Cassazione Civile, Ordinanza n. 12646/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una persona fisica un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2014, contestandogli redditi diversi pari a euro 324.977,00 ritenuti derivanti dall'esercizio di un'attività illecita svolta tramite la gestione di una società a responsabilità limitata di cui egli era legale rappresentante. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ritenendosi che la caduta dell'accertamento emesso nei confronti della società trascinasse con sé anche quello emesso verso la persona fisica. In appello l'Ufficio sosteneva che la società fosse una mera società schermo, costituita per realizzare illeciti fiscali e per l'esclusivo vantaggio economico del contribuente, e che quindi i redditi dovessero essere imputati al reale percettore in base a presunzioni gravi, precise e concordanti. Il contribuente resisteva chiedendo la conferma della decisione di merito. In cassazione l'Agenzia articolava due motivi: violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 37, commi 3 e 5, d.P.R. 600/1973, per avere la CTR escluso la prova del beneficio economico personale e addossato all'Ufficio un onere probatorio eccessivo; nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, per non avere spiegato il percorso logico seguito nel ritenere superata la presunzione fiscale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata solo graficamente presente ma intrinsecamente contraddittoria e quindi non idonea a rendere comprensibile l'iter logico della decisione. Ha rilevato l'incoerenza tra l'affermazione della natura fittizia della società schermo e il richiamo all'autonomia patrimoniale perfetta della società di capitali, osservando che, una volta accertata la società schermo costituita per l'esclusivo vantaggio del contribuente, occorreva trarne le conseguenze fiscali in ordine all'imputazione dei redditi al reale percettore, anche mediante presunzioni. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; l'Ufficio sosteneva che la CTR avesse richiesto una prova ulteriore e non dovuta circa il vantaggio economico personale
richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, utilizzabili per desumere il possesso effettivo di redditi per interposta persona
richiamato per sostenere la sufficienza di presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini dell'accertamento
art. 37, commi 3 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a base dell'accertamento di redditi fittiziamente attribuiti tramite interposta persona e dell'utilizzo di elementi indiziari a contenuto presuntivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria e sulla necessità di motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale dedotto per nullità della sentenza
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario fondato su società schermo o interposizione fittizia, l'Ufficio può assolvere l'onere probatorio mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza dover dimostrare un legame di necessità causale assoluta tra il fatto noto e il fatto ignoto.
- Quando sia accertata la natura meramente fittizia dell'entità societaria utilizzata per conseguire vantaggi fiscali, il giudice di merito deve trarne coerentemente le conseguenze in tema di imputazione dei redditi al reale percettore, senza arrestarsi in modo formalistico al principio dell'autonomia patrimoniale della società di capitali.
- È nulla o comunque cassabile la sentenza che, pur contenendo una motivazione solo apparente, presenti un'apparente esposizione argomentativa intrinsecamente contraddittoria tale da non consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel sindacato di legittimità sulla motivazione della decisione tributaria, la Corte può rilevare il contrasto interno tra le premesse fattuali accolte dal giudice di merito e le conclusioni giuridiche tratte, quando tale contrasto impedisca la comprensione della ratio decidendi.
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