Cassazione Civile, Ordinanza n. 12806/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, recuperando a tassazione maggiori ricavi e il correlato maggior reddito d'impresa ai fini Irap, Ires e Iva. L'accertamento era stato svolto con metodo induttivo, sulla base di elementi ritenuti sintomatici di incongruenza e antieconomicità della gestione, con rideterminazione dei costi mediante percentuale di incidenza dell'80% e recupero di costi asseritamente non deducibili. La C.T.P. aveva respinto il ricorso della contribuente, ma la C.T.R. aveva invece annullato l'atto ritenendo non dimostrata l'antieconomicità e carente la motivazione dell'accertamento, valorizzando la congruità dei ricavi rispetto agli studi di settore e il rispetto di molti indici di coerenza. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, da un lato, nullità della sentenza per motivazione apparente; dall'altro, violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in presenza di macroscopica antieconomicità e di utile esiguo rispetto ai costi, la C.T.R. avrebbe errato nel negare la legittimità dell'accertamento induttivo e nel non rilevare la mancata prova, da parte del contribuente, dell'inerenza dei costi e delle ragioni dell'esiguità dell'utile.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente, poiché la decisione consentiva di comprendere le ragioni del rigetto dell'accertamento. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la C.T.R. si era discostata dai principi in tema di accertamento analitico-induttivo e di riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di antieconomicità della gestione: una volta contestata dall'Erario la sproporzione tra costi e ricavi, incombe sul contribuente fornire spiegazioni idonee, pena la legittimità del ricorso all'accertamento induttivo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, il cui difetto integra nullità quando la motivazione non consente di comprendere le ragioni della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Indicato come norma che impone la motivazione della sentenza; la sua violazione ricorre quando la motivazione è solo apparente o incomprensibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale previsione omologa per il processo tributario in tema di motivazione della sentenza.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione dei costi e del requisito di inerenza; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma, ma lo menziona nel contesto della censura accolta.
Richiamato per il criterio di riparto dell'onere della prova: contestata dall'Ufficio l'antieconomicità, il contribuente deve fornire le necessarie spiegazioni sulle ragioni della gestione e dei costi.
Considerato quale base normativa del ricorso all'accertamento induttivo o analitico-induttivo in presenza di inattendibilità delle scritture o antieconomicità della gestione.
Richiamato come ulteriore base normativa per l'accertamento induttivo in materia IVA in caso di antieconomicità non giustificata.
Massime di principio
- La motivazione è apparente e quindi nulla solo quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sull'iter logico seguito dal giudice.
- In materia tributaria, la contestazione di una gestione antieconomica o di una macroscopica sproporzione tra costi e ricavi può legittimare l'accertamento analitico-induttivo, anche quando l'Ufficio utilizzi gli elementi passivi indicati dal contribuente per ricostruire i ricavi effettivi.
- Quando l'Amministrazione finanziaria allega e contesta l'antieconomicità del comportamento del contribuente, l'onere di fornire spiegazioni e giustificazioni idonee grava sul contribuente; in difetto, l'accertamento induttivo è legittimo.
- La mera allegazione della congruità rispetto a parametri generali o studi di settore non è sufficiente, da sola, a neutralizzare un accertamento fondato su specifici indici di incongruenza e sull'esiguità dell'utile rispetto ai costi, se non accompagnata da una spiegazione convincente delle anomalie contestate.
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