Cassazione Civile, Ordinanza n. 19807/2021 del 12/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio, in relazione a una compravendita immobiliare, ha rideterminato in aumento il valore dichiarato del bene ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del contribuente, ritenendo congrua la rettifica sulla base dei valori OMI e di altri non meglio precisati elementi di convincimento, oltre che delle caratteristiche dell'immobile desunte dall'atto di vendita e dalle risultanze catastali. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 111 Cost. e del d.lgs. n. 546 del 1992; 2) violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 3 l. n. 241 del 1990, dell'art. 7 l. n. 212 del 2000 e degli artt. 1362 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.; 3) omesso esame e carenza di motivazione su fatti controversi e decisivi, con riferimento ai coefficienti correttivi applicati dall'Ufficio e alle perizie prodotte. La censura centrale era che la decisione d'appello non rendesse intelligibile quale criterio legale fosse stato concretamente utilizzato per la rettifica del valore e quali elementi, oltre ai dati OMI, avessero sorretto l'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata meramente apparente, perché non consentiva di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di merito né il criterio concreto impiegato dall'Ufficio per la rettifica del valore. Ha richiamato il principio per cui i valori OMI costituiscono solo un ausilio orientativo e non sono, da soli, idonei a sorreggere la rettifica, occorrendo l'esplicitazione degli ulteriori elementi e del criterio legale adottato. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso è stato prospettato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali sulla motivazione.
Richiamato come parametro della nullità per difetto di motivazione percepibile della sentenza.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione della decisione giudiziaria.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Richiamati in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
Richiamato per la doglianza di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e tributarie.
d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Richiamati come norme che disciplinano la rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro e i relativi presupposti.
Richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
Richiamato come norma sul contenuto e sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Richiamati dal ricorrente come norme sull'interpretazione e sull'onere della prova.
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per dedurre vizi di ultrapetizione, applicazione della legge e valutazione della prova.
Massime di principio
- È affetta da nullità per motivazione apparente la sentenza che, pur essendo materialmente esistente, non renda percepibili le ragioni della decisione e non consenta il controllo sull'iter logico seguito dal giudice.
- La motivazione è apparente anche quando utilizza formule generiche o meramente assertive, prive di indicazione del criterio decisorio concretamente applicato al caso.
- In tema di rettifica del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, i valori OMI costituiscono solo un ausilio orientativo e non possono, da soli, sorreggere l'accertamento del maggior valore.
- La rettifica del valore richiede l'esplicitazione degli ulteriori elementi valutativi utilizzati dall'Ufficio e del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito per ritenerli idonei a fondare la decisione.
- Se la sentenza di merito non chiarisce quali elementi probatori abbiano integrato i valori OMI e quale criterio legale sia stato concretamente applicato, il ragionamento decisorio risulta perplesso e la decisione va cassata con rinvio.
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