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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00147/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per canoni arretrati relativi a un rapporto avente ad oggetto il godimento di un terreno e degli impianti di una stazione di servizio, rapporto che il debitore ha contestato come esito di un'operazione negoziale complessa e usuraria. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, che i diversi contratti intercorsi nel tempo con il dante causa della controparte avrebbero costituito un'unica operazione sinallagmatica sproporzionata, assimilabile a una locazione finanziaria o comunque a un assetto usurario; ha chiesto quindi la declaratoria di nullità totale o parziale, ovvero la rescissione per lesione e usura, con restituzioni. Ha inoltre sostenuto che il patto di riscatto fosse nullo o inefficace e che, in ogni caso, il creditore fosse inadempiente; ha rivendicato anche l'indennità di avviamento e il rimborso di spese sostenute per opere e migliorie. In cassazione ha articolato sette motivi: 1) omessa/viziata valutazione della usura, anche soggettiva e concreta, e indebita esclusione della stessa per la qualificazione del rapporto come associazione in partecipazione; 2) errata esclusione della rescissione e ritenuta prescrizione; 3) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e omesso esame dei fatti, con errata qualificazione del rapporto; 4) omessa pronuncia e ultra/extra petizione sulla clausola di riscatto e sulla sua efficacia; 5) mancato riconoscimento dell'indennità di avviamento; 6) omessa considerazione della CTU in tema di spese rimborsabili; 7) errata valutazione della sproporzione delle prestazioni e della CTU, nonché violazione del contraddittorio e del giusto processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché formulati in modo disorganico, promiscuo e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e della ricostruzione fattuale; ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che la tesi secondo cui l'indennità ex art. 34 l. n. 392/1978 spettasse anche nell'associazione in partecipazione non era sorretta da un adeguato sviluppo argomentativo; ha dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo, perché ancora una volta diretti a contestare la valutazione delle prove e della CTU e non a denunciare specifiche violazioni di legge nei limiti consentiti in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    La Corte non affronta nel merito l'asserita usurarietà, rilevando che le censure tendono a una rivalutazione del fatto e non a una corretta deduzione di violazione di legge.

  • art. 1448 c.c.

    La doglianza sulla rescissione è stata considerata inammissibile o comunque non scrutinabile in cassazione perché costruita come richiesta di riesame del merito.

  • art. 1449 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla rescissione, ma senza accoglimento delle censure per ragioni processuali e di merito non riesaminabili.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un'eccezione di inadempimento e una pretesa garanzia futura; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1575 c.c.

    Evocato per sostenere l'inadempimento del locatore/proprietario; non vi è accoglimento della tesi.

  • art. 1615 c.c.

    Richiamato dalla controparte per qualificare il rapporto, ma la Corte non sviluppa un principio sostanziale sulla norma.

  • art. 936 c.c.

    Citato per la pretesa di rimborso delle opere realizzate sul fondo altrui; la censura relativa è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 99 c.p.c.

    La deduzione di violazione è stata ritenuta priva di chiaro collegamento con la fattispecie concreta e, comunque, non idonea a fondare l'invocata cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice decide oltre i limiti della domanda o muta la causa petendi; non quando compie una autonoma ricostruzione dei fatti o applica una norma diversa.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione è stata reputata inammissibile perché volta a sollecitare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte richiama la giurisprudenza sul limite del sindacato di legittimità: non basta contestare la valutazione delle risultanze istruttorie per configurare il vizio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione, ma le doglianze sono state considerate sostanzialmente dirette al riesame del merito.

  • art. 132, comma 2, n. 5, c.p.c.

    Evocato per vizio motivazionale, ma non riconosciuto nei termini necessari per la cassazione.

  • art. 1331 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tempestività dell'esercizio del riscatto/opzione; la Corte non accoglie la tesi.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Le censure interpretative sono state ritenute inammissibili perché tese a una nuova ricostruzione del fatto e della volontà contrattuale.

  • art. 1418 c.c.

    Citato per sostenere la nullità della clausola di riscatto o del contratto; la Corte non accoglie il motivo.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato in relazione alla nullità parziale, ma senza accoglimento della doglianza.

  • art. 1523 c.c.

    Evocato nel motivo sulla clausola di riscatto, ma senza decisione favorevole al ricorrente.

  • art. 1524 c.c.

    Citato insieme all'art. 1523 c.c. nel motivo sulla struttura del patto di riscatto; non ha inciso sull'esito.

  • art. 2549 c.c. e ss.

    Richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come associazione in partecipazione; la Corte ritiene la censura inammissibile o non adeguatamente sviluppata.

  • art. 2697 c.c.

    La deduzione sulla ripartizione dell'onere probatorio è stata ritenuta inammissibile perché usata per contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 2907 c.c.

    Solo richiamato nel motivo sull'usura e sulla tutela giurisdizionale, senza specifico accoglimento.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato in subordine per sostenere che il trasferimento coattivo non richiedesse un prezzo offerto dal promissario; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2947 c.c.

    Evocato dal ricorrente in relazione alla prescrizione, ma senza esito favorevole.

  • art. 34 l. n. 392/1978

    La Corte respinge la doglianza per cui l'indennità di avviamento spetterebbe anche nel caso prospettato, osservando che il ricorrente non sviluppa un adeguato ragionamento giuridico a sostegno dell'assunto.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato nel riepilogo della decisione di primo grado, che ha definito la causa con sentenza resa in tale forma.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato per la dichiarazione di definitività dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto dopo il rigetto dell'opposizione.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Usato dal Tribunale per provocare il contraddittorio sulla possibile nullità della clausola di riscatto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla valutazione della CTU e sul giusto processo; la censura è stata ritenuta inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione, la censura deve essere costruita in modo chiaro, autonomo e specifico: la commistione di molteplici doglianze in un unico motivo, senza separazione concettuale, può determinare inammissibilità.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di contestare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; per essere ammissibile, la censura deve assumere la fattispecie come accertata e dimostrare l'erronea sussunzione nella norma.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice pronuncia su domande o eccezioni estranee al thema decidendum, oppure muta la causa petendi; non quando interpreta diversamente i fatti o applica una norma diversa da quella invocata.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata come strumento surrettizio per ottenere una nuova valutazione delle prove o della CTU, che resta riservata al giudice di merito.
  • La qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, ove incida sull'applicabilità di discipline speciali, non può essere censurata in cassazione se il motivo si risolve in una rivalutazione del materiale istruttorio e in un dissenso sulla lettura delle risultanze di causa.
  • La domanda di indennità di avviamento o di altra tutela tipica richiede una base giuridica coerente con la qualificazione del rapporto e un'argomentazione specifica; non è sufficiente un richiamo assertivo alla disciplina della locazione senza dimostrare la riconducibilità del rapporto alla fattispecie protetta.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeCanoneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiLocazioniObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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