Sentenza del 20/09/2019 n. 570 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato il diniego di definizione agevolata dei carichi relativi a tasse automobilistiche, richiesta ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002. L'Ufficio aveva negato il condono perché non risultava versato l'intero importo dovuto. In appello il contribuente ha sostenuto: la nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione; l'applicabilità analogica delle regole previste per altre forme di condono, secondo cui sarebbe stato sufficiente il pagamento della prima rata; la decadenza dell'Amministrazione dal potere di negare il condono; e l'inesistenza o invalidità dei ruoli per mancata notificazione autonoma. Ha inoltre chiesto l'estinzione del giudizio per sopravvenuta rottamazione delle cartelle.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari. Ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego, poiché indicava il mancato versamento integrale dell'importo dovuto e richiamava il prospetto contabile. Ha escluso l'applicazione analogica delle regole previste per altri condoni, affermando che il condono ex art. 12 della legge n. 289 del 2002 ha natura clemenziale e si perfeziona solo con il pagamento integrale, senza rilevanza della buona fede del contribuente. Ha inoltre ritenuto non necessaria la notificazione autonoma del ruolo, incorporato nella cartella esattoriale. La successiva rottamazione non ha determinato la cessazione della materia del contendere, anche perché non era stata dimostrata l'identità delle cartelle e l'oggetto del giudizio era il diniego di condono. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese del giudizio di appello, oltre alle spese già liquidate per la fase cautelare; le spese del primo grado sono rimaste compensate.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 289 del 2002
Il condono ex art. 12 della legge n. 289 del 2002
La disposizione è stata interpretata come fonte di un condono di natura clemenziale, perfezionabile soltanto mediante il pagamento integrale dell'importo previsto. Il versamento della sola prima rata o di una quota parziale non è sufficiente.
Art. 9 della legge n. 289 del 2002
Condono ex art. 9 della legge n. 289 del 2002
Le regole previste per questa diversa forma di condono, ritenuta di natura premiale, non possono essere applicate analogicamente al condono disciplinato dall'art. 12.
Art. 42 del DPR n. 600 del 1973
Indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell'accertamento
La norma riguarda gli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi e non è applicabile direttamente al diniego di condono, che non costituisce un accertamento reddituale.
Art. 100 del codice di procedura civile
È stato richiamato per affermare che l'estratto di ruolo, quale atto interno dell'Amministrazione, non è normalmente autonomamente impugnabile in assenza di un interesse concreto e attuale; il ruolo è contestabile insieme all'atto impositivo notificato, di regola la cartella.
Art. 15 del D. Lgs. n. 546 del 1992
Disciplina delle spese del giudizio tributario
La norma ha consentito la liquidazione delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate, con riduzione degli onorari poiché l'Amministrazione era difesa da propri funzionari.
Cassazione n. 21416 del 2016
Il condono ex art. 12 della legge n. 289 del 2002 richiede il pagamento integrale
La giurisprudenza conferma che, trattandosi di condono clemenziale, l'efficacia della definizione è subordinata al rispetto integrale delle condizioni previste dalla legge, anche in presenza di buona fede.
Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 27424 del 29 ottobre 2018
Il versamento della prima rata non è sufficiente ai fini della definizione
La Corte ha escluso che il pagamento della prima rata possa perfezionare il condono ex art. 12, poiché la sanatoria richiede l'integrale rispetto dei termini e delle condizioni normative.
Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 22184 del 22 settembre 2017
Il ruolo è incorporato nella cartella nella quale viene trascritto
Non è richiesta una notificazione autonoma del ruolo rispetto alla cartella esattoriale; è sufficiente la notificazione della cartella, salvo specifiche irregolarità della sua notificazione o del contenuto.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata ha natura clemenziale, non si possono applicare automaticamente le regole previste per condoni di natura premiale: occorre verificare puntualmente la disciplina specifica.
- Se la legge subordina il perfezionamento del condono al pagamento integrale, il versamento parziale o della sola prima rata non produce normalmente l'effetto sanante.
- Un diniego di condono è adeguatamente motivato quando indica con chiarezza il requisito mancante, come il mancato pagamento integrale, e consente al contribuente di comprendere le ragioni del provvedimento e di difendersi.
- Il ruolo, di regola, non deve essere notificato autonomamente: la cartella esattoriale incorpora il ruolo e la sua notificazione è normalmente sufficiente.
- La successiva rottamazione di cartelle non estingue automaticamente un giudizio riguardante il diniego di un precedente condono. Occorre dimostrare che si tratta delle medesime cartelle e che la nuova definizione incide effettivamente sull'oggetto del giudizio.
- La proposizione di una domanda di condono o di definizione agevolata può rendere difficilmente sostenibili contestazioni riguardanti la mancata conoscenza dei carichi, ma non elimina la necessità di verificare eventuali vizi propri della cartella o della sua notificazione.
- La mancata impugnazione incidentale dell'Amministrazione può comportare la compensazione delle spese del primo grado, mentre la parte soccombente in appello può essere condannata alle spese del secondo grado.
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