Cassazione Civile, Sentenza n. 21262/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per i periodi 2008-2012: l'Ufficio contestava maggiori ricavi con modalità induttiva e indagini finanziarie (art. 32 DPR 600/1973) e, in applicazione del regime opzionale di "piccola trasparenza" (art. 116 TUIR), imputava redditi di partecipazione ai soci. I contribuenti deducevano l'assenza del requisito dell'opzione per trasparenza da parte dei soci (mancato invio della comunicazione richiesta) e contestavano la rilevanza tributaria delle movimentazioni finanziarie; in via procedurale si sollevava la nullità per mancata instaurazione del contraddittorio con l'altro socio (litisconsorzio necessario).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di appello per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del socio pretermesso (Converti Antonio) e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, per il ripristino del contraddittorio e la prosecuzione del procedimento. La Corte ha altresì rigettato l'eccezione di tardività del ricorso ritenendo cumulabili le sospensioni (art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 e la sospensione Covid), con conseguente tempestività della impugnazione; le ulteriori questioni di merito sono assorbite dalla statuizione sulla nullità.
Norme richiamate
Disciplina la "piccola trasparenza": le SRL a ristretta base societaria possono optare per imputare il reddito direttamente ai soci previa comunicazione di tutti i soci; l'opzione comporta che, in caso di rettifica, il reddito sia automaticamente imputato ai soci e determina il litisconsorzio necessario.
art. 32 DPR 29 settembre 1973, n. 600 (n.7) - indagini finanziarie
Consente all'Ufficio di utilizzare le indagini finanziarie per ricostruire i redditi ai fini induttivi; è stato richiamato come base per la contestazione dei maggiori ricavi.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sulle parti e sul contraddittorio nei giudizi tributari; richiamata in relazione alla necessità di litisconsorzio quando il reddito societario è imputato ai soci (obbligo di partecipazione di tutti i soggetti interessati).
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Prevede una sospensione ("termine mobile") dei termini di impugnazione per determinati provvedimenti; qui rilevante per la determinazione della tempestività del ricorso.
art. 83 comma 2, d.l. 17/03/2020 n. 18 (sospensione Covid-19)
Ha previsto la sospensione dei termini processuali per il periodo Covid-19; la Corte ha ritenuto che tale sospensione si cumulasse con quella prevista dal d.l. n.119/2018, incidendo sulla decorrenza del termine di impugnazione.
Richiamato rispetto al calcolo del termine di impugnazione (termine terminale di riferimento per il conteggio della sospensione).
artt. 112, 132, 360 cod. proc. civ.; art. 36 d.lgs. 546/1992
Articoli processuali evocati nei motivi di ricorso: 112 (principio dispositivo e corrispondenza tra chiesto e pronunciato), 132 (contenuto e motivazione della sentenza), 360 (sindacato in Cassazione sui vizi di motivazione e violazione di norme di procedura); art. 36 d.lgs. 546/1992 utilizzato a supporto di censure procedurali.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di "piccola trasparenza" (art. 116 TUIR) l'attribuzione del reddito societario ai soci rende necessario il contraddittorio di tutti i soci interessati: l'assenza anche di un solo socio necessario in un grado di giudizio può determinare la nullità dell'intero provvedimento impugnato.
- La partecipazione volontaria di un socio in primo grado non sostituisce la necessità di un'effettiva instaurazione del contraddittorio anche in grado di appello: l'assenza del litisconsorte in appello può essere rilevata d'ufficio e comporta annullamento e rinvio.
- La prova dell'opzione per la trasparenza grava sui soggetti che la invocano: è fondamentale documentare la comunicazione prevista (e la partecipazione di tutti i soci) per evitare contestazioni sull'applicabilità del regime.
- Le questioni procedurali preclusive (come la violazione del litisconsorzio) assorbono l'esame delle censure di merito: i giudici di legittimità possono pronunciarsi soltanto sulla regolarità del contraddittorio prima di esaminare il merito fiscale.
- Le sospensioni normative dei termini processuali (es. d.l. n.119/2018 e sospensione Covid) possono cumularsi ai fini della determinazione della tempestività degli atti di impugnazione; occorre calcolare attentamente i periodi sospensivi.
- Se manca il contraddittorio con i litisconsorti necessari, la parte interessata deve chiedere il ripristino del contraddittorio o sollevare la nullità: la Corte rinvia la causa per integrare il contraddittorio e regolare le spese.
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