Cassazione Civile, Ordinanza n. 22127/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, in ragione del recente consolidamento non lineare della giurisprudenza di legittimità sulla materia.
Esito
Favorevole al ricorrente (trustee)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione relativo a imposta di donazione e alle imposte ipotecaria e catastale, emesso in relazione all'atto istitutivo di un trust immobiliare denominato "Beena Trust", con cui due disponenti avevano designato una società trustee e indicato come beneficiari i discendenti. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché l'atto era ritenuto neutro, in assenza di un effettivo trasferimento di beni; in appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione, sostenendo che la costituzione del trust integrasse già un vincolo di destinazione tassabile in misura proporzionale ai sensi dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006. La società trustee ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina istitutiva dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'art. 53 Cost., per avere la CTR tassato un atto privo di trasferimento di ricchezza; 2) violazione dell'art. 2645-ter c.c., per avere equiparato l'atto istitutivo del trust alla costituzione di un vincolo di destinazione; 3) violazione delle norme sull'imposta di registro, per avere applicato la tassazione proporzionale a un atto non oneroso e privo di contenuto patrimoniale autonomamente imponibile; 4) omessa pronuncia sulle imposte ipotecaria e catastale.
Norme richiamate
art. 2, commi 46-49, d.l. n. 262/2006
reintroduce l'imposta sulle successioni e donazioni anche per i trasferimenti gratuiti e per la costituzione di vincoli di destinazione, ma il presupposto impositivo richiede comunque un effettivo trasferimento di ricchezza non meramente strumentale.
conv. del d.l. n. 262/2006
legge di conversione della disciplina che reintroduce l'imposta e ne amplia l'ambito applicativo.
artt. 1, 2, 4, 10; tariffa allegata
richiamato come testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, nel testo vigente richiamato dalla norma istitutiva.
art. 53 Cost.
l'imposizione deve essere collegata a un effettivo indice di ricchezza e non può colpire atti privi di reale capacità contributiva.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'equiparazione tra trust e vincolo di destinazione; la Corte non lo sviluppa autonomamente perché assorbe il motivo.
art. 23 Cost.
invocato nel terzo motivo in relazione alla tassazione proporzionale; il motivo è assorbito.
richiamato nel terzo motivo sulla qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro; motivo assorbito.
artt. 9 e 11 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986
servono a distinguere tra tassazione proporzionale e tassazione in misura fissa degli atti non traslativi o privi di prestazioni patrimoniali autonome.
richiamato nel quarto motivo per lamentare omessa pronuncia sulle imposte ipotecaria e catastale; motivo assorbito.
richiamato nel quarto motivo in relazione alla motivazione della sentenza tributaria; motivo assorbito.
consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- Ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni e delle imposte indirette proporzionali sui trasferimenti, il presupposto impositivo richiede un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
- L'atto istitutivo di trust e l'atto di dotazione patrimoniale al trustee sono fiscalmente neutrali quando servono solo alla segregazione e all'attuazione dello scopo del trust, senza trasferimento definitivo al beneficiario.
- Nel trust, la costituzione del vincolo di destinazione non integra di per sé un autonomo presupposto d'imposta; l'imposizione si colloca, in linea generale, al momento dell'eventuale attribuzione finale dei beni o diritti al beneficiario.
- Il trustee non acquisisce un incremento patrimoniale sostanziale ma una titolarità formale e segregata, sicché la sola intestazione dei beni al trustee non esprime capacità contributiva.
- L'interpretazione delle norme tributarie deve essere conforme all'art. 53 Cost. e non può anticipare l'imposizione a fasi meramente programmatiche o preparatorie dell'operazione negoziale.
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