Cassazione Civile, Ordinanza n. 00147/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per canoni arretrati relativi a un rapporto avente ad oggetto il godimento di un terreno e degli impianti di una stazione di servizio, rapporto che il debitore ha contestato come esito di un'operazione negoziale complessa e usuraria. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, che i diversi contratti intercorsi nel tempo con il dante causa della controparte avrebbero costituito un'unica operazione sinallagmatica sproporzionata, assimilabile a una locazione finanziaria o comunque a un assetto usurario; ha chiesto quindi la declaratoria di nullità totale o parziale, ovvero la rescissione per lesione e usura, con restituzioni. Ha inoltre sostenuto che il patto di riscatto fosse nullo o inefficace e che, in ogni caso, il creditore fosse inadempiente; ha rivendicato anche l'indennità di avviamento e il rimborso di spese sostenute per opere e migliorie. In cassazione ha articolato sette motivi: 1) omessa/viziata valutazione della usura, anche soggettiva e concreta, e indebita esclusione della stessa per la qualificazione del rapporto come associazione in partecipazione; 2) errata esclusione della rescissione e ritenuta prescrizione; 3) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e omesso esame dei fatti, con errata qualificazione del rapporto; 4) omessa pronuncia e ultra/extra petizione sulla clausola di riscatto e sulla sua efficacia; 5) mancato riconoscimento dell'indennità di avviamento; 6) omessa considerazione della CTU in tema di spese rimborsabili; 7) errata valutazione della sproporzione delle prestazioni e della CTU, nonché violazione del contraddittorio e del giusto processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché formulati in modo disorganico, promiscuo e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e della ricostruzione fattuale; ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che la tesi secondo cui l'indennità ex art. 34 l. n. 392/1978 spettasse anche nell'associazione in partecipazione non era sorretta da un adeguato sviluppo argomentativo; ha dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo, perché ancora una volta diretti a contestare la valutazione delle prove e della CTU e non a denunciare specifiche violazioni di legge nei limiti consentiti in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge.
Norme richiamate
La Corte non affronta nel merito l'asserita usurarietà, rilevando che le censure tendono a una rivalutazione del fatto e non a una corretta deduzione di violazione di legge.
La doglianza sulla rescissione è stata considerata inammissibile o comunque non scrutinabile in cassazione perché costruita come richiesta di riesame del merito.
Richiamato nel motivo sulla rescissione, ma senza accoglimento delle censure per ragioni processuali e di merito non riesaminabili.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un'eccezione di inadempimento e una pretesa garanzia futura; la Corte non accoglie la censura.
Evocato per sostenere l'inadempimento del locatore/proprietario; non vi è accoglimento della tesi.
Richiamato dalla controparte per qualificare il rapporto, ma la Corte non sviluppa un principio sostanziale sulla norma.
Citato per la pretesa di rimborso delle opere realizzate sul fondo altrui; la censura relativa è stata ritenuta inammissibile.
La deduzione di violazione è stata ritenuta priva di chiaro collegamento con la fattispecie concreta e, comunque, non idonea a fondare l'invocata cassazione.
La Corte ribadisce che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice decide oltre i limiti della domanda o muta la causa petendi; non quando compie una autonoma ricostruzione dei fatti o applica una norma diversa.
La deduzione di violazione è stata reputata inammissibile perché volta a sollecitare una diversa valutazione delle prove.
La Corte richiama la giurisprudenza sul limite del sindacato di legittimità: non basta contestare la valutazione delle risultanze istruttorie per configurare il vizio.
Richiamato nel motivo sulla motivazione, ma le doglianze sono state considerate sostanzialmente dirette al riesame del merito.
art. 132, comma 2, n. 5, c.p.c.
Evocato per vizio motivazionale, ma non riconosciuto nei termini necessari per la cassazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tempestività dell'esercizio del riscatto/opzione; la Corte non accoglie la tesi.
Le censure interpretative sono state ritenute inammissibili perché tese a una nuova ricostruzione del fatto e della volontà contrattuale.
Citato per sostenere la nullità della clausola di riscatto o del contratto; la Corte non accoglie il motivo.
Richiamato in relazione alla nullità parziale, ma senza accoglimento della doglianza.
Evocato nel motivo sulla clausola di riscatto, ma senza decisione favorevole al ricorrente.
Citato insieme all'art. 1523 c.c. nel motivo sulla struttura del patto di riscatto; non ha inciso sull'esito.
Richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come associazione in partecipazione; la Corte ritiene la censura inammissibile o non adeguatamente sviluppata.
La deduzione sulla ripartizione dell'onere probatorio è stata ritenuta inammissibile perché usata per contestare il merito della valutazione probatoria.
Solo richiamato nel motivo sull'usura e sulla tutela giurisdizionale, senza specifico accoglimento.
Richiamato in subordine per sostenere che il trasferimento coattivo non richiedesse un prezzo offerto dal promissario; la Corte non accoglie la censura.
Evocato dal ricorrente in relazione alla prescrizione, ma senza esito favorevole.
La Corte respinge la doglianza per cui l'indennità di avviamento spetterebbe anche nel caso prospettato, osservando che il ricorrente non sviluppa un adeguato ragionamento giuridico a sostegno dell'assunto.
Richiamato nel riepilogo della decisione di primo grado, che ha definito la causa con sentenza resa in tale forma.
Richiamato per la dichiarazione di definitività dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto dopo il rigetto dell'opposizione.
Usato dal Tribunale per provocare il contraddittorio sulla possibile nullità della clausola di riscatto.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo sulla valutazione della CTU e sul giusto processo; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione, la censura deve essere costruita in modo chiaro, autonomo e specifico: la commistione di molteplici doglianze in un unico motivo, senza separazione concettuale, può determinare inammissibilità.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di contestare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; per essere ammissibile, la censura deve assumere la fattispecie come accertata e dimostrare l'erronea sussunzione nella norma.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice pronuncia su domande o eccezioni estranee al thema decidendum, oppure muta la causa petendi; non quando interpreta diversamente i fatti o applica una norma diversa da quella invocata.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata come strumento surrettizio per ottenere una nuova valutazione delle prove o della CTU, che resta riservata al giudice di merito.
- La qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, ove incida sull'applicabilità di discipline speciali, non può essere censurata in cassazione se il motivo si risolve in una rivalutazione del materiale istruttorio e in un dissenso sulla lettura delle risultanze di causa.
- La domanda di indennità di avviamento o di altra tutela tipica richiede una base giuridica coerente con la qualificazione del rapporto e un'argomentazione specifica; non è sufficiente un richiamo assertivo alla disciplina della locazione senza dimostrare la riconducibilità del rapporto alla fattispecie protetta.
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