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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08027/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l'anno 2016, emesso a titolo di acconto per locali siti nel Comune di Ciampino, adibiti a deposito, conservazione e archiviazione di documenti per conto terzi. La società ha impugnato il diniego della pretesa tributaria sostenendo, in sostanza, di non dover corrispondere il tributo per la porzione di locali che non produceva rifiuti o che produceva solo rifiuti speciali non assimilabili, e contestando inoltre alcuni profili dell'avviso bonario e della motivazione della decisione di merito. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo mancante la prova della natura dell'attività e delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali, irrilevante il contratto di smaltimento prodotto, e insufficiente la documentazione sulla tipologia di rifiuti e sui formulari di identificazione. In cassazione la ricorrente ha eccepito preliminarmente il giudicato esterno, richiamando una precedente ordinanza della Suprema Corte relativa al saldo della medesima TARI 2016 sugli stessi beni e tra le stesse parti, sostenendo che in quel giudizio fosse ormai coperto da giudicato il fatto dell'assenza di produzione di rifiuti nei locali. La Corte ha accolto tale eccezione, chiarendo che, pur essendo in linea generale i tributi periodici autonomi per annualità diverse, nel caso concreto i due giudizi vertevano sulla medesima obbligazione tributaria e sui medesimi fatti costitutivi e impeditivi, con conseguente efficacia vincolante del giudicato esterno.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, valorizzando il giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra le stesse parti sulla medesima TARI 2016, avente ad oggetto gli stessi locali e la medesima annualità. Ha affermato che, nel giudizio già definito, era stato accertato in via definitiva che la contribuente aveva comunicato al Comune la mancata produzione di rifiuti nei locali e che tale circostanza non era stata investita dal ricorso per cassazione del Comune, sicché essa era passata in giudicato. Di conseguenza, i fatti costitutivi e impeditivi dell'imposizione erano i medesimi anche nel presente processo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, per quanto emerge dal testo, è stato disposto l'accoglimento dell'originaria domanda della contribuente in coerenza con il giudicato esterno. Il dispositivo finale non è integralmente riportato nel testo fornito, ma il tenore complessivo indica un accoglimento del ricorso della società e una cassazione favorevole alla stessa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 641, L. n. 147/2013

    Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; opera una presunzione legale relativa di produttività di rifiuti, superabile con prova contraria nelle condizioni previste dalla legge e dal regolamento comunale.

  • art. 1, comma 649, L. n. 147/2013

    Nella determinazione della superficie assoggettabile non si considera la parte in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, purché il produttore dimostri l'avvenuto trattamento; per i rifiuti speciali assimilati sono possibili riduzioni della quota variabile secondo regolamento comunale.

  • art. 1, commi 659 e 660, L. n. 147/2013

    Le riduzioni o esenzioni agevolative sono rimesse al regolamento comunale, che ne disciplina an, quomodo e quantum; non operano automaticamente e richiedono specifica previsione regolamentare e domanda/documentazione del contribuente.

  • art. 52, d.lgs. n. 446/1997

    I regolamenti comunali in materia di TARI possono essere adottati nell'ambito della potestà regolamentare dell'ente locale.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato solo per escludere le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva dal novero dei presupposti TARI.

  • d.lgs. n. 546/1992, artt. 18 e 19

    Il processo tributario ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio, normalmente tramite impugnazione di un atto lato sensu impositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge nella precedente controversia richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato esterno sulle imposte periodiche opera solo per i fatti costitutivi o impeditivi aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende, invece, agli elementi variabili destinati a mutare da un periodo d'imposta all'altro.
  • Quando due giudizi riguardano la stessa annualità, gli stessi soggetti, gli stessi beni e il medesimo tributo, il giudicato formatosi su un precedente giudizio può coprire anche gli elementi fattuali impeditivi dell'imposizione non devoluti a cassazione, impedendo una nuova decisione incompatibile.
  • Ai fini TARI, il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti integra una presunzione relativa di debenza del tributo, superabile dal contribuente solo mediante prova contraria idonea e nei modi previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
  • Le esclusioni o riduzioni per locali che non producono rifiuti o producono rifiuti speciali non operano in via automatica: è necessaria una specifica allegazione del contribuente, supportata da documentazione obiettiva e, quando richiesto, da preventiva dichiarazione o denuncia di variazione.
  • La funzione di magazzino o deposito, considerata in sé, non basta a escludere la tassazione TARI, poiché non equivale a una situazione di oggettiva e stabile inidoneità dei locali a produrre rifiuti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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