei due gradi di merito, e quindi ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo lamentava omessa pronuncia e violazione di norme processuali e costituzionali, sostenendo l'abrogazione o inapplicabilità dell'art. 32 r.d. n. 1165/1938 agli alloggi ex Gescal e la prevalenza della disciplina regionale siciliana e del d.P.R. n. 1035/1972; con il secondo deduceva che la l.r. Sicilia n. 15/1986 avrebbe dovuto prevalere e che il rilascio non poteva essere richiesto con il procedimento monitorio ex art. 32; con il terzo contestava il calcolo del canone per violazione della disciplina della legge n. 392/1978; con il quarto censurava la documentazione prodotta dall'ente perché priva di attestazione di autenticità; con il quinto sosteneva che le lettere inviate non fossero idonee a interrompere la prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in sintesi che le questioni sulla fase monitoria e sulla disciplina speciale erano comunque irrilevanti una volta instaurato, a seguito di opposizione, un giudizio di ordinaria cognizione sulla morosità e sugli effetti del rapporto; che le censure sul canone, sui documenti e sull'interruzione della prescrizione erano o nuove, o generiche, o prive di specifica indicazione degli atti rilevanti, e comunque non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. È stata inoltre richiamata la circostanza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenuta irrilevante ai fini dell'obbligo di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo e della quale la revoca non compete alla Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 32 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165

    È richiamato come base del procedimento monitorio speciale per ottenere pagamento dei canoni e rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica; la Corte ribadisce che si tratta di un procedimento ingiuntivo adattato alla natura degli IACP, non di intimazione di sfratto, e che eventuali vizi della fase monitoria diventano irrilevanti nel successivo giudizio di opposizione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Sono i parametri di impugnazione invocati dalla ricorrente per dedurre violazioni di legge e vizi motivazionali, ma la Corte rileva che le doglianze sono inammissibili perché nuove, generiche o dirette a rivalutare il fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedotta omessa pronuncia sul motivo di appello; la Corte reputa la censura inammissibile perché il motivo d'appello non è integralmente riportato e non è chiarito se sia stato riproposto in sede di precisazione delle conclusioni.

  • art. 658 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente in comparazione con il procedimento speciale; la Corte osserva che il procedimento ex art. 32 r.d. n. 1165/1938 non è un procedimento per convalida di sfratto ma un ingiuntivo speciale.

  • l.r. Sicilia 25 marzo 1986, n. 15

    La ricorrente ne invoca la prevalenza sulla disciplina generale e la specificità per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; la Corte afferma che la norma regionale non incide sul piano processuale, materia riservata allo Stato.

  • art. 20 l.r. Sicilia 25 marzo 1986, n. 15

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'abrogazione o l'incompatibilità della disciplina statale; la Corte non accoglie la tesi e reputa comunque irrilevanti le questioni rispetto al giudizio di opposizione.

  • art. 21 l.r. Sicilia 25 marzo 1986, n. 15

    È indicato dalla ricorrente come norma esclusiva da applicare al rilascio dell'alloggio; la Corte ritiene la questione nuova e comunque irrilevante dopo l'instaurazione del giudizio ordinario di cognizione.

  • d.P.R. 30 settembre 1972, n. 1035

    È richiamato dalla ricorrente per la disciplina di revoca, sospensione e annullamento dell'assegnazione; la Corte non entra nel merito della tesi, considerandola non decisiva nel giudizio di opposizione.

  • artt. 12-24 l. 27 luglio 1978, n. 392

    Sono invocati per contestare il calcolo del canone; la censura è dichiarata inammissibile perché si traduce in una diversa valutazione del fatto e non indica specificamente gli atti e i documenti rilevanti.

  • art. 21 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Invocato per sostenere l'irregolarità della documentazione prodotta in copia; la Corte rileva che, una volta instaurato il giudizio di opposizione, eventuali irregolarità della fase monitoria sono irrilevanti, oltre alla mancanza di specifica indicazione dei documenti.

  • artt. 2702 e 2719 c.c.

    Richiamati a sostegno della contestazione sull'efficacia probatoria delle copie documentali; la Corte dichiara inammissibile la censura per mancato confronto con la motivazione e per difetto di specifica indicazione dei documenti.

  • artt. 1219, 2943 e 2934 c.c.

    Invocati per negare l'idoneità delle lettere a interrompere la prescrizione; la Corte reputa la doglianza eccentrica rispetto all'accertamento di merito, che aveva invece ritenuto provata la ricezione di un atto interruttivo idoneo.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    La Corte lo richiama più volte come norma violata per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti su cui i motivi si fondano, con conseguente inammissibilità delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a seguito dell'inammissibilità del ricorso, anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per chiarire che l'eventuale revoca dell'ammissione al patrocinio spetta al giudice di merito e non alla Corte di cassazione.

  • art. 3 Cost.

    È evocato dalla ricorrente a sostegno della tesi di illegittimità/irragionevolezza della disciplina speciale; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e all'utilizzabilità del procedimento speciale; la Corte non ritiene fondata la doglianza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i vizi della fase monitoria possono diventare irrilevanti se l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla fondatezza sostanziale della pretesa; le censure devono allora colpire la decisione di merito e non solo la procedura iniziale.
  • È inammissibile in cassazione la doglianza che deduca omessa pronuncia o violazione di legge senza riportare in modo completo il motivo di appello, senza indicare se la questione sia stata ritualmente riproposta e senza dimostrare che la censura sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito.
  • La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione degli elementi di fatto: se il ricorso contrappone una diversa lettura delle risultanze istruttorie senza indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Le censure relative alla documentazione prodotta in giudizio devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito ha ritenuto irrilevanti eventuali irregolarità della fase monitoria dopo l'opposizione, il ricorso che non si misuri con tale argomento è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura; la mancanza di tale indicazione, specie quando si contestano canoni, copie documentali o atti interruttivi della prescrizione, comporta l'inammissibilità del motivo.
  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude che, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il giudice dell'impugnazione debba dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ferma restando la competenza del giudice di merito sulla eventuale revoca dell'ammissione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morositàLocazione abitativaContratto preliminare
RamiProcesso civileLocazioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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