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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20841/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di merce nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese. In pendenza dell'appello dell'opponente, i titolari della società debitrice avevano costituito un fondo patrimoniale su immobili di loro proprietà. La società creditrice ha quindi convenuto i coniugi davanti al Tribunale chiedendo la declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nei propri confronti, domanda accolta in primo grado e confermata in appello. Con il ricorso per cassazione i coniugi hanno dedotto, in sintesi: la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado per asserita erronea attestazione di cancelleria sulla mancata iscrizione a ruolo; la natura di atto pubblico fidefaciente di tale attestazione; la nullità del procedimento per pretesa inesistenza soggettiva dell'attore o per erronea denominazione sociale; la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per l'utilizzo di documenti; la violazione della normativa sulla disabilità e l'asserita finalizzazione del fondo alle esigenze del figlio disabile; l'irrilevanza dell'abusività/sanatoria dell'immobile; infine, la censura sulle spese, perché la posizione della moglie sarebbe stata distinta da quella del marito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi privi di rilevanza perché, anche a voler attribuire efficacia alla certificazione di cancelleria, essa si riferiva a una causa proposta da un soggetto denominato in modo non coincidente con quello effettivo della parte attrice, sicché i ricorrenti non potevano comunque farvi affidamento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte nuova, perché introduceva per la prima volta la questione della inesistenza del soggetto attore; comunque l'erronea indicazione della denominazione sociale è stata ritenuta irrilevante, anche per la presenza del codice fiscale nella citazione. Il quarto e il quinto motivo sono stati assorbiti per effetto del rigetto delle doglianze sulla contumacia e sull'utilizzabilità dei documenti; il sesto è stato dichiarato inammissibile perché formulava una questione nuova e generica, oltre a risultare incoerente con quanto accertato in sentenza circa l'avvenuta sanatoria dell'immobile; il settimo è stato respinto perché la moglie aveva partecipato anche al giudizio di appello, conclusosi con rigetto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    È stata applicata la trattazione in adunanza camerale nel procedimento di legittimità.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo ai fini della dedotta mancata conoscenza del giudizio.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo nella valutazione della possibilità di conoscere la pendenza della causa.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per la dedotta violazione del contraddittorio; la censura è stata respinta o assorbita.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato per la dedotta nullità processuale; non ha condotto all'accoglimento.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per contestare l'efficacia dell'attestazione di cancelleria; la Corte ha ritenuto irrilevante il documento ai fini difensivi dei ricorrenti.

  • art. 57 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla certificazione di cancelleria; non decisivo.

  • art. 53 d.P.R. n. 445/2000

    Richiamato in tema di requisiti dell'atto/certificazione; la censura è stata respinta.

  • art. 21 L. n. 241/1990

    Richiamato nel motivo sulla certificazione; non ha inciso sull'esito.

  • artt. 73, 75, 77 e 83 c.p.c.

    Invocati nel motivo sulla pretesa inesistenza del soggetto attore e sulla validità del procedimento; motivo inammissibile in parte e comunque infondato sul punto della denominazione sociale.

  • art. 27 Cost.

    Invocato per la violazione del diritto di difesa; il motivo è stato assorbito o respinto.

  • artt. 291 c.p.c.

    Invocato per la nullità derivante dalla mancata rinnovazione/integrazione; non ha portato all'accoglimento.

  • art. 14 ter L. n. 3 del 2012

    Richiamato nel motivo sull'abusività dell'immobile; la questione è stata dichiarata nuova e non pertinente.

  • artt. 88 e 92 c.p.c.

    Richiamati per contestare la condanna alle spese; il motivo è stato respinto perché entrambi i coniugi avevano proposto appello.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.lgs. n. 193 del 2009, conv. in L. n. 24 del 2010

    Richiamato per affermare che l'atto di citazione deve indicare il nome o la denominazione della parte con il codice fiscale, elemento idoneo a chiarire l'identificazione della società.

Massime di principio

  • Chi intende dolersi della mancata conoscenza della pendenza del giudizio non può fondare la censura su un documento non inequivocabilmente riferibile al processo in concreto instaurato; l'affidamento su una certificazione è escluso quando il documento non consente di identificare con certezza la causa cui si riferisce.
  • L'errore materiale nella denominazione sociale della parte attrice non comporta nullità del procedimento se, per il complesso degli elementi identificativi dell'atto introduttivo, non sussiste incertezza sul soggetto agente, specie quando la citazione rechi anche il codice fiscale.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle trattate e decise nei gradi di merito; la doglianza che presuppone un tema mai esaminato dalla sentenza impugnata è inammissibile.
  • Le censure che dipendono dalla dedotta contumacia ingiustificata o da documenti che si assumono non producibili restano assorbite o infondate quando venga escluso il presupposto fattuale della mancata conoscenza del processo.
  • La doglianza sulla condanna alle spese è infondata quando tutti i soccombenti abbiano proposto impugnazione e questa sia stata integralmente rigettata, essendo la statuizione sulle spese conseguenza del rigetto dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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