Cassazione Civile, Ordinanza n. 12644/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% di imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, proposta da una società con sede in un Comune interessato dal sisma del 13-16 dicembre 1990, invocando il beneficio fiscale previsto dall'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, la contribuente aveva ottenuto esito favorevole nei due gradi di merito; in cassazione la prima volta la sentenza di appello era stata cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva nuovamente accolto la domanda, ritenendo applicabile anche un limite de minimis di 500.000 euro derivante dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato. Con l'unico motivo del presente ricorso, l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 57, 58 e 63 d.lgs. n. 546/1992 e, comunque, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 e delle norme UE in tema di aiuti di Stato, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato alla fattispecie il limite de minimis previsto dal Regolamento UE n. 360/2012. La società resistiva con controricorso eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità per tardività del ricorso, poiché la sentenza di rinvio le era stata notificata in forma esecutiva il 21 giugno 2022 insieme all'atto di messa in mora, sicché alla data di notifica del ricorso per cassazione, 28 ottobre 2022, era già decorso il termine breve di sessanta giorni.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso. Ha ritenuto che la notifica, in data 21 giugno 2022, dell'atto di messa in mora ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 contenente e/o comunque accompagnato dalla copia autentica della sentenza della CTR in forma esecutiva, avesse determinato la legale conoscenza della decisione e fatto decorrere il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 28 ottobre 2022, il termine risultava spirato. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di lite; ha altresì precisato che non si applicava l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato come base del beneficio fiscale per i territori colpiti dal sisma del 1990, oggetto della domanda di rimborso.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dall'Agenzia a sostegno della censura di violazione processuale, ma la Corte non esamina il motivo nel merito per tardività dell'impugnazione.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dall'Agenzia a sostegno della censura di violazione processuale, ma non oggetto di esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dall'Agenzia nel motivo di ricorso; la Corte decide sulla sola preliminare tardività dell'impugnazione.
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La notifica dell'atto di messa in mora ai sensi di questa norma, con allegata la sentenza, è ritenuta idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
art. 2697 c.c.
Invocato dall'Agenzia nel motivo di ricorso; non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato dall'Agenzia nel motivo unitamente alla disciplina UE sugli aiuti di Stato; non esaminato nel merito.
art. 107 TFUE
Richiamato come parametro UE sugli aiuti di Stato, ma non scrutinato nel merito per la tardività dell'impugnazione.
art. 108 TFUE
Richiamato come parametro UE sugli aiuti di Stato, ma non scrutinato nel merito per la tardività dell'impugnazione.
Regolamento UE n. 1407/2013
Richiamato dall'Agenzia tra le norme UE sugli aiuti di Stato; non oggetto di decisione nel merito.
Regolamento (UE) n. 360/2012
Richiamato dal ricorrente perché la CTR avrebbe applicato il relativo limite de minimis; la Corte non affronta la questione per la declaratoria di inammissibilità.
Regolamento (UE) n. 717/2014
Richiamato dall'Agenzia nel motivo; non esaminato nel merito.
Decisione (UE) 2016/195
Richiamata dall'Agenzia nel motivo; non esaminata nel merito.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notifica della sentenza alla controparte; la Corte ritiene che nel caso concreto esso fosse già spirato.
art. 38, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla Corte come precedente in materia di notifica della sentenza nel giudizio tributario idonea a far decorrere il termine breve.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione nel caso di specie per la particolare posizione processuale dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica della sentenza in forma esecutiva, anche se effettuata con un atto diverso dall'impugnazione e per finalità esecutive o di messa in mora, può determinare la legale conoscenza del provvedimento e far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, non rileva la finalità soggettiva perseguita dal notificante: è sufficiente che il destinatario abbia ricevuto una notifica dalla quale risulti legalmente conoscibile la sentenza.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla precedente notifica della sentenza, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- Nel giudizio di legittimità, la questione preliminare sulla tempestività del ricorso assorbe ogni censura sostanziale o processuale proposta nel motivo di ricorso.
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