Sentenza del 20/09/2019 n. 968 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cartella esattoriale - Tributi erariale - Prescrizione - Decennale - Sussiste - Interessi sui tributi - Prescrizione - Quinquennale - Sussiste - Sanzioni - Prescrizione - Quinquennale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prescrizione sussiste secondo termini differenziati: dieci anni per i tributi erariali, cinque anni per gli interessi e cinque anni per le sanzioni. Il testo non indica lo svolgimento processuale completo né l'esito formale del ricorso; pertanto non è possibile stabilire con certezza quale parte abbia ottenuto l'accoglimento della domanda.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione delle somme richieste mediante cartella esattoriale, distinguendo tra tributi erariali, interessi e sanzioni. La decisione afferma che i tributi erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; gli interessi sui tributi sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., indipendentemente dal termine applicabile al tributo principale; le sanzioni si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.
Norme richiamate
Art. 2946 codice civile
La prescrizione ordinaria si compie con il decorso di dieci anni.
I tributi erariali, in assenza di una diversa disciplina specifica applicabile al caso, sono soggetti al termine ordinario decennale.
Art. 2948, n. 4, codice civile
Si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Gli interessi maturati sui tributi si prescrivono in cinque anni, anche quando il tributo principale è soggetto alla prescrizione decennale.
Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Il diritto dell'amministrazione a riscuotere le sanzioni tributarie si prescrive in cinque anni.
Cassazione civile n. 4704/2001
La Corte ha confermato che gli interessi sui tributi seguono il termine quinquennale, senza essere assoggettati al diverso termine previsto per il tributo principale.
Massime di principio
- In una cartella esattoriale occorre distinguere autonomamente capitale, interessi e sanzioni, perché ciascuna voce può avere un diverso termine di prescrizione.
- Il tributo erariale è ordinariamente soggetto al termine decennale, mentre interessi e sanzioni sono normalmente soggetti al termine quinquennale.
- Il termine di prescrizione deve essere verificato considerando la data di esigibilità della singola voce e gli eventuali atti interruttivi validamente notificati.
- La prescrizione non opera automaticamente se, prima della scadenza, sono stati notificati atti idonei a interromperla; dopo l'interruzione il termine può ricominciare a decorrere.
- L'accertamento concreto richiede l'esame della cartella, degli atti presupposti, delle notifiche e della composizione analitica dell'importo richiesto.
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