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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12639/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un appalto edilizio in cui, a lavori ultimati, il committente ha contestato che l'impresa appaltatrice avesse contabilizzato e richiesto somme per opere non eseguite. Ha quindi convenuto in giudizio la società appaltatrice, i soci illimitatamente responsabili e il direttore dei lavori incaricato anche della contabilità. Il tribunale ha accolto la domanda principale, ritenendo dovute restituzioni per l'eccedenza percepita, e ha respinto la pretesa del direttore lavori al pagamento del residuo compenso. In appello, la corte territoriale ha ritenuto il direttore lavori responsabile in solido con l'appaltatore per l'indebito e ha solo parzialmente riconosciuto il suo compenso, rigettando invece la domanda di manleva verso l'assicurazione. Il ricorso per cassazione del direttore lavori ha dedotto: 1) omesso esame di fatto decisivo e sostanziale violazione del giudicato, sostenendo che la domanda dell'attore fosse rivolta solo contro gli appaltatori e che, non essendo stata impugnata la statuizione di condanna di questi ultimi, non potesse estendersi a lui un obbligo restitutorio diverso; 2) violazione dell'art. 1292 c.c., contestando la solidarietà tra appaltatore e direttore lavori per la diversità dei titoli e, soprattutto, dei contenuti delle rispettive obbligazioni (obbligazione di mezzi per il professionista e di risultato per l'appaltatore); 3) violazione dell'art. 1882 c.c. in relazione alla domanda di garanzia, sostenendo che la polizza dovesse coprire anche la responsabilità da tenuta della contabilità, o comunque che la clausola fosse ambigua e dovesse essere interpretata contro la compagnia assicuratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo infondate sia la doglianza sul giudicato sia quella sulla solidarietà. Ha affermato che il giudicato riguardava l'accertamento dell'alterazione della contabilità e dell'indebito, mentre la responsabilità concorrente del direttore lavori rispetto al medesimo fatto dannoso era stata ritualmente devoluta in appello. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'art. 2055 c.c., la solidarietà dipende dall'unicità del fatto dannoso e dalla sua imputabilità a più soggetti, anche se le condotte abbiano natura e titolo diversi, senza rilievo decisivo sulla distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato. È stato invece accolto il terzo motivo: la clausola di polizza che prevedeva copertura per danni patrimoniali cagionati in relazione ad attività di consulenza era ritenuta generica e ambigua, quindi da interpretare contro il predisponente ex art. 1370 c.c. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1292 c.c.

    La solidarietà passiva non è esclusa dalla diversità dei titoli o del contenuto delle obbligazioni, se le condotte concorrono a causare il medesimo danno.

  • art. 1370 c.c.

    La clausola predisposta unilateralmente e di significato ambiguo deve essere interpretata nel senso meno favorevole a chi l'ha predisposta.

  • art. 1882 c.c.

    Richiamato come norma definitoria del contratto di assicurazione, nel contesto della verifica della copertura assicurativa invocata dal professionista.

  • art. 2055 c.c.

    La responsabilità solidale sorge quando un unico fatto dannoso è imputabile a più persone, anche con condotte autonome e con titoli di responsabilità diversi.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato in via integrativa per la nozione di causalità materiale utilizzata nell'ambito dell'art. 2055 c.c.

Massime di principio

  • Ai fini della responsabilità solidale per fatto dannoso, non è necessario che i corresponsabili abbiano violato il medesimo precetto o abbiano tenuto condotte omogenee: è sufficiente che le rispettive condotte abbiano concorso causalmente alla produzione dello stesso evento dannoso.
  • La diversità tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato non esclude, di per sé, il concorso di responsabilità in forma solidale quando entrambe le condotte abbiano determinato il medesimo pregiudizio al creditore-danneggiato.
  • Il giudicato copre l'accertamento del fatto storico e del diritto definitivamente deciso, ma non impedisce di valorizzare, in sede di gravame, la concorrente responsabilità di un diverso convenuto rispetto al medesimo fatto dannoso, se la questione sia stata ritualmente devoluta.
  • Le clausole di polizza formulate in modo generico o equivoco devono essere interpretate contro il predisponente, specie quando non sia chiaro quali attività professionali siano effettivamente coperte dalla garanzia.
  • In tema di garanzia assicurativa professionale, l'estensione della copertura richiede una verifica puntuale del tenore della clausola: l'indicazione di categorie ampie come 'consulenza' può non essere sufficiente a escludere l'operatività della garanzia, se il testo non delimita con chiarezza le attività escluse.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoAssicurazioniImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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