Sentenza del 20/09/2019 n. 1692 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - frode carosello - estraneità - prova - diligenza esigibile - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010, contestando il recupero di detrazioni IVA, costi deducibili ai fini IRES e IRAP e le sanzioni. L’Ufficio aveva ritenuto utilizzate fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, nell’ambito di una frode carosello con i fornitori S.G.I. s.r.l. e P. s.r.l., nonché una fattura oggettivamente inesistente emessa da A.S. s.r.l. per una sponsorizzazione. La società sosteneva la propria estraneità alla frode, richiamando la regolarità formale delle fatture, i pagamenti tracciati, la consegna delle merci e la documentazione contabile, oltre a eccepire vizi di motivazione, istruttoria e contraddittorio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la legittimità degli accertamenti e il recupero delle imposte. Ha ritenuto assolto dall’Agenzia l’onere di dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, sia l’inesistenza soggettiva o oggettiva delle operazioni sia la consapevolezza, o quanto meno la conoscibilità, della frode da parte della società. Sono stati valorizzati, tra gli altri elementi, la doppia tenuta dei registri IVA senza contabilità separata formalmente adottata, l’assenza o mancata esibizione dei documenti di trasporto, l’anomalia dei fornitori e dei prezzi e l’incongruità della sponsorizzazione. Le eccezioni relative alla delega di firma, alla motivazione degli atti e al contraddittorio sono state rigettate. L’appello è stato accolto solo sulla misura delle sanzioni: il giudice ha applicato l’art. 7, comma 4, del d.lgs. 472/1997, ritenendo sproporzionate quelle irrogate per il 2009. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento. La Commissione ha ritenuto sufficiente che il firmatario appartenesse alla carriera direttiva e disponesse dei poteri funzionali, dichiarando inoltre inammissibile la contestazione tardiva della delega.
Il diritto alla detrazione IVA presuppone un’operazione effettiva e non fraudolenta. La regolarità formale delle fatture e dei pagamenti non è sufficiente quando esistono elementi oggettivi che dimostrano la partecipazione consapevole o colpevolmente inconsapevole a una frode.
Riguardano i poteri e le modalità di rettifica IVA. L’accertamento può fondarsi su elementi presuntivi purché idonei, specifici e concordanti.
In materia di deducibilità dei costi, il contribuente deve dimostrare l’effettività, l’inerenza e la documentazione dell’operazione; la sola contabilizzazione non prova che il costo sia reale.
Artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972
Consentono all’Amministrazione di richiedere documenti e informazioni nell’ambito dell’attività istruttoria. Nel caso concreto, questionari e convocazione della società sono stati ritenuti sufficienti a garantire il contraddittorio.
Le specifiche garanzie previste per le verifiche con accesso presso la sede del contribuente non operano integralmente nelle indagini cosiddette “a tavolino”. Per l’IVA armonizzata resta comunque rilevante il contraddittorio, purché il contribuente indichi concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere.
Art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997
Consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo quando ricorrono circostanze eccezionali che rendono manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione. La norma è stata applicata anche a sanzioni proporzionali.
Prevede la sanzione per violazioni relative alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni IVA. La Commissione non ha escluso l’applicabilità della sanzione, ma ne ha rideterminato la misura per sproporzione.
Regola la rifusione delle spese processuali. Nel caso concreto le spese sono state compensate in ragione anche della giurisprudenza non univoca.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello l’Amministrazione deve provare gli elementi della frode e fornire indizi oggettivi dai quali risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza esigibile, di partecipare a un’evasione.
- Il contribuente non si libera dimostrando soltanto l’esistenza della fattura, il pagamento tracciato o la consegna della merce: deve documentare una verifica concreta e ragionevole dell’affidabilità del fornitore e della reale dinamica commerciale.
- Elementi anomali come fornitori estranei alla prassi aziendale, prezzi incoerenti, assenza di documenti di trasporto, registri contabili non giustificati e operazioni economicamente irrazionali possono costituire presunzioni sufficienti della conoscibilità della frode.
- La tenuta di registri IVA plurimi, se non supportata da un’opzione o da una contabilità separata formalmente adottata, può essere valutata come indice di irregolarità e ostacolare la prova della buona fede.
- Per le operazioni oggettivamente inesistenti la fattura e la contabilità non sono prove decisive: il contribuente deve dimostrare con elementi sostanziali che la prestazione o la cessione è stata realmente eseguita.
- Nei controlli a tavolino non si applicano automaticamente tutte le garanzie previste per gli accessi presso la sede; tuttavia, per l’IVA, l’eventuale violazione del contraddittorio deve essere concreta e il contribuente deve indicare quali difese avrebbe potuto esercitare.
- Anche quando l’accertamento e il recupero d’imposta sono confermati, le sanzioni possono essere ridotte se risultano manifestamente sproporzionate rispetto al tributo, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. 472/1997.
- L’archiviazione o l’assoluzione in sede penale non determina automaticamente l’annullamento dell’accertamento tributario, perché nel processo tributario possono essere utilizzate presunzioni e valgono regole probatorie diverse.
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