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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26170/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

SPV aveva richiesto il rimborso delle ritenute operate sugli interessi percepiti su BTP e su obbligazioni Unicredit nel periodo 2001-2004, sostendo di essere esente in quanto beneficiario effettivo ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 239/1996. L'Agenzia ha negato il rimborso dopo che SPV non aveva risposto a un questionario istruttorio; SPv poi ha prodotto documentazione in sede giudiziale. Le commissioni di merito (provinciale e regionale) hanno accolto il ricorso di SPV, ritenendola beneficiario effettivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi: (1) preclusione della documentazione per mancata risposta al questionario (art. 32 DPR 600/1973 e onere della prova), (2) errata qualificazione di SPV come beneficiario effettivo (artt. 6-7 d.lgs. 239/1996), (3) insufficienza della prova documentale prodotta tardivamente, (4) vizio di motivazione della sentenza di merito. SPV ha proposto ricorso incidentale per nullità per non avere la CTR dichiarato inammissibile un'eccezione sollevata in appello dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la preclusione della documentazione poiché l'Ufficio non aveva formulato l'invito con l'avvertimento specifico richiesto dall'art. 32, comma 4, del DPR n. 600/1973; quindi la sanzione di inutilizzabilità non poteva operare. I motivi relativi alla qualificazione di "beneficiario effettivo" e alla rilevanza probatoria della documentazione sono stati considerati inammissibili in quanto consistono in una valutazione di merito/fatti che la Corte di legittimità non riesamina. Anche il motivo di vizio di motivazione è stato ritenuto, nei fatti, una nuova censura di merito e quindi inammissibile. Conseguenza: rigetto del ricorso dell'Agenzia, assorbimento del ricorso incidentale, condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore di SPV.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4

    "l’Ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta" che "le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa"

    La Corte afferma che la preclusione dell'utilizzabilità della documentazione può operare solo se l'Ufficio ha formulato un invito specifico accompagnato dall'avvertimento espresso previsto dall'art. 32(4); in mancanza di tale avvertimento i documenti prodotti in giudizio sono ammissibili.

  • d.lgs. 4 luglio 1996, n. 239, artt. 6 e 7

    Le norme definiscono la nozione di "beneficiario effettivo" ai fini dell'imposizione sulle rendite; la Corte di cassazione, però, non ha riesaminato la valutazione di merito svolta dalla C.T.R. che aveva ritenuto SPV beneficiario effettivo sulla base della documentazione di merito.

  • cod. civ., art. 2697 (onere della prova)

    Richiamato dalle parti in merito all'onere probatorio: la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'Ufficio implichi una valutazione di fatto e che la C.T.R. abbia adeguatamente accertato l'incasso degli interessi da parte di SPV; in cassazione non è ammessa la revisione di tale apprezzamento probatorio.

  • cod. proc. civ., art. 360, primo comma, nn. 3) e 4)

    Sono le previsioni di legge che indicano i motivi di ricorso per cassazione invocati dall'Agenzia (vizi di interpretazione del diritto e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto alcune censure inammissibili perché mascheravano contestazioni di fatto invece che rilevate questioni di diritto.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Norma richiamata nel ricorso incidentale circa l'inammissibilità di eccezioni nuove in appello; la Corte ha comunque assorbito il ricorso incidentale essendo stato rigettato il principale.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), artt. 6 e 10

    Richiamati dalla Corte a supporto del principio di lealtà procedimentale dell'Amministrazione: l'Ufficio deve conformare le proprie condotte ai doveri di trasparenza e correttezza, elemento che rafforza l'esigenza dell'avvertimento specifico previsto da art. 32 DPR 600/1973.

Massime di principio

  • La preclusione dell'utilizzabilità di documenti prodotti successivamente all'istruttoria amministrativa opera solo se l'Amministrazione ha formulato un invito specifico accompagnato dall'avvertimento esplicito previsto dall'art. 32, comma 4, DPR 600/1973; in assenza di tale avvertimento i documenti possono essere valutati nel giudizio.
  • La Corte di cassazione non riesamina questioni di fatto e la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito: censure che mirano a una rivalutazione probatoria sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Nel contenzioso sui rimborsi tributari per imposta sostitutiva/interessi, il giudizio sulla qualifica di "beneficiario effettivo" è essenzialmente di merito e richiede valutazione documentale specifica; per l'Amministrazione è opportuno contestare con precisione lacune probatorie durante la fase istruttoria e indicare motivazioni di diritto chiare in appello.
  • L'onere della prova (art. 2697 c.c.) grava sulla parte che deduce i fatti: il contribuente che reclama un rimborso deve produrre documentazione probante, ma l'Amministrazione non può automaticamente ottenere la preclusione dei documenti mancanti se non ha rispettato gli obblighi di avvertimento e collaborazione procedimentale.
  • Per evitare l'inammissibilità delle censure in Cassazione l'Ufficio deve formulare motivi che siano problematiche di diritto o vizi di motivazione rilevabili senza rimettere in discussione il merito probatorio.

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