Sentenza del 20/09/2019 n. 688 - Comm. Trib. Prov. Genova
TRIBUTI VARI - tassa di ispezione - presupposto - possesso di apparecchi - radiologici - ispezione - necessità - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al mancato pagamento della tassa annuale di ispezione per apparecchi di radioterapia e radiumterapia, per complessivi 1.397,50 euro, comprensivi di sanzioni. Ha sostenuto che la tassa presupponesse un'ispezione effettivamente svolta, mai eseguita nei suoi confronti; che la normativa regionale e statale richiamata fosse stata abrogata o implicitamente superata dal d.lgs. n. 187/2000; e che non fosse mai stata adottata un'autorizzazione amministrativa riferibile al possesso degli apparecchi.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento e la relativa pretesa sanzionatoria. Ha stabilito che il presupposto della tassa non è l'effettivo svolgimento di un'ispezione, ma il mero possesso degli apparecchi radiologici, di radioterapia o radiumterapia. Ha inoltre ritenuto tuttora vigenti le disposizioni tributarie, chiarendo che il d.lgs. n. 187/2000 ha innovato la disciplina della responsabilità e dei controlli sugli impianti, senza abrogare la tassa annuale. Le spese di giudizio sono state compensate per la non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
Art. 196 del regio decreto n. 1265/1934
La tassa annua d'ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente.
La norma individua direttamente nei possessori degli apparecchi i soggetti obbligati al pagamento, sicché il tributo non dipende dall'effettivo svolgimento di un'ispezione.
Legge regionale Liguria n. 66/1994, tariffa, nota alla voce n. 4
I titolari autorizzati (...) ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione (...) Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
Il riferimento ai possessori e la previsione di un pagamento annuale entro una data fissa confermano che il presupposto è il possesso dell'apparecchio, non l'esecuzione di una specifica attività ispettiva.
D.lgs. n. 187/2000 e successive modifiche
La disciplina ha modificato gli aspetti relativi alla responsabilità e ai controlli sugli impianti radiologici, ma non ha abrogato né inciso sulla debenza della tassa annuale collegata al possesso degli apparecchi.
Art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
La sentenza deve contenere (...) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.
La disposizione riguarda i requisiti formali della sentenza tributaria e viene richiamata per precisare che essa deve esporre sinteticamente i motivi di fatto e di diritto.
Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992
È stato richiamato in relazione alla regolazione delle spese di giudizio, che nel caso concreto sono state compensate.
Massime di principio
- Quando una norma individua espressamente il possessore del bene come soggetto passivo e prevede un pagamento annuale entro una scadenza fissa, il tributo può essere dovuto per il solo possesso, anche in assenza di un'ispezione effettiva.
- La denominazione di una tassa come 'd'ispezione' non è decisiva: occorre verificare il presupposto descritto dalla legge e dalla relativa tariffa.
- Una normativa successiva sui controlli tecnici, sulla sicurezza o sulle responsabilità non abroga automaticamente una disciplina tributaria precedente, salvo abrogazione espressa o incompatibilità normativa effettiva.
- Per contestare validamente un tributo collegato al possesso occorre verificare soprattutto l'assenza del possesso, l'appartenenza a una categoria esente, l'eventuale cessazione o dismissione dell'apparecchio e il rispetto delle modalità di determinazione e notifica della pretesa.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, il giudice può confermare il tributo ma compensare le spese processuali.
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