Cassazione Civile, Ordinanza n. 01053/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l'annualità 2014 relativo alla pretesa comunale connessa agli impianti pubblicitari installati su suolo comunale. La società contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che il Comune di Napoli avesse illegittimamente preteso somme oltre i limiti previsti dall'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 per il canone di installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), richiamando anche Cass. n. 2185/2020. In particolare, il ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, assumendo che la pretesa complessiva, comprendente il canone sostitutivo dell'ICP e il canone di locazione di spazi/aree pubbliche, avrebbe dovuto rispettare il limite del 25% rispetto alla tariffa dell'anno precedente. La contribuente contestava inoltre la ricostruzione dei giudici di merito, ritenendo che fossero stati cumulati indebitamente il canone di locazione e il CIMP.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Comune di Napoli non avesse validamente istituito il CIMP ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, per mancanza dell'apposito regolamento attuativo; pertanto, continuava ad applicarsi l'ICP secondo le tariffe vigenti. Ha inoltre escluso che vi fosse una illegittima duplicazione del prelievo, poiché il canone di locazione/concessione per l'occupazione del suolo pubblico ha natura e presupposto diversi dall'imposta sulla pubblicità ed è cumulabile con essa. La censura è stata ritenuta infondata anche perché il motivo non censurava adeguatamente la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito né indicava specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del vizio dedotto per violazione di legge; la Corte richiama l'onere di specificità del motivo di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente le norme violate e confrontarle con la sentenza impugnata; in mancanza la censura è inammissibile.
art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La sostituzione dell'ICP con il CIMP presuppone l'adozione di un apposito regolamento conforme ai criteri legali; il PGI non basta a fondare da solo l'istituzione del canone.
art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato quale fonte del regolamento comunale necessario per l'istituzione del CIMP.
art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'imposta sulla pubblicità, quando la pubblicità è effettuata su impianti installati su beni comunali, non esclude TOSAP/COSAP né canoni di locazione o concessione commisurati all'effettiva occupazione del suolo.
art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Consente l'aumento delle tariffe ICP entro il limite del 20% (e poi del 50% per superfici superiori a un metro quadrato a decorrere dal 2000), richiamato per ricostruire la tariffa applicata dal Comune.
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Individua il presupposto della TOSAP come occupazione di spazi e aree pubbliche.
art. 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Indica il soggetto passivo della TOSAP e la proporzione del tributo rispetto alla superficie sottratta all'uso pubblico.
art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato per distinguere il COSAP dalla TOSAP e per evidenziare la diversa natura del canone concessorio rispetto al tributo.
art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83
Nel provvedimento si precisa che il tema dell'abrogazione degli aumenti tariffari ICP non era stato dedotto nel ricorso e quindi non poteva essere esaminato d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo, senza ulteriori sviluppi nel testo riportato.
Massime di principio
- La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari richiede l'adozione di un regolamento comunale specifico e conforme ai criteri legali; un piano generale degli impianti o atti programmatici non sono sufficienti a introdurre validamente il nuovo prelievo.
- In mancanza del regolamento istitutivo del CIMP, l'imposta comunale sulla pubblicità continua ad applicarsi secondo le tariffe vigenti ratione temporis, anche oltre la data in cui l'ente aveva previsto programmaticamente l'entrata in vigore del canone.
- Il canone/tributo dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari e il canone concessorio per l'occupazione del suolo pubblico possono cumularsi quando hanno diverso presupposto e diversa natura, perché la disciplina legale espressamente non esclude tale cumulo.
- Quando si denuncia in cassazione un errore di interpretazione di un atto amministrativo, occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati; altrimenti la censura non supera il vaglio di specificità.
- Il ricorso per cassazione fondato su violazione di legge deve confrontare in modo puntuale la norma invocata con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre una diversa qualificazione dei fatti o degli atti amministrativi.
- La mera prospettazione di un limite tariffario previsto per il CIMP non è pertinente se i giudici di merito hanno accertato che quel canone non è mai stato validamente istituito nel caso concreto.
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