Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00812/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Al contribuente era stata notificata una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato e riferita a maggiori IRPEF e addizionali, IRAP e IVA. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, tra l'altro, di non aver ricevuto il preventivo avviso bonario/invito ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente. Dopo l'accoglimento in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione. In cassazione il contribuente ha dedotto, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, assumendo che la CTR avesse erroneamente disatteso la censura relativa al mancato previo contraddittorio e alla mancata comunicazione dell'avviso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo osservando che, in caso di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la cartella è legittima anche senza previa comunicazione di irregolarità quando non emergano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, trattandosi di controllo meramente documentale e di errori materiali o omessi/tardivi versamenti. Ha inoltre rilevato che il contribuente non aveva indicato in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere se destinatario del contraddittorio. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata attività difensiva delle intimate. È stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la mancata comunicazione di irregolarità non determina di per sé l'invalidità della cartella di pagamento, se l'esito del controllo riguarda errori materiali, omissioni o tardivi versamenti e non emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 opera solo quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione; non si estende automaticamente a tutte le iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione automatizzata.
  • In sede di impugnazione della cartella per omesso contraddittorio, il contribuente deve indicare concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere se previamente avvisato; in difetto, la censura non è idonea a fondare l'annullamento dell'atto.
  • Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è configurato come regola generale di invalidità dell'atto, salvo che sia previsto espressamente dalla disciplina positiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.