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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34222/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da diversi avvisi di accertamento emessi per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, con cui l'Ufficio rettificava le dichiarazioni di un contribuente ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972, ritenendo che fossero state contabilizzate fatture relative a operazioni inesistenti. Gli accertamenti si fondavano su plurimi indici: emissione delle fatture da parte di soggetti che non avevano presentato dichiarazioni fiscali e non avevano risposto ai questionari, assenza di strutture d'impresa, cancellazione di una delle ditte dal registro imprese, mancanza di bilanci dell'altra società e assenza di iscrizione all'albo dei mediatori per uno degli emittenti. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione e accolto l'appello del contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2729 c.c. per avere la CTR escluso le dichiarazioni rese da terzi nella fase amministrativa; (2) nullità della sentenza per la medesima ragione; (3) insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c.; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provata l'effettività delle operazioni sulla sola base della documentazione bancaria e amministrativa e della mancata contestazione dell'Ufficio; (5) nullità della sentenza per la medesima ragione; (6) vizio di motivazione sul medesimo tema.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi primo, secondo, quarto e quinto; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo; ha assorbito il sesto. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione. La Corte ha affermato che nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi nella fase amministrativa di accertamento non sono prove testimoniali vietate ex art. 7 d.lgs. 546/1992, ma elementi indiziari valutabili insieme al restante materiale probatorio; inoltre ha ritenuto errato attribuire valore decisivo alla sola documentazione dei pagamenti e alla mancata contestazione dell'Ufficio, poiché l'oggetto della contestazione era l'effettività delle operazioni fatturate e non il pagamento in sé.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    base normativa dell'accertamento rettificativo richiamato negli avvisi per gli anni d'imposta in contestazione

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972

    base normativa dell'accertamento IVA richiamato negli avvisi di rettifica

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    il divieto di prova testimoniale nel processo tributario riguarda la prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non impedisce l'utilizzo di dichiarazioni raccolte in sede amministrativa come elementi indiziari

  • art. 2729 c.c.

    le dichiarazioni extraprocessuali possono contribuire a fondare presunzioni se presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza

  • art. 2697 c.c.

    la CTR ha erroneamente invertito la valutazione dell'onere probatorio, ritenendo provata l'effettività delle operazioni sulla base di elementi non decisivi

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere attribuito rilievo decisivo alla mancata contestazione di documenti quando la contestazione dell'Ufficio riguarda un diverso fatto costitutivo, cioè l'effettività delle operazioni

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazione di legge nei primi, quarti e quinti motivi

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per dedurre nullità della sentenza nei secondi e quinti motivi

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    nel testo vigente non consente più di denunciare insufficiente o contraddittoria motivazione, ma solo omissione o apparenza motivazionale

Massime di principio

  • Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi nella fase amministrativa di accertamento non sono equiparabili a prova testimoniale vietata, ma costituiscono elementi indiziari liberamente apprezzabili dal giudice e idonei, se gravi, precisi e concordanti, a sostenere una presunzione.
  • Quando l'Ufficio contesta l'inesistenza delle operazioni fatturate, la prova del solo pagamento o della documentazione contabile non è sufficiente a dimostrare l'effettività dell'operazione, se non è dimostrata anche la realtà sostanziale della prestazione o cessione dedotta in fattura.
  • La mancata contestazione di documenti relativi ai pagamenti non equivale ad ammissione dell'effettività delle operazioni, se la contestazione erariale riguarda un diverso fatto costitutivo, cioè la fittizietà delle operazioni sottostanti.
  • Nel testo attuale dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non è più deducibile il semplice vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, essendo denunciabili solo omissione motivazionale, motivazione apparente o contraddittorietà irriducibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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