Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21226/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguardava un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito del mancato pagamento di una cartella esattoriale, a sua volta collegata a un avviso di liquidazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso della società ritenendo opponibile alla stessa, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., il giudicato favorevole ottenuto da una condebitrice solidale (Cristina Doina Ciutan) che aveva visto annullata una cartella emessa nei suoi confronti. L'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che il giudicato della condebitrice riguardava una cartella formalmente diversa e che l'avviso di liquidazione prodromico non era stato annullato (era ancora sub iudice), per cui non poteva estendersi automaticamente l'effetto del giudicato alla società.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il giudicato favorevole alla condebitrice non potesse essere esteso tout court alla società: le cartelle impugnate erano formalmente diverse e la sentenza favorevole alla condebitrice non aveva annullato l'avviso di liquidazione, che risultava ancora pendente in altro giudizio. Pertanto la Corte ha cassato la sentenza della Commissione regionale e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per riesame dell'appello e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1306 cod. civ.

    Perché il giudicato favorevole ottenuto da un condebitore solidale sia opponibile agli altri condebitori occorre che la sentenza sia passata in giudicato, che non vi sia già un giudicato tra il medesimo condebitore e il creditore e, soprattutto, che la decisione non sia fondata su ragioni personali del condebitore cui è stata emessa; inoltre deve riguardare l'identico rapporto/atto tributario o le stesse ragioni di fatto e diritto

  • art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma richiamata quale motivo di cassazione per violazione di legge: la Corte ha valutato la corretta applicazione delle regole di opposizione del giudicato e l'erronea estensione degli effetti di una sentenza inter partes a soggetti non coinvolti quando mancano i requisiti di cui all'art. 1306

Massime di principio

  • Un giudicato favorevole a un condebitore può essere invocato dagli altri condebitori solo se la decisione è definitiva, non fondata su ragioni personali e riguarda l'identico atto o le stesse ragioni di diritto/fatto.
  • La mera solidarietà passiva non comporta automaticamente estensione degli effetti di una sentenza favorevole a un coobbligato quando le cartelle esattoriali sono formalmente diverse: occorre verificare l'identità sostanziale degli atti impugnati.
  • Se l'annullamento riguarda solo una cartella e l'avviso di liquidazione sottostante è ancora oggetto di giudizio, non si può ritenere esteso l'effetto liberatorio agli altri condebitori.
  • Spetta a chi invoca l'estensione del giudicato dimostrare che le ragioni di fatto e di diritto sono coincidenti tra i procedimenti e che la decisione non è personale al condebitore.
  • In presenza di dubbi sulla identità degli atti o sulla personalità delle ragioni, il giudice di merito deve compiere verifiche fattuali; la Corte di cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame se la valutazione è carente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.