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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21254/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato in parte la decisione di primo grado: in primo grado era stata rigettata la domanda attorea della Visocchi e accolta la domanda riconvenzionale di Giorgio Tonolini che lamentava l'installazione, nell'appartamento attiguo, di una tubazione di scarico che costituiva una servitù illegittima e chiedeva risarcimento. La Corte d'Appello aveva ritenuto invece che, sulla base di una presunzione di consenso del precedente proprietario e della valutazione della CTU, non poteva riconoscersi il risarcimento al Tonolini. I ricorrenti lamentavano (i) che la costituzione di una servitù negoziale richiede forma scritta ad substantiam e quindi non poteva fondarsi su mere presunzioni, (ii) carenze e viziosità della motivazione della Corte d'Appello sull'esistenza della servitù e sull'eventuale consenso, (iii) errori nell'apprezzamento probatorio e omissioni sul tema dell'usucapione (decorso del termine ventennale), e (iv) profili processuali relativi alla legittimazione (rinuncia all'eredità di Ferrante).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Maura Ferrante (perché ha rinunciato all'eredità e non ha partecipato al giudizio di appello) e ha accolto i motivi principali indicati nei ricorsi (in particolare i terzo e quarto motivi di entrambi i ricorsi, oltre al quinto di Sabrina Tonolini e al settimo di Andrea Tonolini), rilevando carenza di motivazione da parte della Corte d'Appello sulla decisione di riforma in relazione alla presunta esistenza del consenso e alla qualificazione della tubazione come servitù opponibile. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame anche sulle spese del giudizio di merito; ha inoltre condannato Maura Ferrante alle spese del giudizio di legittimità (liquidate in favore della controricorrente) e rilevato l'eventuale obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato. In sintesi: accoglimento parziale dei ricorsi dei rappresentanti degli eredi (con riforma della pronuncia impugnata e rinvio), inammissibilità del ricorso di Ferrante per rinuncia all'eredità, rimessione per nuovo giudizio sul merito.

Norme richiamate

  • art. 1350 c.c., n. 4

    Richiamata in relazione alla forma ad substantiam: la costituzione convenzionale di una servitù prediale richiede un atto scritto idoneo da cui emerga inequivocabilmente la volontà delle parti.

  • art. 2729 c.c.

    Citato nei motivi inerenti alla prova della costituzione ed opponibilità dei diritti reali: richiede attenzione alla prova documentale e alla pubblicità immobiliare negli accertamenti tra privati.

  • art. 2644 e art. 2645 c.c.

    Richiamati in tema di trascrizione e pubblicità degli atti immobiliari: le trascrizioni e iscrizioni possono rilevare ai fini dell'opponibilità e della pubblicità legale dei diritti reali.

  • art. 195 c.p.c. (prima della modifica)

    Richiamato con riferimento alla disciplina della CTU: la sentenza osserva che il giudizio di primo grado si svolse prima della modifica introdotta dalla legge n.69/2009 e pertanto leProcedure peritali precedenti erano conformi alla normativa allora vigente.

  • Legge 18-9-2009, n.69

    Modificò l'art.195 c.p.c. introducendo termini per il deposito di osservazioni sulle relazioni peritali; non applicabile retroattivamente al procedimento iniziato prima della modifica.

  • Legge Regionale n.15/2008, art.16

    Riferita dai ricorrenti in relazione a prescrizioni urbanistiche; la Corte chiarisce che le autorizzazioni amministrative/paesaggistiche rilevano nel rapporto pubblico ma non sostituiscono o sostanziano automaticamente i diritti tra privati nel diritto civile.

  • art. 13 D.P.R. n.115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte di Ferrante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Ordinanza Sez. 2 n.10169/2018 (giurisprudenza)

    Richiamata come principio di diritto: per costituire una servitù convenzionale non è necessaria una formula solenne, ma è indispensabile un atto scritto dal quale risulti inequivocabilmente la volontà di costituire il vantaggio sul fondo altrui.

Massime di principio

  • La costituzione contrattuale di una servitù prediale richiede forma scritta ad substantiam: non è sufficiente una mera presunzione di consenso per fondare una servitù negoziale opponibile ai successori.
  • La presunzione di consenso del precedente proprietario può essere valutata in sede di merito, ma la decisione che si fonda su tale presunzione deve essere adeguatamente motivata; altrimenti è soggetta a cassazione per carenza logica o motivazionale.
  • L'usucapione di una servitù richiede il decorso del termine ventennale; in assenza di tale periodo non può essere riconosciuta la servitù per usucapione.
  • Le autorizzazioni amministrative (permesso di costruire, compatibilità paesaggistica ecc.) hanno rilievo primariamente nel rapporto tra privato e pubblica amministrazione; la loro mancanza non sempre incide direttamente sui rapporti civilistici tra privati se, ad esempio, l'opera corrisponde a una preesistenza accertata.
  • Le consulenze tecniche d'ufficio (CTU) svolgono ruolo decisivo nella cognizione dei fatti tecnici; vizi procedurali o omissioni devono essere valutati alla luce della normativa vigente al tempo delle operazioni peritali.
  • La rinuncia all'eredità priva il soggetto della legittimazione ad agire nei giudizi relativi ai diritti successori: un ricorso proposto da chi ha rinunciato è inammissibile.
  • Quando la Corte d'Appello riforma una decisione di primo grado su basi fattuali, deve fornire motivazione chiara e congrua sulle ragioni della diversa valutazione delle prove; altrimenti la decisione può essere cassata e la causa rimessa per nuovo esame.

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