Cassazione Civile, Ordinanza n. 25510/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica era stata sottoposta a verifica fiscale per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. Per l'anno 2009 l'Ufficio contestava: l'uso di assegni emessi dall'associazione a sé stessa e poi incassati in contanti per pagare atleti e collaboratori; l'irregolare tenuta dei libri associativi, privi di firme dei soci e di elementi sufficienti per identificare gli associati; la mancanza di documentazione contabile giustificativa dei costi sostenuti con i prelievi in contante. Da tali rilievi derivava la contestata decadenza dai benefici fiscali previsti per i sodalizi sportivi dilettantistici ex L. 398/1991, con recupero a tassazione. In cassazione la contribuente proponeva sette motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione asseritamente apparente o meramente riproduttiva di altre decisioni; 2) violazione delle norme sulla prova testimoniale e sulla prova del pagamento, sostenendo che le quietanze non potessero essere trattate come mere trasposizioni di prove testimoniali; 3) omesso esame del fatto che la documentazione sui compensi sarebbe stata nella disponibilità dell'Agenzia e verificabile con il mod. 770; 4) violazione delle norme sulla fede privilegiata e sull'attendibilità delle quietanze, che sarebbero state ingiustamente disconosciute; 5) e 6) violazione dell'art. 25, comma 5, L. 133/1999, perché la norma non contemplerebbe la decadenza per l'emissione di assegni intestati a sé stessi e successivo prelievo/incasso in contanti, ma solo per pagamenti in contanti superiori alla soglia; 7) omesso esame di fatti decisivi relativi alla congruità dei pagamenti agli atleti e collaboratori e alla pretesa non frazionabilità dei pagamenti sotto soglia. L'Agenzia resisteva con controricorso chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha escluso la nullità della sentenza impugnata, osservando che, pur contenendo passaggi non del tutto pertinenti, la motivazione esisteva ed era sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Quanto ai motivi sulla tracciabilità, la Corte ha affermato che l'art. 25, comma 5, L. 133/1999 è formulato in modo ampio e mira a garantire la tracciabilità dei pagamenti; il pagamento mediante assegni emessi verso sé stessi, successivamente incassati in contanti e utilizzati per pagare terzi, realizza un'operazione idonea a far fuoriuscire il denaro dal circuito bancario e a impedirne la tracciabilità. Ha inoltre precisato che la decadenza dal regime agevolativo non ha natura sanzionatoria, ma comporta il semplice riespandersi del regime ordinario, sicché non opera come norma penale o sanzionatoria più favorevole. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserita carenza assoluta di motivazione.
La sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o questa sia meramente apparente, in termini tali da impedire il controllo della ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità delle regole sulla prova testimoniale anche alla prova del pagamento.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'ammissibilità della prova testimoniale oltre la soglia prevista.
Richiamato quale norma sull'onere della prova, ma la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in richiesta di rivalutazione del merito.
La valutazione delle prove è rimessa al libero convincimento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle doglianze sulla prova nel processo tributario.
Richiamato per sostenere l'efficacia probatoria delle quietanze sottoscritte.
Richiamato in relazione alle quietanze di pagamento e alla loro idoneità probatoria.
Richiamato per contestare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori in rapporto al loro interesse.
La norma, letta in funzione della finalità di tracciabilità dei pagamenti, colpisce ogni condotta diretta a impedire controlli efficaci; l'emissione di assegni verso sé stessi con successivo incasso in contanti e pagamento a terzi è incompatibile con tale finalità e determina la decadenza dal regime agevolativo.
L'interesse ad impugnare manca in capo alla parte integralmente vittoriosa, salvo che da una motivazione sfavorevole derivi un concreto pregiudizio o un implicito giudicato contrario al suo interesse.
art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997
La Corte esclude che la decadenza dall'agevolazione abbia natura di sanzione, anche impropria, tale da rendere applicabile retroattivamente una disciplina più favorevole.
art. 54 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012
La riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. riduce il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale al solo 'minimo costituzionale'.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione della riforma del vizio di motivazione in senso restrittivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia priva, in concreto, del minimo costituzionale di motivazione; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica, parziale o non condivisa dalla parte.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove: se la doglianza investe la ricostruzione del fatto storico e la credibilità degli elementi istruttori, il vizio è, al più, motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione il libero convincimento del giudice di merito nella valutazione delle prove non è sindacabile, salvo che si denunci un'anomalia motivazionale riconducibile alla mancanza assoluta, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile o all'incomprensibilità della decisione.
- Le norme agevolative che subordinano un beneficio alla tracciabilità dei pagamenti vanno interpretate in funzione della loro finalità antielusiva e di controllo: sono incompatibili con operazioni che, pur formalmente compiute con strumenti bancari, siano poi neutralizzate da successivo incasso in contanti e da pagamenti non tracciabili.
- La decadenza da un regime fiscale agevolato per inosservanza di un requisito di tracciabilità non ha natura sanzionatoria, ma comporta il semplice venir meno del presupposto dell'agevolazione e il riespandersi del regime ordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25467/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25469/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25475/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25478/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25479/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25484/2025 del 17/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →