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Sentenza

Sentenza del 24/02/2023 n. 5784 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI per l'anno (---): la ricorrente contestava la mancata notifica di atti prodromici e la non soggezione al tributo per rifiuti ritenuti speciali non assimilabili ad urbani, avviati al recupero, per i quali il Comune non avrebbe garantito il servizio di raccolta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso (che in buona parte tentavano il riesame del fatto o erano inammissibili sul piano processuale), ma ha accolto il quinto motivo. La Corte ha ritenuto illegittimo, in parte qua, il regolamento comunale che introduce un tetto massimo alla riduzione della quota variabile della TARI per i rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo, perché contrario al principio di proporzionalità previsto dalla legge statale (L. n. 147/2013, art.1, comma 649). Perciò la sentenza di merito è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata alla CTR Campania (secondo grado) affinché determini la riduzione della sola quota variabile in misura proporzionale alle quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo, ferma la debenza della quota fissa. Tutti gli altri profili (prova delle superfici produttrici di rifiuti speciali, natura degli imballaggi, istanza circa l'istituzione del servizio) non hanno avuto accoglimento in Cassazione, sia per difetti di rilevanza rispetto alla decisione sia per essere questioni di merito non riesaminabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649

    Il Comune può prevedere riduzioni della quota variabile della TARI proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati effettivamente avviati al riciclo; tale riduzione deve essere proporzionale e non può essere soggetta a un limite massimo non previsto dalla legge statale.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 59, 62

    Norme di riferimento sul regime tributario per i rifiuti e sul riparto di competenze in materia tariffaria; citate nei motivi di ricorso relativi alla disciplina della TARI e all'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto le censure connesse inammissibili o di merito.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 221, 226, art. 238, comma 10

    artt. 221, 226; art. 238, comma 10

    Disciplina ambientale e degli imballaggi; richiamata nei motivi relativi alla natura e qualificazione degli imballaggi, ma la Corte ha escluso la rilevanza perché la ricorrente non aveva provato in senso contrario i fatti di merito su cui si fondano tali norme.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997

    Normativa sulla gestione dei rifiuti richiamata tra le fonti, nel contesto delle censure sulla qualificazione degli imballaggi; la Corte non ha ritenuto provata la fattispecie sostanziale invocata.

  • D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2

    Richiamato nei motivi di doglianza relativi ai limiti e alla proporzionalità delle riduzioni tariffarie, quale elemento normativo collegato alla disciplina ambientale e dei rifiuti.

  • Costituzione, artt. 117 e 119; art. 9, comma 3

    artt. 117, 119; art. 9, comma 3

    Principio che i regolamenti degli enti locali devono rispettare la legge statale (art. 117) e i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 119); l'art. 9 richiede tutela dell'ambiente, a supporto dell'interpretazione che la riduzione debba essere proporzionale e non limitata da un tetto comunale.

  • Consiglio di Stato, sent. n. 585 del 2018

    Giurisprudenza di riferimento che ha affermato che la riduzione deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo e che l'introduzione di un limite massimo non previsto dal legislatore è illegittima.

Massime di principio

  • I regolamenti comunali che prevedono riduzioni della quota variabile della TARI per rifiuti assimilati al riciclo non possono imporre un tetto massimo alla riduzione se la legge statale prevede che la riduzione sia proporzionale alla quantità effettivamente riciclata.
  • La riduzione della sola quota variabile della TARI dev'essere determinata in misura proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo; la quota fissa resta comunque dovuta.
  • Le censure in Cassazione che mirano a ribaltare valutazioni di merito (es. prova delle superfici produttrici dei rifiuti, qualificazione degli imballaggi) sono difficilmente accolte se non corredate da un vizio di diritto o da omesso esame di fatti decisivi rilevanti per il diritto.
  • Il contribuente che intende ottenere la riduzione deve fornire documentazione concreta e convincente sulle quantità avviate al riciclo e sulla natura dei rifiuti; senza prova, il beneficio non può essere riconosciuto integralmente.
  • Se il regolamento locale è in contrasto con principi e discipline statali in materia tributaria o ambientale, il giudice di legittimità può disapplicare la parte illegittima e rinviare per la determinazione del quantum conformemente alla legge statale.

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