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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16832/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal rapporto di lavoro di un dipendente a tempo indeterminato di un ente regionale posto in liquidazione, il quale aveva risolto consensualmente il rapporto aderendo a una procedura di esodo incentivato prevista dalla normativa regionale calabrese. Il lavoratore ha chiesto che, nella base di calcolo dell'indennità supplementare di incentivazione all'esodo, fossero inclusi anche il rateo di tredicesima e la quattordicesima mensilità. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che, per la legge regionale applicabile, i criteri di quantificazione dovessero essere desunti dalle procedure individuate dalla Giunta regionale e che fosse onere del lavoratore dimostrare, tramite specifica documentazione, l'inclusione di tali voci; aveva inoltre ritenuto non sufficiente la circolare interna dell'ente prodotta in giudizio. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 6 L.R. Calabria n. 9/2007, dell'art. 111 Cost., degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente addossato a lui l'onere probatorio e non avesse valutato la documentazione prodotta, richiamando anche precedenti su una fattispecie analoga e invocando il legittimo affidamento sulla inclusione della tredicesima; con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente in ordine alla mancata compensazione delle spese di lite, in ragione del contrasto tra decisioni della stessa Corte d'appello su casi sovrapponibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e, per effetto della sua accoglienza, ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando correttamente la regola di riparto dell'onere della prova e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nella fattispecie, spettava all'ente dimostrare che l'indennità incentivante fosse stata determinata secondo le procedure individuate dalla Giunta regionale, non potendo gravare sul lavoratore la prova del contrario. Ha inoltre osservato che le dichiarazioni contenute nel contratto risolutivo non erano, per quanto emergente dagli atti richiamati, sufficienti a integrare una rinuncia consapevole a diritti determinati od obiettivamente determinabili.

Norme richiamate

  • art. 6 L.R. Calabria n. 9/2007

    La disposizione attribuisce gli incentivi per l'esodo anticipato e rinvia per la determinazione dei criteri di quantificazione alle procedure individuate dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali; in giudizio era necessario provare che tali procedure avessero incluso le voci retributive controverse.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge in sede di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per censurare l'asserita motivazione apparente della sentenza d'appello e per la dedotta violazione dell'obbligo di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato nel ricorso in relazione al requisito di motivazione della decisione.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Sono evocati per contestare l'interpretazione del contratto risolutivo e delle pattuizioni relative alla base di calcolo dell'indennità.

  • art. 2113 c.c.

    È richiamato come termine di riferimento per l'impugnazione di eventuali rinunce o transazioni contenute nella quietanza o nel contratto risolutivo.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È menzionato per il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • D.Lgs. n. 149 del 2022

    È richiamato solo per la modifica della disciplina del rito camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c.

  • L.R. Calabria n. 8 del 2005, art. 7

    È evocato come precedente normativo analogo, in cui la misura dell'indennità era ancorata espressamente alla retribuzione mensile lorda.

  • L.R. n. 15 del 2008, art. 44

    È richiamato quale norma di interpretazione autentica della L.R. n. 8 del 2005, poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

  • art. 17 CCNL dell'Autonoma area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali del 23 dicembre 1999

    È citato come fonte contrattuale derogata dalla disciplina regionale dell'esodo incentivato.

Massime di principio

  • Quando una norma di legge rinvia alla definizione dei criteri applicativi a procedure o atti dell'amministrazione, chi eccepisce la corretta liquidazione del trattamento deve provare che quelle procedure siano state effettivamente seguite e che abbiano definito i criteri rilevanti; non può essere addossato al creditore-lavoratore l'onere di dimostrare l'inadempimento dell'amministrazione oltre la deduzione del diritto azionato.
  • In tema di prova dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento, il creditore deve allegare il titolo del diritto e l'inesattezza della prestazione, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento o il fatto estintivo della pretesa.
  • Le dichiarazioni inserite in un contratto risolutivo o in una quietanza a saldo possono valere come rinuncia o transazione solo se risulta accertata la consapevolezza del lavoratore su diritti determinati o determinabili e il chiaro intento abdicativo; affermazioni generiche o clausole di stile non bastano di per sé a precludere la domanda giudiziale.
  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di motivazione apparente o di violazione delle regole di interpretazione del contratto è assorbita quando il primo motivo accolto impone la cassazione della decisione per erroneo riparto dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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