L.R. Calabria 9/2007
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge collegata alla manovra 2007 che istituisce fondi, razionalizza spese e disciplina numerosi interventi organizzativi, sanitari, lavoristici e finanziari in Calabria. Molte misure sono riferite all’esercizio 2007 o a scadenze specifiche (2008, 2009, 2014) e varie disposizioni risultano poi modificate o abrogate.
Provvedimento ordinamentale e finanziario collegato alla manovra 2007 della Regione Calabria
Provvedimento generale ordinamentale e finanziario della Regione Calabria
La legge detta misure di organizzazione amministrativa, riordino di enti e società regionali, contenimento della spesa e disciplina di interventi finanziari e settoriali per la Regione Calabria. Gran parte delle previsioni è legata al bilancio 2007, a programmi triennali specifici o a termini temporali puntuali, quindi molte disposizioni hanno efficacia solo per periodi circoscritti.
Fondo per lo sviluppo e indirizzo degli interventi
La Regione istituisce per il bilancio 2007 un Fondo destinato agli obiettivi di sviluppo ed equità sociale del documento di programmazione economico-finanziaria. Vi affluiscono il 60% delle maggiori entrate tributarie regionali non vincolate realizzate nel 2007 e le somme liberate dalla rinegoziazione dei mutui. La Giunta individua con deliberazione le tipologie di intervento e le quote da assegnare, privilegiando iniziative cofinanziabili; le deliberazioni sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente. Per interventi non già previsti dalla legislazione vigente serve una legge regionale.
Stazione unica appaltante e contratti pubblici
È istituita la Stazione unica appaltante (SUA) con sede a Catanzaro, con finalità di semplificazione, uniformità, trasparenza e convenienza degli appalti di lavori, opere, beni e servizi. La Giunta, entro 60 giorni, deve presentare al Consiglio una proposta di legge per disciplinarne composizione, funzioni, eventuale articolazione in sezioni specializzate, monitoraggio e osservatorio dei prezzi, nonché l’obbligo per amministrazione regionale, aziende sanitarie, aziende regionali ed enti strumentali di ricorrere alla SUA salvo eccezioni motivate. È vietato il rinnovo, anche tacito, dei contratti di fornitura di beni e servizi, salvo una specifica convenzione con l’Osservatorio per il turismo richiamata dalla legge.
Riordino di FINCALABRA S.p.A.
La Regione avvia il riassetto di FINCALABRA S.p.A. con acquisizione delle quote detenute da altri soci e ridefinizione del ruolo della società come strumento tecnico-operativo per le politiche di sviluppo socio-economico, a favore soprattutto delle PMI, dell’occupazione, dell’accesso al credito, dell’innovazione e dell’internazionalizzazione. Sono previsti supporto agli enti locali, convenzioni di servizio con la Regione e la possibilità di assumere partecipazioni finanziarie e strumentali strategiche in servizi di interesse generale, previa autorizzazione della Giunta. La disciplina degli organi societari prevede consiglio di amministrazione e collegio sindacale con componenti in parte nominati dalla Giunta e in parte dal Consiglio regionale. Le modifiche dell’oggetto sociale e della struttura societaria costituiscono giusta causa di recesso dai rapporti patrimoniali non coerenti.
Soppressione di AFOR, ARSSA e incentivi all’esodo
L’Azienda forestale regionale (AFOR) è soppressa e posta in liquidazione; successivamente, numerosi commi relativi al trasferimento di funzioni e personale risultano abrogati, ma la disciplina originaria prevedeva liquidazione, nomina di un commissario, trasferimento di personale e definizione della fase liquidatoria. Anche l’ARSSA è soppressa e posta in liquidazione con modalità analoghe; la legge prevede il trasferimento di patrimonio e personale legati al Polo Soprassuoli Boschivi all’ente che svolgerà le funzioni di forestazione. Ai dipendenti a tempo indeterminato degli enti soppressi e agli addetti idraulico-forestali dei Consorzi di bonifica sono riconosciuti incentivi per l’esodo anticipato, finanziati prioritariamente con le economie di gestione e le riduzioni di personale.
Riordino del sistema sanitario regionale
Le undici Aziende sanitarie sono accorpate in cinque Aziende sanitarie provinciali corrispondenti alle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, con subentro nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi. Gli organi delle aziende cessano alla data di entrata in vigore della legge e i nuovi organi sono nominati entro 30 giorni; gli atti aziendali restano efficaci per un massimo di sei mesi dall’insediamento dei nuovi organi. Per le ASL di Locri e Reggio Calabria l’attuazione era subordinata ad accordo con il Ministero dell’interno.
Contenimento della spesa sanitaria e programmazione
Nelle aziende del servizio sanitario regionale concorsi, assunzioni, trasferimenti, mobilità, comandi e altre forme di copertura dei posti richiedono preventiva autorizzazione regionale; gli atti adottati senza autorizzazione sono nulli e possono incidere sulla valutazione del direttore generale. L’autorizzazione è concessa in relazione ai livelli essenziali di assistenza e alla situazione economico-finanziaria, in sede di piani attuativi o programmi annuali; per esigenze assistenziali comprovate può intervenire il dirigente generale del dipartimento competente. Le disposizioni si estendono a consulenze esterne, progressioni verticali e incarichi dirigenziali di struttura complessa. La legge disciplina anche la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, organo consultivo di Giunta e Consiglio, con composizione rappresentativa di autonomie locali e aziende sanitarie.
