Cassazione Civile, Ordinanza n. 12641/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso presentata da un soggetto che agiva quale liquidatore di una società già cancellata dal registro delle imprese, con richiesta di restituzione del 90% delle ritenute fiscali versate per alcuni anni d’imposta. L’Agenzia delle Entrate aveva opposto silenzio-rifiuto e il contribuente aveva impugnato tale comportamento davanti al giudice tributario. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento in appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato, in via preliminare, l’inammissibilità originaria del ricorso e dell’appello perché proposti da soggetto privo di legittimazione, essendo la società estinta prima dell’istanza e della notificazione del ricorso; in subordine, ha dedotto la mancata prova del superamento della soglia de minimis nel triennio di riferimento. Con il secondo motivo ha censurato la decisione per avere trattato come eccezione di decadenza un profilo che, secondo la ricorrente, non era stato dedotto nei termini applicativi corretti. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per asserita mancata pronuncia su alcune eccezioni e sull’originaria inammissibilità del giudizio introdotto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso nella sua parte preliminare, rilevando che la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della presentazione dell’istanza di rimborso e prima della notificazione del ricorso introduttivo. In applicazione del principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il ricorso introdotto da chi si spende come legale rappresentante o liquidatore di una società già estinta è inammissibile, perché la procura al difensore è giuridicamente inesistente per mancanza del mandante e manca anche un interesse concreto e attuale all’impugnazione. Accolta tale censura pregiudiziale, la Corte ha dichiarato assorbite le ulteriori censure del primo motivo e ha ritenuto assorbiti anche il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente. Le spese sono state poste a carico del resistente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 10 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente come parametro del difetto di legittimazione attiva nel processo tributario; la Corte, però, ha valorizzato soprattutto la cancellazione della società e la conseguente inesistenza della procura.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
invocato nel primo motivo in relazione al diritto al rimborso del 90% delle imposte; non è stato necessario esaminarne nel merito la portata perché il giudizio è stato definito per inammissibilità originaria.
art. 108 TFUE
richiamato nel primo motivo dall’Agenzia; non è stato oggetto di autonoma decisione, essendo assorbito dall’accoglimento della censura preliminare.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato con il secondo motivo sul tema della decadenza; la questione è rimasta assorbita.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato con il secondo motivo; la relativa censura è stata assorbita.
art. 112 c.p.c.
richiamato con il terzo motivo per asserita omessa pronuncia; la questione è stata assorbita.
art. 360 c.p.c.
richiamato quale norma sul vizio denunciabile in cassazione nei motivi proposti.
art. 380-bis c.p.c.
menzionato nel passaggio relativo alle memorie; non ha inciso sull’esito, ma è stato citato nel ragionamento della Corte.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- È inammissibile l’impugnazione proposta da un soggetto che agisca come rappresentante di una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese, poiché la procura speciale al difensore è giuridicamente inesistente in mancanza del mandante.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina la carenza di un interesse concreto e attuale all’impugnazione di atti impositivi notificati successivamente all’estinzione.
- Quando la censura preliminare sulla legittimazione e sull’esistenza della parte processuale è fondata, le ulteriori questioni dedotte nel ricorso restano assorbite.
- Se la nullità o l’inammissibilità originaria dell’azione è già desumibile dagli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.
- Le conseguenze economiche dell’attività processuale inammissibile seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte che ha resistito senza titolo processuale valido.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12639/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12644/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12646/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12649/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12650/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12652/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →