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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25510/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'associazione sportiva dilettantistica era stata sottoposta a verifica fiscale per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. Per l'anno 2009 l'Ufficio contestava: l'uso di assegni emessi dall'associazione a sé stessa e poi incassati in contanti per pagare atleti e collaboratori; l'irregolare tenuta dei libri associativi, privi di firme dei soci e di elementi sufficienti per identificare gli associati; la mancanza di documentazione contabile giustificativa dei costi sostenuti con i prelievi in contante. Da tali rilievi derivava la contestata decadenza dai benefici fiscali previsti per i sodalizi sportivi dilettantistici ex L. 398/1991, con recupero a tassazione. In cassazione la contribuente proponeva sette motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione asseritamente apparente o meramente riproduttiva di altre decisioni; 2) violazione delle norme sulla prova testimoniale e sulla prova del pagamento, sostenendo che le quietanze non potessero essere trattate come mere trasposizioni di prove testimoniali; 3) omesso esame del fatto che la documentazione sui compensi sarebbe stata nella disponibilità dell'Agenzia e verificabile con il mod. 770; 4) violazione delle norme sulla fede privilegiata e sull'attendibilità delle quietanze, che sarebbero state ingiustamente disconosciute; 5) e 6) violazione dell'art. 25, comma 5, L. 133/1999, perché la norma non contemplerebbe la decadenza per l'emissione di assegni intestati a sé stessi e successivo prelievo/incasso in contanti, ma solo per pagamenti in contanti superiori alla soglia; 7) omesso esame di fatti decisivi relativi alla congruità dei pagamenti agli atleti e collaboratori e alla pretesa non frazionabilità dei pagamenti sotto soglia. L'Agenzia resisteva con controricorso chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha escluso la nullità della sentenza impugnata, osservando che, pur contenendo passaggi non del tutto pertinenti, la motivazione esisteva ed era sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Quanto ai motivi sulla tracciabilità, la Corte ha affermato che l'art. 25, comma 5, L. 133/1999 è formulato in modo ampio e mira a garantire la tracciabilità dei pagamenti; il pagamento mediante assegni emessi verso sé stessi, successivamente incassati in contanti e utilizzati per pagare terzi, realizza un'operazione idonea a far fuoriuscire il denaro dal circuito bancario e a impedirne la tracciabilità. Ha inoltre precisato che la decadenza dal regime agevolativo non ha natura sanzionatoria, ma comporta il semplice riespandersi del regime ordinario, sicché non opera come norma penale o sanzionatoria più favorevole. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserita carenza assoluta di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o questa sia meramente apparente, in termini tali da impedire il controllo della ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità delle regole sulla prova testimoniale anche alla prova del pagamento.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'ammissibilità della prova testimoniale oltre la soglia prevista.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quale norma sull'onere della prova, ma la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al libero convincimento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle doglianze sulla prova nel processo tributario.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato per sostenere l'efficacia probatoria delle quietanze sottoscritte.

  • art. 1199 c.c.

    Richiamato in relazione alle quietanze di pagamento e alla loro idoneità probatoria.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori in rapporto al loro interesse.

  • art. 25, comma 5, L. 133/1999

    La norma, letta in funzione della finalità di tracciabilità dei pagamenti, colpisce ogni condotta diretta a impedire controlli efficaci; l'emissione di assegni verso sé stessi con successivo incasso in contanti e pagamento a terzi è incompatibile con tale finalità e determina la decadenza dal regime agevolativo.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare manca in capo alla parte integralmente vittoriosa, salvo che da una motivazione sfavorevole derivi un concreto pregiudizio o un implicito giudicato contrario al suo interesse.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997

    La Corte esclude che la decadenza dall'agevolazione abbia natura di sanzione, anche impropria, tale da rendere applicabile retroattivamente una disciplina più favorevole.

  • art. 54 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012

    La riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. riduce il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale al solo 'minimo costituzionale'.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione della riforma del vizio di motivazione in senso restrittivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia priva, in concreto, del minimo costituzionale di motivazione; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica, parziale o non condivisa dalla parte.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove: se la doglianza investe la ricostruzione del fatto storico e la credibilità degli elementi istruttori, il vizio è, al più, motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
  • Nel giudizio di cassazione il libero convincimento del giudice di merito nella valutazione delle prove non è sindacabile, salvo che si denunci un'anomalia motivazionale riconducibile alla mancanza assoluta, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile o all'incomprensibilità della decisione.
  • Le norme agevolative che subordinano un beneficio alla tracciabilità dei pagamenti vanno interpretate in funzione della loro finalità antielusiva e di controllo: sono incompatibili con operazioni che, pur formalmente compiute con strumenti bancari, siano poi neutralizzate da successivo incasso in contanti e da pagamenti non tracciabili.
  • La decadenza da un regime fiscale agevolato per inosservanza di un requisito di tracciabilità non ha natura sanzionatoria, ma comporta il semplice venir meno del presupposto dell'agevolazione e il riespandersi del regime ordinario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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