Cassazione Civile, Ordinanza n. 00812/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Al contribuente era stata notificata una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato e riferita a maggiori IRPEF e addizionali, IRAP e IVA. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, tra l'altro, di non aver ricevuto il preventivo avviso bonario/invito ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente. Dopo l'accoglimento in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione. In cassazione il contribuente ha dedotto, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, assumendo che la CTR avesse erroneamente disatteso la censura relativa al mancato previo contraddittorio e alla mancata comunicazione dell'avviso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo osservando che, in caso di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la cartella è legittima anche senza previa comunicazione di irregolarità quando non emergano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, trattandosi di controllo meramente documentale e di errori materiali o omessi/tardivi versamenti. Ha inoltre rilevato che il contribuente non aveva indicato in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere se destinatario del contraddittorio. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata attività difensiva delle intimate. È stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
non impone un contraddittorio preventivo generalizzato in ogni iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente il controllo automatizzato della dichiarazione e l'iscrizione a ruolo in presenza di errori materiali, senza necessità di previo contraddittorio nei casi tipici
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
prevede il controllo automatizzato in materia IVA, con logica analoga a quella dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997
richiamato per escludere, nei casi di omessi o tardivi versamenti, la riduzione delle sanzioni amministrative
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la mancata comunicazione di irregolarità non determina di per sé l'invalidità della cartella di pagamento, se l'esito del controllo riguarda errori materiali, omissioni o tardivi versamenti e non emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 opera solo quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione; non si estende automaticamente a tutte le iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione automatizzata.
- In sede di impugnazione della cartella per omesso contraddittorio, il contribuente deve indicare concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere se previamente avvisato; in difetto, la censura non è idonea a fondare l'annullamento dell'atto.
- Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è configurato come regola generale di invalidità dell'atto, salvo che sia previsto espressamente dalla disciplina positiva.
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