Servizi psichiatrici e strutture sanitarie
I servizi psichiatrici di diagnosi e cura delle aziende ospedaliere sono trasferiti alle corrispondenti aziende sanitarie e ai dipartimenti di salute mentale, con passaggio del personale e delle quote di finanziamento. Sono inoltre attribuiti alle aziende sanitarie i posti letto di psichiatria previsti dal Piano regionale della salute. In materia di strutture sanitarie la legge proroga alcuni termini di adeguamento e autorizza la rifinalizzazione di strutture territoriali realizzate con fondi ex lege n. 67/1988 ma non ancora attivate. È altresì previsto uno stanziamento annuale di 500.000 euro, dal 2007, a favore del Centro Regionale di Neurogenetica, con obbligo di rendicontazione.
Lavoro precario, LSU-LPU e stabilizzazioni
La Regione prevede un piano di assunzione stabile per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità in servizio presso amministrazione regionale ed enti strumentali alla data del 19 gennaio 2007, con quota di riserva non inferiore al 50% nei concorsi e utilizzo delle liste di collocamento. È prevista una ricognizione di altre forme di precarietà e un piano di azione per la stabilizzazione. Per gli LSU-LPU sono disciplinati il piano di stabilizzazione, il finanziamento con il Fondo per l’occupazione e risorse regionali, l’utilizzo di risorse non spese e modifiche alla legge regionale n. 20/2003. La legge introduce anche un fondo per il sostegno all’inserimento lavorativo e la stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese calabresi, con regolamento attuativo della Giunta.
Cofinanziamenti comunitari e regimi di aiuto
Le risorse già stanziate nel bilancio regionale per finalità compatibili con programmi comunitari devono essere prioritariamente destinate al cofinanziamento regionale. La Giunta definisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, in particolare per PMI, formazione, ricerca e sviluppo e occupazione, in conformità alla normativa comunitaria e alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013. Le direttive di attuazione devono indicare finalità, beneficiari, settori, spese ammissibili, intensità di aiuto, criteri di valutazione, procedure e controlli; sono inoltre previste risorse POR, bilancio regionale, APQ e fondi presso intermediari finanziari.
Disposizioni finanziarie e contributi per investimenti
La legge contiene numerosi contributi poliennali e straordinari per comuni e altri soggetti, destinati a mutui per infrastrutture, risanamento ambientale, viabilità rurale, opere di culto, impianti sportivi e altri interventi localizzati. Molte misure sono riferite all’esercizio 2008 o al solo 2007, con specifiche durate massime dei mutui e obbligo di programmi attuativi approvati dalla Giunta, talvolta previo parere vincolante della commissione consiliare. Sono previsti anche contributi a enti e associazioni, tra cui AISM, associazioni culturali, fondazioni, società sportive, aeroporti, società regionali e cooperative sociali.
Beni immobili regionali e locazioni passive
La Regione istituisce inventari dei beni demaniali, patrimoniali immobiliari e mobiliari, imponendo aggiornamento costante e trasmissione di dati da parte dei dipartimenti e di altri soggetti che utilizzano beni regionali. È previsto che gli utilizzatori senza titolo possano chiedere la regolarizzazione entro 90 giorni. La Giunta deve inoltre definire un elenco di beni immobili non strumentali da alienare o gestire economicamente, con confluenza dei proventi in un fondo destinato esclusivamente a investimenti di pubblica utilità. Sul versante della spesa corrente, la Giunta deve predisporre un piano di razionalizzazione degli spazi e vieta stipula, proroga o rinnovo di locazioni passive senza previa verifica dell’indisponibilità di immobili regionali.
Entrate tariffarie, patto di stabilità e controlli di spesa
Per i crediti regionali derivanti dalla somministrazione di acqua per uso idropotabile è prevista una procedura di riscossione coattiva se il debito non viene estinto secondo i piani approvati. La legge introduce una verifica straordinaria degli impegni ai fini del rispetto del patto di stabilità 2007 e richiede, per gli impegni su capitoli finanziati con assegnazioni statali vincolate, una scheda sullo stato di attuazione dei programmi e sulla possibilità di acquisire le risorse.
Ulteriori disposizioni settoriali
La legge interviene anche su materia urbanistica e di rischio sismico, con norme di dettaglio per aree a rischio elevato e per il controllo delle opere. Modifica inoltre la normativa su comunità montane, assegnazione di alloggi, antimafia, beni culturali, consorzi, partecipazioni regionali e altre disposizioni settoriali. Sono presenti numerosi rinvii a regolamenti, atti di Giunta e piani successivi, spesso con termini per l’adozione.
Regime temporale e obsolescenza
Molte previsioni sono strettamente connesse all’esercizio finanziario 2007, a piani di attuazione successivi o a singole annualità già concluse. Diverse disposizioni risultano espressamente abrogate o sostituite da leggi regionali successive, specie quelle relative a AFOR, ARSSA, consulenze e varie misure finanziarie. Di conseguenza la legge, pur ancora rilevante come testo storico consolidato, è oggi in larga parte superata e applicabile solo per profili residuali o interpretativi specifici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 11 mag 2007L.R. Calabria 10/2007
- Legge · 11 mag 2007L.R. Calabria 11/2007
- Legge · 19 apr 2007L.R. Calabria 8/2007
- Legge · 16 apr 2007L.R. Calabria 7/2007
- Legge · 20 giu 2007L.R. Calabria 13/2007
- Legge · 20 giu 2007L.R. Calabria 12/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →