Sentenza del 20/09/2019 n. 574 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro gli atti di definizione emessi ai fini IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 2003 e 2004, ritenendoli non autonomamente impugnabili. In appello ha sostenuto, in via preliminare, che tali atti fossero impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e, nel merito, che l'Ufficio avesse determinato maggiori imponibili, imposte e sanzioni in misura superiore a quella risultante dal controllo della Guardia di Finanza, omettendo di considerare componenti negativi di reddito regolarmente contabilizzati e documentati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello. Ha dichiarato ammissibile l'impugnazione degli atti di definizione, interpretando estensivamente l'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e ritenendo impugnabili tutti gli atti che manifestino una concreta e specifica pretesa tributaria, indipendentemente dalla loro denominazione formale. Nel merito, ha ritenuto fondate le contestazioni del contribuente, rilevando che l'Ufficio non aveva adeguatamente motivato il disconoscimento di alcune spese e componenti negativi documentati e contabilizzati. Ha quindi rimesso gli atti all'Ufficio per la rideterminazione degli imponibili, delle imposte e delle sanzioni, disponendo la restituzione delle eventuali somme riscosse in eccedenza e condannando l'Ufficio al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
La lettura dell'art. 19, D.Lgs. n. 546/92 si deve interpretare estensivamente identificando tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente.
La norma è stata interpretata in senso estensivo: sono impugnabili non solo gli atti formalmente elencati, ma tutti gli atti dell'Amministrazione che rendano conoscibile una pretesa tributaria concreta e specifica, anche se denominati diversamente.
Art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997
Gli atti di definizione adottati nell'ambito dell'istituto previsto dalla norma possono essere sottoposti al controllo del giudice tributario quando contengano una pretesa impositiva concreta e lesiva per il contribuente.
Art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992
La controversia è stata trattata in pubblica udienza secondo le modalità previste dalla disposizione.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è stata applicata per porre le spese di giudizio a carico dell'Ufficio soccombente.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 15946 del 6 luglio 2010
Va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela giudiziaria del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.
Il diritto di difesa prevale sulla qualificazione formale dell'atto: ciò che rileva è l'effettiva capacità dell'atto di incidere sulla posizione fiscale del contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un atto può essere impugnabile anche se non rientra formalmente nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, purché manifesti una pretesa tributaria concreta, specifica e attuale.
- La denominazione dell'atto non è decisiva: occorre verificare il suo contenuto sostanziale e gli effetti che produce sulla posizione del contribuente.
- Quando il contribuente contesta il mancato riconoscimento di costi o componenti negativi documentati e contabilizzati, l'Amministrazione deve fornire una motivazione specifica e non può limitarsi a richiami generici a circolari o interpretazioni normative.
- In caso di rideterminazione giudiziale o amministrativa della pretesa, le somme riscosse in eccedenza rispetto all'importo effettivamente dovuto devono essere restituite al contribuente.
- La pronuncia non implica che ogni atto interno o meramente preparatorio sia automaticamente impugnabile: deve comunque esistere una pretesa tributaria sufficientemente individuata e idonea a produrre una lesione concreta.
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