Cassazione Civile, Sentenza n. 21254/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato in parte la decisione di primo grado: in primo grado era stata rigettata la domanda attorea della Visocchi e accolta la domanda riconvenzionale di Giorgio Tonolini che lamentava l'installazione, nell'appartamento attiguo, di una tubazione di scarico che costituiva una servitù illegittima e chiedeva risarcimento. La Corte d'Appello aveva ritenuto invece che, sulla base di una presunzione di consenso del precedente proprietario e della valutazione della CTU, non poteva riconoscersi il risarcimento al Tonolini. I ricorrenti lamentavano (i) che la costituzione di una servitù negoziale richiede forma scritta ad substantiam e quindi non poteva fondarsi su mere presunzioni, (ii) carenze e viziosità della motivazione della Corte d'Appello sull'esistenza della servitù e sull'eventuale consenso, (iii) errori nell'apprezzamento probatorio e omissioni sul tema dell'usucapione (decorso del termine ventennale), e (iv) profili processuali relativi alla legittimazione (rinuncia all'eredità di Ferrante).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Maura Ferrante (perché ha rinunciato all'eredità e non ha partecipato al giudizio di appello) e ha accolto i motivi principali indicati nei ricorsi (in particolare i terzo e quarto motivi di entrambi i ricorsi, oltre al quinto di Sabrina Tonolini e al settimo di Andrea Tonolini), rilevando carenza di motivazione da parte della Corte d'Appello sulla decisione di riforma in relazione alla presunta esistenza del consenso e alla qualificazione della tubazione come servitù opponibile. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame anche sulle spese del giudizio di merito; ha inoltre condannato Maura Ferrante alle spese del giudizio di legittimità (liquidate in favore della controricorrente) e rilevato l'eventuale obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato. In sintesi: accoglimento parziale dei ricorsi dei rappresentanti degli eredi (con riforma della pronuncia impugnata e rinvio), inammissibilità del ricorso di Ferrante per rinuncia all'eredità, rimessione per nuovo giudizio sul merito.
Norme richiamate
art. 1350 c.c., n. 4
Richiamata in relazione alla forma ad substantiam: la costituzione convenzionale di una servitù prediale richiede un atto scritto idoneo da cui emerga inequivocabilmente la volontà delle parti.
art. 2729 c.c.
Citato nei motivi inerenti alla prova della costituzione ed opponibilità dei diritti reali: richiede attenzione alla prova documentale e alla pubblicità immobiliare negli accertamenti tra privati.
art. 2644 e art. 2645 c.c.
Richiamati in tema di trascrizione e pubblicità degli atti immobiliari: le trascrizioni e iscrizioni possono rilevare ai fini dell'opponibilità e della pubblicità legale dei diritti reali.
art. 195 c.p.c. (prima della modifica)
Richiamato con riferimento alla disciplina della CTU: la sentenza osserva che il giudizio di primo grado si svolse prima della modifica introdotta dalla legge n.69/2009 e pertanto leProcedure peritali precedenti erano conformi alla normativa allora vigente.
Legge 18-9-2009, n.69
Modificò l'art.195 c.p.c. introducendo termini per il deposito di osservazioni sulle relazioni peritali; non applicabile retroattivamente al procedimento iniziato prima della modifica.
Legge Regionale n.15/2008, art.16
Riferita dai ricorrenti in relazione a prescrizioni urbanistiche; la Corte chiarisce che le autorizzazioni amministrative/paesaggistiche rilevano nel rapporto pubblico ma non sostituiscono o sostanziano automaticamente i diritti tra privati nel diritto civile.
art. 13 D.P.R. n.115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte di Ferrante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ordinanza Sez. 2 n.10169/2018 (giurisprudenza)
Richiamata come principio di diritto: per costituire una servitù convenzionale non è necessaria una formula solenne, ma è indispensabile un atto scritto dal quale risulti inequivocabilmente la volontà di costituire il vantaggio sul fondo altrui.
Massime di principio
- La costituzione contrattuale di una servitù prediale richiede forma scritta ad substantiam: non è sufficiente una mera presunzione di consenso per fondare una servitù negoziale opponibile ai successori.
- La presunzione di consenso del precedente proprietario può essere valutata in sede di merito, ma la decisione che si fonda su tale presunzione deve essere adeguatamente motivata; altrimenti è soggetta a cassazione per carenza logica o motivazionale.
- L'usucapione di una servitù richiede il decorso del termine ventennale; in assenza di tale periodo non può essere riconosciuta la servitù per usucapione.
- Le autorizzazioni amministrative (permesso di costruire, compatibilità paesaggistica ecc.) hanno rilievo primariamente nel rapporto tra privato e pubblica amministrazione; la loro mancanza non sempre incide direttamente sui rapporti civilistici tra privati se, ad esempio, l'opera corrisponde a una preesistenza accertata.
- Le consulenze tecniche d'ufficio (CTU) svolgono ruolo decisivo nella cognizione dei fatti tecnici; vizi procedurali o omissioni devono essere valutati alla luce della normativa vigente al tempo delle operazioni peritali.
- La rinuncia all'eredità priva il soggetto della legittimazione ad agire nei giudizi relativi ai diritti successori: un ricorso proposto da chi ha rinunciato è inammissibile.
- Quando la Corte d'Appello riforma una decisione di primo grado su basi fattuali, deve fornire motivazione chiara e congrua sulle ragioni della diversa valutazione delle prove; altrimenti la decisione può essere cassata e la causa rimessa per nuovo esame.
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